
Sito di informazione giuridica a cura dell'Avv. Basilio Antoci di Nicolosi
Approfondimenti di diritto condominiale a cura dell’Avv. Basilio Elio Antoci di Nicolosi, che dal 2012 si occupa anche di amministrazioni condominiali.
In questa sezione del sito saranno raccolti tutti i contenuti giuridici di diritto condominiale. Spazio dedicato alla complessa materia condominiale, presentata con semplicità dall’Avvocato Antoci, forte della propria esperienza sul campo e della formazione sostanziale.
Rapporti di vicinato, rispetto del regolamento di condominio, natura giuridica del condominio, ripartizione delle spese condominiali. Sono solo alcuni dei temi affrontati negli articoli di questa sezione.
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Il Codice Civile, nella sezione dedicata alla comproprietà (rectius comunione), disciplina anche il condominio. La scelta sistematica è chiara: il condominio negli edifici è una particolare forma di comproprietà per quote di parti comuni a proprietari di immobili privati. Il Codice non dà una definizione di condominio, né chiarisce alcunché circa la sua natura giuridica. L’articolo 1117 c.c., infatti, apre la sezione elencando quelle che sono le parti comuni del condominio.
La Giurisprudenza ha, invece, affrontato la questione inerente alla natura giuridica del condominio. Esso, infatti, non è una persona giuridica. Non ha, dunque, autonoma personalità giuridica. La Cassazione, infatti, ha definito il condominio come un ente di gestione. Ciò già dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7449/1993. Sentenza confermata dalle Sezioni Unite n. 9148/2008.
«il condominio si definisce come “ente di gestione”, per dare conto del fatto che la legittimazione dell’amministratore non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni; di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione; di intervenire nei giudizi intrapresi dall’amministratore, ecc… Ma la figura dell’ente, ancorché di mera gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti.»
Ciò significa che, la titolarità di tutti i diritti sulla cosa comune appartiene ai condomini. Non al condominio, poiché esso non è un soggetto di diritto. Dall’altro lato, pur non essendo una persona giuridica, esso è un ente di gestione. Ciò equivale a dire – secondo i giudici – che i condomini non possono scavalcare l’amministratore, surrogandosi a questo nella gestione della cosa comune.
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