Penale per mancato pagamento del mantenimento

Penale per mancato pagamento del mantenimento

Penale per mancato pagamento del mantenimento


Se l’ex coniuge non paga il mantenimento è possibile ottenere una penale per mancato pagamento del mantenimento? C’è l’art. 614-bis c.p.c.!


Assegno di mantenimento

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Separazione e divorzio. La crisi della famiglia si risolve, sovente, davanti al Tribunale. I coniugi, assistiti da un avvocato matrimonialista, addivengono prima alla separazione e, decorso il termine di legge, al divorzio. Tanto in sede di ricorso congiunto, quanto in caso di ricorso giudiziale, il provvedimento giudiziale finale prevede sempre un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni. L’assegno scatta, in realtà, anche in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Solo al ricorrere di certi presupposti, che differiscono tra l’assegno di mantenimento in sede di separazione e l’assegno divorzile, può essere previsto, infatti, un assegno in favore dell’ex coniuge economicamente più debole. Anche dopo la separazione o il divorzio in tribunale, però, capita che l’obbligato non versi il mantenimento. Si tratta di un caso molto frequente, in cui vengono – sovente – accumulati grandi debiti. Il tutto con violazione del diritto del soggetto in cui favore è stabilito l’obbligo di versamento.

Ma cosa si può fare se l’ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento?

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Penale per il mancato pagamento

Coercizione indiretta. Nel nostro sistema, nessuno può essere obbligato con la forza a compiere una determinata prestazione. Quando qualcuno non paga il mantenimento, o l’affitto, o qualunque altro debito non si può, infatti, obbligarlo con la forza a pagare. La tutela dell’Ordinamento Giuridico consiste in misure coercitive di diverso tipo: nel caso dell’affitto non pagato si potrà ottenere lo sfratto, nel caso di somme non pagate (ad esempio a titolo di assegno di mantenimento), non si potrà obbligare il soggetto a fare i versamenti.

Anche nell’esempio dello sfratto, l’inquilino che viene buttato fuori, non viene obbligato a pagare i canoni arretrati. L’unico modo di recuperare le somme non pagate a qualunque titolo, è quello di mettere in atto un pignoramento dei beni del debitore. Sorge, ovviamente, il problema nel caso di debitori nullatenenti, ma in questo articolo ci stiamo occupando delle possibilità di ottenere la condanna del debitore al pagamento di una penale aggiuntiva per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

In questo caso entra in gioco il disposto dell’articolo 614-bis c.p.c., norma che stabilisce «il giudice […] fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento». Si tratta di una vera e propria penale che, su richiesta della parte interessata, il Giudice può stabilire in automatico per ogni violazione. Tanto per il mancato, quanto per il ritardato pagamento del mantenimento.

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Come ottenere una penale per le violazioni?

Rivolgersi a un Avvocato Civilista. Posso far condannare il mio ex coniuge a una penale perché non versa il mantenimento o lo versa sempre in ritardo? La risposta è sì! Ed è proprio l’art. 614-bis del Codice di Procedura Civile che spiega come fare. Serve, ovviamente, l’assistenza di un Avvocato Civilista che rediga un ricorso al giudice. Il Giudice valuta la condotta omissiva e, se ritiene sussistenti i presupposti, fissa una penale per ogni violazione.

Ciò può avvenire sia nel corso del giudizio di merito di separazione o divorzio, sia in un autonomo giudizio successivo. Addirittura, la norma in commento, prevede la possibilità di chiedere la fissazione di una penale anche al giudice dell’esecuzione (dopo che sia stato notificato l’Atto di precetto dall’Avvocato). La norma in commento stabilisce, infatti, che «se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto.».

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Migliori Avvocati Civilisti a Catania

Studio Legale Antoci

Avvocato Antoci. Lo Studio Legale Antoci, con sede a Nicolosi e Catania, si occupa da anni di diritto di famiglia. L’Avv. Basilio Elio Antoci, infatti, nel 2023 sta per concludere un Master in diritto di famiglia presso l’Università di Pisa. Formazione accademica ed esperienza sul campo sono le caratteristiche dell’Avvocato che assiste i propri clienti nelle fasi più delicate della separazione, del divorzio e delle vicende successive. Per ottenere assistenza legale – anche con il Patrocinio a spese dello Stato (c.d. Gratuito Patrocinio – è possibile visitare il sito: https://www.studiolegaleantoci.it/ oppure telefonare al numero 3896040727. L’Avvocato ha maturato esperienza anche nel campo dei pignoramenti e dell’esecuzione civile: ciò nel caso in cui sia necessario recuperare coattivamente il credito per mancato versamento del mantenimento e non solo per l’ottenimento della penale ex art. 614-bis c.p.c.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo stata scaricata da Dran Art – Divorce on InstagramArtista di strada.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.