Separazione e gratuito patrocinio

Separazione e gratuito patrocinio

Separazione personale dei coniugi e gratuito patrocinio


La Cassazione torna a fare chiarezza sulla possibilità di ottenere il gratuito patrocinio anche per la separazione consensuale.


Cassazione n° 20545 del 2020 sul Gratuito patrocinio nelle separazioni

Separazione con Gratuito Patrocinio

Il Patrocinio a spese dello Stato nel diritto di famiglia. Tutti, specialmente coloro i quali vivono di sussidi statali, conoscono il Patrocinio a spese delle Stato (comunemente detto “Gratuito patrocinio”). In certi casi – di difficoltà economica – questo beneficio è indispensabile per garantire l’accesso dei cittadini alla tutela giurisdizionale. L’accesso al c.d. “gratuito” è limitato solo a coloro che non superano un certo reddito annuale. Nel calcolo del reddito va computato qualsiasi introito che il soggetto abbia guadagnato – comprese pensioni e/o reddito di cittadinanza. A questo deve sommarsi anche ogni altro reddito percepito da tutti gli altri componenti della famiglia del beneficiario. Più precisamente, la norma di riferimento è quella dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, il quale stabilisce che «se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante».

Il reddito dei coniugi

Nel caso delle separazioni e dei divorzi è da sempre pacifico che, ai fini dell’ammissione al Gratuito Patrocinio, i redditi del marito, non si cumulino con quelli della moglie e viceversa. In tal senso il riferimento è dato dall’art. 76, comma 4 del D.P.R. 115/2002, ove è previsto che «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi».

In pratica, ove si controverta su diritti della personalità o vi sia un conflitto di interessi con gli altri componenti della famiglia convivente, si deve fare riferimento al solo reddito del beneficiario richiedente. Ciò, in quanto è plausibile che, in una situazione di interessi contrapposti, il familiare più abbiente non abbia alcun interesse a prestare denaro all’altro familiare (coniuge, figlio o altro) perché questo avvii un’azione legale nei suoi confronti. In tal modo si renderebbe il coniuge e/o familiare economicamente più debole, succube dell’altro – limitando il diritto all’azione.

Il caso sottoposto alla Cassazione

Il Tribunale di Treviso aveva prima revocato il gratuito patrocinio e poi rigettato il ricorso avverso la revoca, sostenendo che nel caso di separazione consensuale, non si potesse applicare il citato art. 76 D.P.R. 115/2002. Ciò poiché, a detta dei giudici di prime cure, nell’ipotesi di separazione consensuale non si verterebbe in materia di diritti della personalità, né vi sarebbe alcun conflitto di interessi.

Da qui il ricorso per Cassazione. Con tale ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 76, comma 4 del D.P.R. 115 del 2002. Ciò sulla scorta del fatto che non è stato riconosciuto né il carattere personale della causa di separazione, né il conflitto di interessi tra coniugi.

Esiste il conflitto di interessi

La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze fondate e ha precisato che «si era già pronunciata sulla questione affermando l’esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. n. 30068/2017), ha di recente esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. n. 20385/2019). È stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale (…) non comporta l’assenza di interessi configgenti».

Escluso il carattere personale della causa di separazione

Nel loro ragionamento gli ermellini affermano en passant – per dirla con Danovi – che «il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c. (…) non ha ad oggetto diritti della personalità». In realtà, nel lucido commento del Danovi, si mette in evidenza come il novero dei diritti della personalità si sia evoluto. E proprio nel diritto di famiglia si è visto affermarsi un vero e proprio diritto alla scelta del proprio status. Nello specifico sussisterebbe, secondo Danovi, un vero e proprio «diritto alla separazione e così pure al divorzio, quali componenti imprescindibili per la realizzazione personale di un individuo attraverso l’acquisizione della libertà di stato, o meglio, come detto, il ripristino di questa».

Conclusioni sul gratuito patrocinio nelle separazioni

La pronuncia in oggetto è, dunque, rilevante nell’ambito del diritto di famiglia e nell’opera degli Studi Legali di Avvocati Matrimonialisti – quale è lo Studio Legale Antoci di Nicolosi. Infatti, seppur carente sulla questione del diritto alla separazione come diritto della personalità, la sentenza in commento conferma l’esistenza del conflitto di interessi tra coniugi. Tale che per accedere al gratuito patrocinio, si deve tenere conto del solo reddito del singolo interessato, senza cumularlo a quello dell’altro coniuge.

Avvocato Matrimonialista e Divorzista

Lo Studio Legale Antoci – Avvocato matrimonialista a Catania e Nicolosi, è iscritto nelle liste del Gratuito Patrocinio di Catania. Perciò è in grado di assistere anche i clienti che hanno diritto al gratuito patrocinio nelle cause di separazione o divorzio.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Filippo Danovi, Separazione consensuale e patrocinio a spese dello Stato (con divagazioni sulla consensualizzazione della crisi della famiglia), in Famiglia e diritto – Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, IPSOA – Milano 2021, ISSN 1591-7703 – ANNO XXVIII, fascicolo 5/2021, pagine 500-506.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/banconote-euro-cartamoneta-209104/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 12 Novembre 2013 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “martaposemuckel”.


TORNA SU

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.