Contratto di arruolamento – lavoro nautico

Contratto di arruolamento – lavoro nautico

Il contratto di arruolamento

Diritto del lavoro nautico

L'Avvocato Antoci analizza gli aspetti principali del contratto arruolamento - diritto del lavoro nautico

I tratti salienti del contratto di arruolamento – I lavoratori impiegati sulle navi marittime prestano la propria opera lavorativa in virtù del c.d. Contratto di arruolamento. Le parti del contratto sono, da un lato, l’armatore e, dall’altro, gli appartenenti alla gente di mare. In virtù di tale contratto una parte – in possesso del titolo professionale marittimo abilitante – si obbliga a prestare la propria opera al servizio della nave come componente dell’equipaggio. Il tutto dietro il pagamento di un corrispettivo.

Il rapporto di lavoro nautico si instaura, di solito, in relazione a una nave determinata. Con un patto espresso si può, però, concordare che l’arruolato presti servizio su una nave non determinata tra quelle di proprietà dell’armatore. Questo è quello che stabilisce espressamente l’art. 327 del Codice della Navigazione, in quanto «il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. Tuttavia l’arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su più di esse successivamente».

L’art. 328 del Codice della navigazione stabilisce, invece, quali siano i requisiti formali del contratto. Nello specifico, questo «deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza». Tale forma è richiesta ad substantiam – ossia per l’efficacia del contratto medesimo che – in difetto – sarebbe nullo (così come espressamente previsto dal citato art. 328 Cod. Nav.).

Altre caratteristiche del contratto

A conclusione di questa rapida disamina istituzionale del contratto di lavoro nautico, è necessario compiere una carrellata sugli altri aspetti di rilievo.

Doveri dell’arruolato – Innanzitutto si deve tener presente che con il sorgere del rapporto di lavoro, l’equipaggio è gravato da alcune obbligazioni non solo verso l’armatore, bensì anche verso lo Stato. ogni membro dell’equipaggio, infatti, deve:

  • Cooperare alla salvezza della nave ex artt. 190 e 334 Cod. Nav.
  • Prestare assistenza a nave diversa in pericolo ex artt. 491 e ss. Cod. Nav.
  • Cooperare al recupero dei relitti, in caso di naufragio ex art. 191 Cod. Nav.

Gli altri obblighi dell’arruolato, nei confronti dell’armatore, sono: assumere servizio nel termine fissato; non abbandonare il servizio; svolgere il servizio con diligenza e fedeltà; rispettare la gerarchia di bordo.

Età – Per la valida sottoscrizione del contratto l’età ordinaria è di 18 anni. In realtà anche il lavoratore che abbia raggiunto i 16 anni può essere impiegato a bordo. Ciò a condizione che sia inquadrato nelle categorie iniziali, con esclusione del servizio di macchina e del lavoro notturno. È altresì necessario che, il prestatore d’opera, sia iscritto tra le matricole della gente di mare e abbia il consenso di colui che esercita la responsabilità genitoriale o tutela su di lui.

Durata – Come ogni contratto ordinario, anche il contratto di arruolamento può essere stipulato per uno o più viaggi, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Per il caso dei contratti per singoli viaggi o a tempo determinato, è prescritto che questi non possano superare il limite di un anno.

Obblighi dell’armatore – Dal canto suo, l’armatore, deve pagare la retribuzione; provvedere all’alloggio, alle cure e al rimpatrio dell’arruolato.

Risoluzione del contratto – Il contratto si risolve: con il compimento del viaggio o dell’ultimo dei viaggi previsti (se il contratto era a viaggio). Con lo scadere del termine (se il contratto era a tempo determinato). Nel caso di contratto a tempo indeterminato è prevista dal Codice della navigazione la possibilità della risoluzione per recesso unilaterale dell’armatore e/o del marittimo.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.