Risarcimento danni da emotrasfusione

Risarcimento danni da emotrasfusione

Risarcimento danni causati da emotrasfusione


Lo Studio Legale Antoci si occupa di cause di risarcimento danni da emotrasfusione. L’Avvocato Basilio Antoci illustra la sentenza 10592/2021


Responsabilità medica

Risarcimento danni da emotrasfusione Avvocato a Nicolosi

Commento alla sentenza 10592/2021 della Cassazione. Lo Studio Legale Antoci (Nicolosi – Catania) si occupa anche di medicina legale, infortunistica stradale e risarcimento danni in genere. Di grande interesse è la recente sentenza n. 10592 della Suprema Corte di Cassazione datata 22 Aprile 2021, in tema di danni da emotrasfusione. Il caso di specie, trattato in primo grado proprio dal Tribunale di Catania e riportato dalla rivista Giurisprudenza Italia di Giugno, ha a che fare con un contagio da virus HCV a seguito di trasfusione.

Il danneggiato ha affermato di avere subito un danno alla salute in conseguenza di un trattamento sanitario e, di conseguenza ha invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. La Corte afferma che «l’onere di allegazione dei fatti costitutivi si esaurisce nella allegazione dell’esistenza del contratto e di una condotta inadempiente». Ciò significa che il danneggiato «non aveva alcun onere di allegare e spiegare come, quando e in che modo l’ospedale di Caltagirone si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette». È, infatti, onere della struttura sanitaria quello di «allegare e dimostrare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., di avere tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza».

Diligenza dell’ospedale

La Corte di Cassazione fissa i confini della diligenza richiesta alle strutture sanitarie, al fine di evitare di incorrere in condotte colpose. Precisamente, nella sentenza in commento si fa riferimento a un caso analogo, per il quale era stato ritenuto che «eseguire un’emotrasfusione con plasma ‘‘tracciato’’ e del quale gli enti competenti avevano accertato l’asetticità costituisse una condotta diligente ex art. 1176 c.c.». In effetti la Corte sposa la lettura del danneggiato, il quale faceva leva sul fatto che «l’obbligo di assistenza sanitaria gravante sull’ospedale comportava la garanzia del risultato di non infettare il paziente». Si tratta, quindi, di un’obbligazione di risultato (e non di mezzi, come tipicamente accade per le prestazioni sanitarie). Su tale assunto, il danneggiato «aveva invocato il principio res ipsa loquitur, in virtù del quale il fatto stesso dall’infezione dimostrava di per sé che l’ospedale aveva tenuto una condotta colposa».

In parole povere l’infezione stessa dimostra la condotta colposa dell’ospedale – il quale non avrebbe dovuto usare sacche di plasma infetto. O, quantomeno, avrebbe dovuto usare sacche di plasma “tracciato” da enti certificatori e/o di controllo, con spostamento dell’eventuale responsabilità su questi ultimi.

Conclusioni della Corte

La sentenza conclude che «non è onere del paziente allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente». In realtà «è onere della struttura sanitaria allegare e provare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis» inerenti alle emotrasfusioni. Si rispetta, ancora una volta, quello che è definito il principio della vicinanza della prova.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Redazione, Emotrasfusione e danni da sangue infetto, in Giurisprudenza Italiana, Wolters Kluver Italia, Giugno 2021, pagina 1289 – 1290.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/sangue-donazione-donare-al-plasma-5053766/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 18 Aprile 2020 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Ahmad Ardity”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.