Imprenditore, impresa e società
Il diritto commerciale si impernia sulla figura dell’imprenditore, il quale esercita l’attività d’impresa in forma singola o associata.
Imprenditore: definizione e disciplina
La definizione di imprenditore. La nozione dell’istituto dell’imprenditore è contenuta nell’art. 2082 c.c. a mente del quale «è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi». La dottrina e la giurisprudenza scompongono questa definizione in quattro elementi costitutivi. Essi sono:
- L’esercizio di un’attività economica.
- La professionalità nello svolgimento dell’attività economica.
- L’organizzazione.
- Il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
[ torna al menu ]
Le caratteristiche dell’impresa commerciale
Requisiti minimi legali. Come accennato l’istituto in commento prevede la sussistenza di diversi requisiti, che lo caratterizzano. Il diritto commerciale,in fatti, non è più fondato sulla figura del commerciante, bensì sull’innovativa figura dell’imprenditore. Questi è il protagonista dell’iniziativa economica.
Economicità
Il riferimento normativo all’attività economica, richiama il concetto di economicità. Un’attività può essere considerata economica – in senso giuridico – quando viene svolta in maniera tale da essere astrattamente idonea a realizzare la tendenziale copertura dei costi con i ricavi. Si tratta di una idoneità potenziale: ciò significa che, anche un’impresa in perdita (dove i ricavi non coprono di fatto i costi) è comunque un’attività economica. Ciò, in quanto tende a creare utilità pratiche che, in astratto, potrebbero generare ricavi idonei a coprire i costi.
Professionalità
L’attività economica, oltre a essere tale, necessità che sia svolta con professionalità. L’imprenditore, infatti, esercita professionalmente un’attività economica. Si tratta di una professionalità in senso giuridico: non come nel linguaggio comune con cui si distingue un professionista da un dilettante. La professionalità consiste in un requisito oggettivo dell’attività economica (e non del soggetto che la svolge). In tal senso anche attività stagionali, o imprese che esauriscono la propria attività in un unico affare, sono di tipo professionale.
Organizzazione
Il requisito dell’organizzazione è, di certo, uno dei più discussi in dottrina e giurisprudenza. Esso si pone rispecchia la visione del legislatore del 1942 (anno di adozione del Codice Civile), in cui in cui l’impresa era concepita come organizzazione di persone e di mezzi. In tal senso vi è uno stretto nesso con l’art. 2555 c.c. che definisce l’azienda, differenziandola dall’attività economica e dall’impresa.
In realtà l’impresa può esistere anche se non vi è una organizzazione del lavoro (si pensi all’imprenditore individuale). In realtà, anche l’organizzazione dei mezzi non indispensabile (si pensi al mediatore professionale). Il requisito dettato dalla legge, in fin dei conti, non sembra avere un carattere dirimente. Ciò perché se si considera organizzata qualsiasi attività che non sia svolta in modo estemporaneo, in pratica avrebbero carattere imprenditoriale anche attività non commerciali. Tale requisito, dunque, non ha una vera e propria funzione di qualificazione.
Fine della produzione e dello scambio di beni o servizi
Ultimo requisito previsto dall’articolo 2082 del Codice Civile è quello che individua lo scopo l’attività: ossia la produzione e lo scambio di beni o servizi. Preliminarmente si rileva che nonostante la norma utilizzi la “e” congiunzione, facendo credere che la produzione e lo scambio siano attività che debbano coesistere, in realtà la norma è stata interpretata nel senso che la predetta congiunzione va letta come un “o”.
Non si deve, dunque, avere per forza una produzione finalizzata allo scambio del bene o del servizio. Un’impresa può fare l’una o l’altra (o anche entrambe). Non si richiede nemmeno che la produzione sia rivolga al mercato generale: in realtà esistono molte imprese monocommittenti (si pensi all’indotto automobilistico).
[ torna al menu ]
Avvocato Antoci a Nicolosi su Youtube
Lo Studio Legale Antoci, tra gli altri, ha anche un canale ufficiale su Youtube. In basso un video in cui l’Avvocato Basilio Elio Antoci di Nicolosi illustra la differenza tra impresa e azienda.
Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Pier Giusto Jaeger; Francesco Denozza; Alberto Toffoletto, Appunti di diritto commerciale. Impresa e società, settima edizione, Giuffrè Editore, Milano 2012, pagina 13-21.
- Basilio Antoci, Che cos’è l’azienda? Differenze tra azienda, impresa e imprenditore, su Youtube canale ufficiale dello Studio Legale Antoci, Nicolosi 19 Febbraio 2023, pagina https://www.youtube.com/watch?v=5vBkYwMqX-8.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da commons.wikimedia.org alla pagina https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46778169 ed è stata rilasciata e pubblicata addì 22 Ottobre 2015 con licenza “CC BY 2.0 Creative Commons – Attribution 2.0 Generic – Attribuzione richiesta” dal proprietario “European People’s Party”.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.