Posto auto condominio: l’amministratore può agire in giudizio

Posto auto condominio: l’amministratore può agire in giudizio

Posto auto condominio

L’amministratore di condominio può agire in giudizio per tutelare i posti auto condominiali?

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Premessa

Posto auto condominio. La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 4255/2018 è stata chiamata a pronunciarsi su una lite insorta tra l’Amministratore del condominio e un condòmino che aveva utilizzato senza titolo il cortile condominiale per posteggiarvi la propria vettura.

I problemi giuridici affrontati dalla Cassazione in merito a posto auto condominio

Nei primi due gradi di giudizio si sono presentati vari problemi di diritto, stante che Tribunale (prima) e Corte d’Appello (poi) assumono decisioni contrastanti. Il primo, infatti, stabilisce che l’amministratore di condominio può agire in giudizio per far rispettare il vincolo di destinazione delle aree a parcheggio mentre, la seconda, esclude la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio, il quale non potrebbe agire in giudizio per far rispettare il diritto al posto auto dei singoli condomini. secondo la Corte d’Appello, gli unici che potrebbero adire il giudice sarebbe proprio i condomini in proprio e non l’amministratore in nome del condominio. Il problema interpretativo riguarda l’art. 41-sexies della Legge 1150/1942 (c.d. Legge Urbanistica). Il predetto articolo prescrive che «nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

La Cassazione chiarisce subito che la Corte d’Appello ha errato nell’escludere la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio, poiché l’art. 41-sexies L. 1150/1942 si limita a prescrivere l’obbligo di destinare aree a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura dell’edificio, creando dunque un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell’edificio. Tale norma non impone al costruttore l’obbligo di cedere la proprietà di questi spazi: se il costruttore, infatti, non si riserva espressamente la proprietà di tali aree o non risulta nulla dai singoli atti (titoli) di acquisto delle unità immobiliari, «le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c.». Trattandosi di parti comuni, dunque, la Corte agevolmente argomenta in senso favorevole a che l’amministratore del condominio possa agire in giudizio per la tutela di tali aree: in tal senso l’amministratore di condominio è legittimato «ad esperire […] le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli “atti conservativi“, al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.». Per la determinazione in concreto di quali delle aree contese fossero condominiali e quali, invece, effettivamente gravate da vincolo a parcheggio (e quindi per verificare se vi fosse o meno una riserva di proprietà delle stesse) la Cassazione ha rinviato gli atti nuovamente alla Corte d’Appello (la quale dovrà uniformarsi ai principi enunciati in sede di legittimità).

Avvocato e Amministratore di condominio a Catania e Nicolosi

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.