Revoca della donazione per ingratitudine

Revoca della donazione per ingratitudine

Revoca della donazione indiretta per ingratitudine

Revoca della donazione per ingratitudine

La Cassazione, con la recente sentenza 27050/2018, ha espresso un importante principio di diritto in merito alla revoca della donazione indiretta per ingratitudine. Il caso vedeva contrapposti un anziano il quale a suo tempo aveva ceduto la proprietà di un immobile (conservando per sé la moglie l’usufrutto sullo stesso) ai propri nipoti (nudi proprietari). La cessione era avvenuta con una vendita fittizia (quindi trattavasi di una c.d. donazione indiretta). A seguito della morte della moglie dell’anziano, i nipoti (donatari) avevano cominciato a rivolgere nei suoi confronti insulti, offese e maltrattamenti con l’intento di ottenere il godimento pieno dell’immobile. Così, il donante, ha convenuto in giudizio i nipoti al fine di ottenere la revoca della donazione per ingratitudine. Il Tribunale gli dava ragione riconoscendo nella finta vendita una donazione indiretta mentre, la Corte d’Appello, ribaltava la sentenza di primo grado, in quanto i Giudici d’appello ritenevano, invece, che non fosse stata raggiunta la prova scritta della donazione indiretta, basandosi solo sul contenuto del rogito e sul provvedimento del Giudice Tutelare (che aveva autorizzato i nipoti, all’epoca minorenni, a pagare la casa con soldi propri). Veniva, quindi, proposto ricorso in Cassazione.

Donazione e motivi di revoca della donazione

Prima di analizzare la decisione della Corte di Cassazione, che ribadisce un consolidato principio di diritto, è bene fare qualche cenno in tema di donazione. Innanzitutto, seguendo la definizione dell’art. 769 c.c. può affermarsi che «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione». Si tratta di un negozio a titolo gratuito, per il quale è necessario un atto pubblico, caratterizzato da due elementi principali (uno soggettivo, l’altro oggettivo / patrimoniale): il c.d. animus donandi – ossia lo spirito di liberalità del donante – e l’arricchimento del donatario (cui corrisponde l’impoverimento del donante).

«Dona sunt quae, nulla necessitate iuris, officii, sed sponte praestantur» (da Brocardi.it)

In alcuni casi la donazione può essere revocata. L’art. 800 c.c. stabilisce, infatti, che «la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli». Nel caso in esame l’anziano donante ha agito in giudizio proprio per ottenere la revoca della donazione (indiretta) per ingratitudine del donatario. Come visto, la questione, si è complicata sul punto di diritto inerente la prova della donazione indiretta.


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Il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte

La Corte di Cassazione, richiamandosi a precedenti pronunce (ex multis Cassazione Sezioni Unite n. 18725/2018), ha colto l’occasione per ribadire il seguente principio di diritto:

«Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 cod. civ., è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione»

La Cassazione, in pratica, bacchetta i Giudici della Corte d’Appello, i quali avevano escluso la sussistenza della donazione indiretta perché di essa non era stata fornita prova scritta e ritenendola, dunque, nulla. La Cassazione ricorda a tutti, invece, che essendo la donazione indiretta appunto “indiretta”, essa si cela spesso dietro una simulazione. Pertanto risulta sufficiente che l’atto simulato sia redatto secondo le forme prescritte dalla legge per la sua validità, affinché anche l’atto dissimulato (ossia la donazione indiretta) sia altrettanto valida. In tal modo anche l’onere e i limiti probatori diventano meno stringenti, essendo ammissibile anche la prova per testi sul punto.

Link esterni correlati

  • Redazione, Il requisito della forma in caso di donazione indiretta, in Diritto e Giustizia – Il quotidiano di informazione giuridica, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 26 ottobre 2018.
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Donazioni, in www.notariato.it, consultato il 27/10/2018.
  • Redazione, La donazione, in Studio Cataldi – Il quotidiano giuridico, Guide Legali, Ascoli Piceno, consultato il 27/10/2018.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.