I congiunti possono ottenere il risarcimento danni

I congiunti possono ottenere il risarcimento danni

Risarcimento danni ai congiunti


I congiunti possono ottenere il risarcimento dei danni causati dall’uccisione del loro familiare a causa del fatto illecito di un terzo.


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Vincoli familiari e risarcimento del danno da uccisione

Risarcimento danni ai congiunti della vittima Avvocato a Nicolosi e Catania

Legittimazione dei familiari. Nel diritto processuale si parla di legittimazione riguardo ai soggetti che hanno il diritto di essere parte del giudizio. Colui il quale agisce in giudizio dovrà, quindi, possedere la c.d. «legittimazione attiva». Colui il quale viene citato in giudizio dovrà avere, invece, la c.d. «legittimazione passiva». Tecnicamente si parla di legitimatio ad causam. Il problema della legittimazione ad agire si è posto nei casi in cui un soggetto rimanga ucciso per fatto illecito di un terzo (ad esempio in caso di incidente stradale mortale od omicidio stradale). Ci si è chiesti, precisamente, se i congiunti e i familiari avessero diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno. Dottrina giuridica e Giurisprudenza non hanno mai messo in dubbio che, il rapporto familiare, sia idoneo a fondare la legittimazione attiva del congiunto.

I familiari del de cuius (morto per fatto illecito altrui) hanno, dunque, diritto a chiedere al giudice il risarcimento del danno. Essi sono, dunque, “legittimati” ad agire. Legittimazione che, ormai, è ampiamente riconosciuta anche alle famiglie di fatto (convivenze more uxorio).

Legittimazione iure proprio o iure hereditatis?

Appurata la sussistenza della legittimazione attiva in capo ai familiari, si pone un altro problema. In termini tecnico-giuridici ci è chiesti a che titolo, questi ultimi, siano legittimati. Come eredi del danneggiato o in proprio, quali danneggiati a causa della lesione del rapporto parentale?

Senza alcun dubbio si può affermare che, la legittimazione del congiunto, sussista principalmente iure proprio, in quanto questi è titolare di una pretesa risarcitoria slegata dai diritti ereditari. Da un punto di vista tecnico la vittima, poiché muore a causa del sinistro, non acquista alcun diritto. Il danno, infatti, coincide con l’evento morte (e non lo precede), per cui non si può affermare che la vittima abbia acquistato un diritto al risarcimento prima del verificarsi di tale evento. Conseguentemente, salvi alcuni casi, non vi è nessun diritto al risarcimento trasmissibile in via ereditaria.

Esiste, però, una corrente dottrinale che, sulla scorta del brocardo “momentum mortis vitae tribuitur” (ossia “il momento della morte è l’ultimo della vita”), ammette che si possa per logica individuare sempre un momento immediatamente precedente alla morte, tale da far acquistare il diritto al risarcimento alla vittima medesima. Vi è, inoltre, altra dottrina che ragionando per il caso di morte non istantanea (ossia nel caso in cui tra la lesione e la morte sia intercorso un certo lasso di tempo), ritiene configurabile un diritto al risarcimento non per la morte, bensì per la lesione. Risarcimento che andrà commisurato all’intervallo di tempo tra i due momenti (lesione – morte).

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Legitimatio ad causam, su Brocardi.it.
  • Tommaso Arrigo, Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali, CEDAM, ISBN 978-88-13-33503-8, Padova 2012.

Studio Legale Antoci – Avvocato a Nicolosi e Catania

Lo Studio Legale Antoci si occupa di tutti i casi di sinistri stradali, lesioni, omicidio stradale, incidenti e ogni tipo di danno causato da reato o da fatto illecito altrui. L’Avvocato Basilio Elio Antoci si occupa già da anni di infortunistica stradale, risarcimento danni per lesioni, diritto penale e diritto assicurativo. Lo Studio cura tutte le fasi del risarcimento danni alle vittime e ai loro congiunti, sia in sede civile, sia in sede penale. Ogni caso viene curato con scrupolo a partire dalla fase stragiudiziale, fino ad arrivare alle fasi giudiziali con l’Avvocato civilista o con l’Avvocato penalista (a seconda dei casi). Il tutto sempre sotto il controllo dello Studio Legale Antoci, con l’indubbio vantaggio di risparmio di tempo e di spesa. Per le fasi giudiziali vi è, inoltre, la possibilità di ottenere il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio). Per ottenere il risarcimento che Vi spetta, contattate immediatamente l’Avvocato Antoci – CONTATTA L’AVVOCATO.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.