Il termine a difesa preclude l’abbreviato nel giudizio direttissimo?

Il termine a difesa preclude l’abbreviato nel giudizio direttissimo?


La richiesta di un termine a difesa nel giudizio direttissimo, preclude la successiva possibilità di optare per il giudizio abbreviato?


Il giudizio direttissimo

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Rito speciale. Si tratta di un rito speciale di tipo acceleratorio. La sua funzione, infatti, è quella di accelerare l’instaurazione del dibattimento. Questo particolare giudizio può essere incardinato, però, solo su impulso del Pubblico Ministero. La legge richiede il presupposto dell’evidenza della prova qualificata. In proposito, infatti, l’art. 449 c.p.p. stabilisce che il giudizio Direttissimo possa essere instaurato in caso di arresto in flagranza (art. 449, comma 1 c.p.p.) o se nel corso dell’interrogatorio l’indagato ha reso confessione (art. 449, comma 5 c.p.p.).

Si tratta, perciò, di un procedimento ispirato al principio della ragionevole durata del processo (sancita dall’Art. 111, comma 2 della Costituzione), nel segno dell’efficienza e della semplificazione. Tale procedimento speciale, dunque, osserva termini differenti a seconda che l’imputato sia in stato di arresto (e, dunque, sia necessaria la convalida della misura) o che questo sia libero (nel qual caso va citato in giudizio). L’art. 449, comma 5 c.p.p., infatti, distingue nettamente tra citazione dell’imputato libero e presentazione dell’imputato in vinculis.

Se, dunque, il giudice dibattimentale convalida l’arresto, si procede contestualmente al giudizio direttissimo. Ove, invece, il giudice non dovesse convalidare l’arresto, gli atti vengono restituiti al pubblico ministero, che agirà nelle forme ordinarie (richiesta di rinvio a giudizio) ovvero, se ne ricorrono i presupposti, tramite il giudizio immediato.

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Il termine a difesa

Inviolabilità del diritto di difesa. Nel giudizio direttissimo, dunque, la velocità dell’instaurazione del giudizio, può compromettere il diritto di difesa. L’articolo 451 c.p.p., per mitigare la posizione dell’imputato prevede, però, che questi abbia «facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine».

Tale disposizione ha creato, però, non pochi dubbi. Dal tenore letterale, infatti, sembra che nel momento in cui si chieda un termine a difesa, il dibattimento sia già aperto. tant’è vero che la norma stabilisce testualmente che, in tal caso, il dibattimento è sospeso per tutto il termine a difesa. La giurisprudenza di merito maggioritaria ha da sempre interpretato in tal senso la norma: ossia, ove si chieda il termine a difesa, il dibattimento è aperto. Da ciò discenderebbe l’impossibilità di accedere al patteggiamento o al rito abbreviato (che vanno chiesti prima che si apra il dibattimento).

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Preclusione del giudizio abbreviato in caso di termine a difesa?

Giudizio abbreviato “al buoi”? In pratica, le norme processuali sul giudizio abbreviato, sembrano delineare un processo che – a fronte della velocità – sacrifica le garanzie dell’imputato. Seguendo, infatti, l’interpretazione maggioritaria della legge l’imputato avrebbe dovuto o scegliere il giudizio abbreviato senza avere possibilità di studiare gli atti, né avere un termine per la difesa. Oppure, invece, chiedere un termine per difendersi, facendo così aprire il dibattimento e dovendo rinunciare ai riti premiali.

nel 2022 è, però, intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 451 c.p.p. Nello specifico, dunque, la Corte ha escluso che l’interpretazione maggioritaria, così rigida, fosse conforme alla Costituzione. Per tale motivo, dunque, la norma di cui all’articolo 451 c.p.p., deve essere intepretata e applicata nel senso che, anche quando venga chiesto un termine a difesa, l’imputato possa – alla successiva udienza – ancora scegliere se affrontare il dibattimento, oppure accedere al giudizio abbreviato. Questo, dunque, non è precluso dalla richiesta del termine a difesa nel giudizio direttissimo.

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Collegamenti esterni: termine a difesa nel giudizio direttissimo

Per approfondire l’argomento del termine a difesa nel giudizio direttissimo e il suo rapporto con il giudizio abbreviato, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

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L’immagine inserita nel presente articolo è stata generata da una I.A.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.