Il mantenimento nella separazione dei coniugi

Il mantenimento nella separazione dei coniugi

Separazione dei coniugi e assegno di mantenimento


Le questioni afferenti al mantenimento dei figli e tra coniugi, nei giudizi di separazione personale, sono spesso terreno di scontro.


La separazione dei coniugi

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Crisi coniugale. Quando la convivenza tra coniugi diviene intollerabile e non può più proseguire, è possibile rivolgersi a un Avvocato civilista (o meglio un Avvocato dei minori, delle persone e delle famiglie), al fine di avviare una procedura di separazione personale dei coniugi. L’art. 156 c.c. stabilisce che «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». L’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, consegue alla separazione e deve tenere conto di una molteplicità di parametri.

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Il mantenimento del figlio maggiorenne

Mantenimento figlio maggiorenne. Riguardo al mantenimento dei figli, bisogna avere riguardo all’art. 155 c.c., il quale rimanda all’art. 337-ter c.c., a tenore del quale «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

      le attuali esigenze del figlio.
      il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
      i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
      le risorse economiche di entrambi i genitori.
      la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

La giurisprudenza della Cassazione

Casa genitoriale quale punto di riferimento

La Cassazione Civile con l’Ordinanza n. 30179/2024 ha precisato che «nei giudizi relativi alla modifica delle disposizioni economiche conseguenti alla separazione o al divorzio, l’assenza di coabitazione abituale o prevalente del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente con il genitore, non esclude la legittimazione di quest’ultimo a richiedere l’assegno di mantenimento ove la casa genitoriale rimanga un punto di riferimento stabile per il figlio e il genitore continui ad anticipare gli esborsi necessari per il suo sostentamento presso la sede di studio».

Perdita del diritto all’assegno

E ancora, sempre in materia di assegno di mantenimento in favore di figli maggiorenni, la Cassazione Civile, con l’Ordinanza n. 27818/2024 ha chiarito che «in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro».

La Cassazione continua precisando che «ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso».

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Aspetti penali del mantenimento post separazione dei coniugi

Reati contro l’assistenza familiare. Le questioni attinenti all’assegno di mantenimento fissato dal Giudice della separazione, hanno rilevanza anche in sede penale. L’articolo 570-bis c.p., infatti, punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di divorzio oppure che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Trattasi di un reato proprio che presuppone il dolo e che è in stretta correlazione con l’art. 570 c.p.

Al riguardo, dunque, la Suprema Corte di Cassazione penale, con la Sentenza n. 2098/2023, ha stabilito che «in tema di reati contro la famiglia, l’art. art. 570-bis cod. pen. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari».

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Redazione, L’obbligo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, in Ius in Itinere – Rivista giuridica, Edius S.r.l., ISSN 2724-2862, Roma 23 giugno 2022, www.iusinitinere.it.
  • Studio Legale Antoci Basilio – Avvocato – www.studiolegaleantoci.it.

Studio Legale Antoci Basilio Avvocato dei minori, delle persone e delle famiglie a Catania e Nicolosi civile, penale, matrimonialista

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/banconote-euro-cartamoneta-209104/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 12 Novembre 2013 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “martaposemuckel”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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