Scompare la formula esecutiva, art. 475 c.p.c. Riforma Cartabia

Scompare la formula esecutiva, art. 475 c.p.c. Riforma Cartabia

Scompare la formula esecutiva dall’art. 475 c.p.c.


Il D. Lgs. 149/2022 riscrive l’art. 475 c.p.c., cancellando ogni riferimento alla formula esecutiva, che scompare snellendo il procedimento.


Il “vecchio” articolo 475 del Codice di Procedura Civile

Scompare la Formula esecutiva Avvocato civilista Nicolosi Catania
Scansione della prima formula esecutiva ottenuta dall’Avvocato Antoci nel suo primo anno di attività dopo l’abilitazione.

Spedizione in forma esecutiva. La legge riconosce il diritto del creditore di sottoporre a esecuzione forzata i beni del debitore. Quando si è in possesso di un titolo esecutivo e, dunque, possibile iniziare un pignoramento di beni. L’art. 475 del Codice di Procedura Civile, fino al 27 febbraio 2023, prevedeva – però – un adempimento formale: l’apposizione della formula esecutiva.

Dopo la riforma del 2009 era già stato previsto che tutte le sentenze di primo grado fossero automaticamente esecutive. Rimaneva, però, ancora obbligatorio che su di esse fosse apposta la relativa formula. La norma, infatti, prescriveva che gli atti idonei a fondare l’esecuzione «per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva». La formula esecutiva non era altro, se non una dichiarazione apposta sul titolo da porre in esecuzione. Essa così recitava:


«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».


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Scompare la formula esecutiva

Esecuzione: è sufficiente l’attestazione di conformità. Dal 28 febbraio 2023, invece, a seguito della riforma Cartabia la norma in esame sarà stravolta. Scompare, infatti, ogni riferimento alla formula esecutiva, nonché la formula stessa (che era prima contenuta nel medesimo articolo). La norma così come riformulata prevede, infatti, che gli atti che la legge riconosce idonei a dare avvio all’esecuzione «devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale».

Si tratta di una svolta in termini di snellimento dei costi e dei tempi del processo. Ciò, in quanto ove si fosse – ad esempio – ottenuta una sentenza o un decreto ingiuntivo, seppur provvisoriamente esecutivi, non bastava una mera copia di essi. Era, infatti, necessario presentare alla Cancelleria una formale richiesta in bollo onde ottenere una copia contenente la c.d. formula esecutiva. Nelle prassi degli uffici giudiziari, infatti, tale richiesta andava accompagnata da marche da bollo di pari data e veniva evasa non prima che fossero decorsi almeno tre giorni dalla richiesta medesima.

La formula esecutiva telematica

Con la legislazione emergenziale CoViD-19 era stata introdotta la possibilità di effettuare la richiesta per via telematica, ottenendo una copia esecutiva anch’essa telematica. Ciò aveva già alleggerito i costi – in quanto non erano più dovuti diritti di copia. A ciò si aggiunga che erano già state eliminate inutili code agli sportelli delle Cancellerie, finalizzati a prenotare (prima) e ritirare (dopo tre giorni) le copie prenotate.

La copia conforme

L’eliminazione della necessità di apposizione della formula esecutiva costituisce un ulteriore passo avanti in termini di velocizzazione del processo di recupero crediti ed esecuzione delle sentenze. Non è più necessario, infatti, inviare nessuna richiesta alla Cancelleria e non si deve, perciò, attendere i tempi tecnici per l’evasione della stessa. Pur potendo rivolgersi alla Cancelleria per ottenere una copia conforme, oggi sarà lo stesso Avvocato o il Notaio rogante ad attestare la conformità all’originale dell’atto o della sentenza da eseguire.

Il creditore, una volta in possesso della copia conforme all’originale, potrà rivolgersi a un Avvocato civilista, il quale redigerà l’Atto di precetto e darà avvio ai pignoramenti di conti correnti, immobili, veicoli e ogni altro bene (compresi stipendi e pensioni) del debitore.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è di proprietà dell’Avvocato civilista a Nicolosi Basilio Elio Antoci e raffigura la prima formula esecutiva dallo stesso ottenuta nel 2017, nel suo primo anno di attività dopo l’abilitazione forense.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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