Cenni sulla sovranità

Cenni sulla sovranità

La sovranità


Durante il corso di Filosofia del diritto dell’Anno Accademico 2005/2006, l’Avv. Antoci scrisse questo elaborato sulla sovranità..


Corso di Filosofia del diritto 2005/2006

Sovranità

Brevi cenni sul concetto di Sovranità. Nel 2005 l’Avvocato Antoci – oggi titolare dello Studio Legale Antoci di Catania e Nicolosi – era uno studente della Facoltà di Giurisprudenza di Catania.

Tra le materie del primo anno vi era la Filosofia del diritto, che fu superata dall’Avv. Antoci a pieni voti. Il corso era tenuto dal Prof. Avv. Bruno Montanari e, nel corso delle lezioni, l’Avv. Antoci prese parte ad alcuni gruppi di studio. In queste occasioni di approfondimento vide la luce il presente contributo, che oggi pubblichiamo in una versione aggiornata e rivista.

La Sovranità

«La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Così recita l’art. 1, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana. Questo è il concetto di sovranità che il Legislatore del 1948 ci ha trasmesso e sul quale si fonda oggi la nostra Nazione.

Volendo azzardare una definizione letterale, può dirsi che essa è una potestà suprema di comando. Tale potestà è stata conferita dal Legislatore Costituente al Popolo. Quest’ultimo, con la sua volontà, legittima lo Stato all’esercizio di una sua propria “sovranità”, detta in questo caso Statale.

Sovranità Popolare e Sovranità Statale

La sovranità del popolo, genera e legittima, dunque, la sovranità statale. Quest’ultima è indispensabile affinché siano garantiti i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Lo Stato ha, perciò, una responsabilità di governo verso i propri consociati.

Per comprendere a fondo il contenuto di tale concetto, è necessario inquadrarlo all’interno dell’evoluzione giuridica che esso ha subito nell’alternarsi delle varie epoche.

Lo Stato è l’Istituzione più importante della Modernità. Uno degli elementi fondamentali dello Stato, è proprio la Sovranità. Questa è una costante, seppur i motivi della sua sussistenza in capo allo Stato variano al variare dell’epoca di riferimento.

Excursus storico

Nell’antichità i depositari del sapere delle comunità socialmente organizzate erano i sacerdoti, o per meglio dire i pontefici (parolòa composta da pons e facio, a indicare la credenza che li riteneva in grado di costruire un ponte, un tramite, tra gli uomini ed il mondo divino). Di contro, l’amministrazione dello “Stato” era di competenza del sovrano, il quale era tenuto a garantire a tutti i suoi sudditi ordine interno e pace esterna.

Nel Medioevo, conseguentemente alla capillare diffusione della religione Cristiana, il fondamento del potere del sovrano trovò fondamento non solo nel dovere militare di garantire l’ordine e la pace ai sudditi, ma anche nel dovere di guidare e salvare le anime del suo popolo.

Lo Stato, dunque, era dotato di sovranità al fine di garantire la salvezza spirituale e non più solo fisica del suo popolo. Il sovrano, quindi, si trova a dover operare in armonia con un’altra autorità: il Papa. L’esempio principale è quello di Carlo Magno, che si legittima alla guida del Sacro Romano Impero grazie all’investitura Papale.

Dopo la pace di Westafalia

Nell’età moderna, epoca che si estende grossomodo dal XVII alla metà del XIX secolo, accanto al concetto di Stato veiene elaborato anche quello di Cittadino e di Confine. La filosofia si concentra, quindi, sul passaggio dallo Stato di Natura allo Stato di Diritto. In questo contesto entrano in gioco le teorie di Hobbes e Locke sul sovrano moderno e sul fondamento del suo potere.

Per Hobbes, infatti, il potere del sovrano scaturisce da un accordo tra i sudditi che rinunciano ad autogovernarsi e che cedono tale diritto al sovrano, il quale non partecipa a tale accordo ma percepisce solo l’autorità e la possibilità di governare senza alcun obbligo verso i suoi sudditi (quindi legibus solutus). Secondo Locke, invece, il potere statale si fonda su due elementi:

  • Il Pactum Societatis. Tutti i sudditi facenti parte di una comunità si impegnano reciprocamente a rinunciare al diritto di natura di autogovernarsi, cedendo tale diritto di governo a un solo uomo. I singoli autonomi e sovrani individui dello stato di natura, diventano un’unica comunità, nello stato sovrano.
  • Il Pactum Subiectionis. Costituita la società, i sudditi cedono la propria sovranità al sovrano, a condizione che egli garantisca loro dei diritti fondamentali quali: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto di proprietà. Quello del sovrano è potere/dovere.

Stato di Natura e Stato di Diritto

Queste teorie segnano la differenza tra lo Stato di Diritto e Stato di Natura. L’uomo che vive fuori da una comunità regolata dal Pactum Societatis si trova nello stato di natura. Al contrario, colui che si trova assoggettato a un sovrano, che gli garantisce dei diritti fondamentali, vive in uno Stato di Diritto:

Lo Stato di Diritto è tale perché il sovrano non detiene tutti i poteri ma, secondo la tripartizione dei poteri teorizzata da Montesquieu, solo il potere esecutivo. Altri organi – diversi dal sovrano – amministrano il potere legislativo e quello giudiziario.

Il potere giudiziario è contraddistinto dalla presenza del giudice terzo, il quale garantisce l’imparzialità nella risoluzione delle controversie tra i cittadini rispetto alle quali egli è estraneo. La figura del giudice terzo è centrale nel pensiero di Locke.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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