Vendita ambulante di alcolici: è legale?

Vendita ambulante di alcolici: è legale?

Vendita ambulante di alcolici


Il TULPS disciplina la vendita di alcolici e detta regole anche per l’attività di vendita ambulante. Ecco cosa stabilisce l’art. 87 TULPS.


Il TULPS

Vendita ambulante di alcolici

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il Regio Decreto 773/1931 contiene la normativa che disciplina l’attività di pubblica sicurezza. Si tratta di una legge che racchiude in sé l’intera disciplina della materia. La pubblica sicurezza può essere definita come «quel complesso di istituzioni e apparati statali preposti alla tutela dell’ordine pubblico e all’incolumità delle persone»(1).

Questa definizione è in linea con il disposto dell’art. 1 TULPS, secondo cui «l’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni».

Le diverse accezioni di pubblica sicurezza

Da quanto appena osservato è possibile distinguere tra l’Autorità di pubblica sicurezza e l’Attività di pubblica sicurezza. L’Autorità di pubblica sicurezza è, infatti, lo Stato-Apparato nelle sue articolazioni provinciali e locali. L’Attività di pubblica sicurezza, invece, è l’operato posto in essere dagli apparati statali preposti a tutela delle leggi, dei cittadini e della loro incolumità.

La vendita ambulante di alcolici

Tra le attività che il TULPS disciplina, vi è anche quella degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche al pubblico. L’Art. 86 TULPS, infatti, subordina l’esercizio di tali attività alla concessione di una licenza da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il successivo Art. 87 TULPS, invece, pone un assoluto divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche. Così recita, infatti, la norma in commento: «è vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione».

Per “bevanda alcolica” si intende qualsiasi prodotto alimentare contenente almeno 1,2 gradi di alcol. La bevanda “superalcolica” è, invece, caratterizzata da un volume di alcol superiore al 21%.

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

La normativa in commento va, però, posta in relazione con la L. 125/2001 in materia di alcol. Questa, all’art. 14-bis, precisa che la vendita di bevande alcoliche può essere effettuata solo negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86 TULPS o, al massimo, nelle pertinenze di essi. La norma punisce, infatti, «chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi» previsti del predetto art. 86 TULPS. La sanzione è di natura amministrativa e di tipo pecuniario. Da 2.000,00 € a 12.000,00 € se il fatto è commesso dalle 24:00 alle 07:00. Da 5.000,00 € a 30.000,00 € se il fatto è commesso dalle ore 24:00 alle 07:00 per mezzo di distributori automatici.

Eccezioni

Il predetto Art. 14-bis L. 125/2001 fa salva la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alcolici, fuori dagli esercizi autorizzati, solo «in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate».

Divieti particolari

L’Art. 14 L. 125/2001, in riferimento alle «aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A» vieta la somministrazione di bevande superalcoliche e ne limita la vendita per asporto, vietandola dalle 22:00 alle 06:00. Nelle medesime aree di servizio è, altresì, vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02:00 alle ore 06:00.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  1. Redazione, La pubblica sicurezza: cosa vuol dire?, in La legge per tutti – Informazione e consulenza legale, Cosenza, 13 Febbraio 2021, pagina laleggepertutti.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/donna-modello-cocktail-bere-vino-1064664/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 27 Novembre 2015 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Concord90”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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