Scompare la formula esecutiva dall’art. 475 c.p.c.
Il D. Lgs. 149/2022 riscrive l’art. 475 c.p.c., cancellando ogni riferimento alla formula esecutiva, che scompare snellendo il procedimento.
Il “vecchio” articolo 475 del Codice di Procedura Civile

Spedizione in forma esecutiva. La legge riconosce il diritto del creditore di sottoporre a esecuzione forzata i beni del debitore. Quando si è in possesso di un titolo esecutivo e, dunque, possibile iniziare un pignoramento di beni. L’art. 475 del Codice di Procedura Civile, fino al 27 febbraio 2023, prevedeva – però – un adempimento formale: l’apposizione della formula esecutiva.
Dopo la riforma del 2009 era già stato previsto che, tutte le sentenze di primo grado fossero automaticamente esecutive, rimaneva ancora obbligatorio che su di esse fosse apposta la relativa formula. La norma, infatti, prescriveva che gli atti idonei a fondare l’esecuzione «per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva». La formula esecutiva non era altro, se non una dichiarazione apposta sul titolo da porre in esecuzione. Essa così recitava:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
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Scompare la formula esecutiva
Esecuzione: è sufficiente l’attestazione di conformità. Dal 28 febbraio 2023, invece, a seguito della riforma Cartabia la norma in esame sarà stravolta. Scompare, infatti, ogni riferimento alla formula esecutiva, nonché la formula stessa (che era prima contenuta nel medesimo articolo). La norma così come riformulata prevede, infatti, che gli atti che la legge riconosce idonei a dare avvio all’esecuzione «devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale».
Si tratta di una svolta in termini di snellimento dei costi e dei tempi del processo. Ciò, in quanto ove si fosse – ad esempio – ottenuta una sentenza o un decreto ingiuntivo, non bastava una mera copia. Era, infatti, necessario presentare alla Cancelleria una formale richiesta in bollo per ottenere una copia con formula esecutiva. Nelle pressi degli uffici giudiziari tale richiesta andava accompagnata da marche da bollo di pari data e veniva evasa non prima che fossero decorsi almeno tre giorni dalla richiesta medesima.
La formula esecutiva telematica
Con la legislazione emergenziale CoViD-19 era stata introdotta la possibilità di effettuare la richiesta per via telematica, ottenendo una copia esecutiva anch’essa telematica. Ciò aveva già alleggerito i costi – in quanto non erano più dovuti diritti di copia. A ciò si aggiunga che erano già state eliminate inutili code agli sportelli delle Cancellerie, finalizzati a prenotare (prima) e ritirare (dopo tre giorni) le copie prenotate.
La copia conforme
L’eliminazione della necessità di apposizione della formula esecutiva, costituisce un ulteriore passo avanti in termini di velocizzazione del processo di recupero crediti ed esecuzione delle sentenze. Non è più, infatti, necessario inviare nessuna richiesta alla Cancelleria e non si deve, perciò, attendere i tempi tecnici per l’evasione della stessa. Pur potendo rivolgersi alla Cancelleria per ottenere una copia conforme, oggi sarà lo stesso Avvocato o il Notaio rogante ad attestare la conformità all’originale dell’atto o della sentenza da eseguire.
Il creditore, una volta in possesso della copia conforme all’originale, potrà rivolgersi a un Avvocato civilista, il quale redigerà l’Atto di precetto e darà avvio ai pignoramenti di conti correnti, immobili, veicoli e ogni altro bene (compresi stipendi e pensioni) del debitore.
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Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Giordana Liliana Monti, Processo civile verso l’addio alla formula esecutiva, in La Legge per tutti – Informazione e consulenza legale, Cosenza 28 Novembre 2022, pagina www.laleggepertutti.it.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è di proprietà dell’Avvocato civilista a Nicolosi Basilio Elio Antoci e raffigura la prima formula esecutiva dallo stesso ottenuta nel 2017, nel suo primo anno di attività dopo l’abilitazione forense.
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