Ha suonato il citofono della ex: padre assolto da accusa di molestia

Ha suonato il citofono della ex: padre assolto da accusa di molestia

Diritto di visita figli: assolto padre “molesto”


Assolto dall’accusa di molestia e disturbo il padre che aveva scampanellato senza sosta il citofono della ex moglie per vedere la figlia.


Cassazione, sentenza 47396/2022: assolto padre da accusa di molestia

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La Cassazione ha emesso una sentenza – la numero n. 47396/2022 – che ha destato un certo interesse in merito al reato di molestie o disturbo alle persone. Si tratta del caso di un padre accusato di molestie e lesioni nei confronti della sua ex moglie. Egli si era recato a casa dell’ex moglie, aveva suonato il campanello con insistenza e aveva atteso fuori per vedere la figlia e portarla. Per la Cassazione, questa condotta non può essere considerata dettata da un biasimevole motivo o un’azione dettata da petulanza, ma solo un modo per far valere il diritto del padre di stare con la figlia. Il padre, dunque, è stato assolto dal reato di molestia.

La sentenza della Cassazione ha ribaltato quella della Corte di Appello, che aveva ritenuto di non doversi procedere per il reato di lesioni, ma solo per quello di molestie o disturbo alle persone. Tuttavia, la Cassazione ha annullato questa sentenza senza rinvio, poiché il fatto non sussiste. Questo significa che il padre è stato assolto da ogni accusa e che il caso è stato definitivamente chiuso.

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Molestia e disturbo alle persone da parte del padre

La Cassazione ha inoltre ribadito che, per configurare il reato di molestie o disturbo alle persone, è necessario che l’agente dimostri uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo. In altre parole l’agente deve avere l’intenzione di disturbare o molestare l’altra persona per un motivo che non ha nulla a che fare con il diritto che sta esercitando. Inoltre, è necessario che la condotta dell’agente sia impressa con una plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all’effettivo esercizio del preteso diritto. Ciò anche se può consistere nell’intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto.

La sentenza della Cassazione è stata accolta con soddisfazione da molti genitori che, come il padre in questione, lottano per far valere i loro diritti di genitori e per passare del tempo con i loro figli. Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto di vedere i propri figli non può essere esercitato in modo molesto o disturbante. È sempre necessario, infatti, rispettare le leggi in materia di separazione e divorzio. La Cassazione ha chiarito che il reato di molestie o disturbo alle persone non può essere configurato solo in base al fatto che la condotta dell’agente sia o possa apparire oggettivamente molesta o fastidiosa per l’altra persona.

Ciò, in quanto secondo la Cassazione, il comportamento del padre, consistente nel recarsi a casa dell’ex moglie, suonare il campanello con insistenza e aspettare fuori per vedere la figlia e portarla via con il suo ciclomotore, non può essere considerato un biasimevole motivo o un’azione dettata da petulanza, ma solo un modo per far valere il suo diritto di stare con la figlia.

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Tutela del diritto genitore figli, esclusione del reato di molestia

Questo principio è particolarmente importante in casi come quello in questione, dove il padre agisce per far valere il suo diritto di stare con la figlia. In questi casi, infatti, può essere facile confondere il tentativo di far valere un diritto legittimo con un comportamento molesto o fastidioso. La sentenza della Cassazione rappresenta quindi una guida importante per distinguere tra le due situazioni e garantire che le persone siano giudicate solo in base alla loro effettiva condotta, e non sulla base di percezioni soggettive di molestia o fastidio.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Annamaria Villafrate, Assolto il padre che si ‘attacca’ al campanello di casa dell’ex per vedere la figlia, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 17 dicembre 2022, pagina www.studiocataldi.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/citofono-farmacia-959580/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 28 Settembre 2015 con licenza “Pixabay Licence – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Thomas Breher – TBIT”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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