Responsabilità genitoriale, art. 316 c.c.

Responsabilità genitoriale, art. 316 c.c.

La Responsabilità Genitoriale


L’art. 316 del Codice Civile disciplina la responsabilità genitoriale: l’Avvocato Antoci illustra in breve il contenuto della norma.


L’Art. 316 del Codice Civile

Responabilità genitoriale Avvocato matrimonialista Antoci

Il concetto di responsabilità genitoriale – Fino al 2013 si era abituati a sentire parlare di potestà genitoriale (che richiamava l’originaria patria potestà). Con l’avvento della riforma operata dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013 la terminologia di riferimento nel diritto di famiglia ha subito importanti modifiche. Su un piano concettuale, infatti, è stata abrogata la differenza tra figli legittimi e figli illegittimi. Si tratta della cosiddetta unificazione dello status di figlio. Per ciò che attiene la norma in commento, il Legislatore ha modificato l’Art. 316 c.c. introducendo il nuovo istituto della c.d. responsabilità genitoriale.

L’Art 316 c.c. stabilisce, infatti, che «entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio». La nostra legge inquadra i doveri genitoriali come una “responsabilità” e non più come una “potestà”. Il genitore non è (e non lo è mai stato) un padrone del figlio, ma è il suo responsabile. Il rapporto tra genitori e figli è oggi ispirato a principi di rispetto reciproco e di reciproci obblighi. L’Art. 316 c.c., infatti, nel parlare di inclinazioni e capacità del figlio, fa eco al precedente Art. 315-bis c.c. in cui è già stabilito che «il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». Ma quest’ultima norma, a sua volta, precisa e stabilisce che «il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Genitori e figli

Quello che ne vien fuori è un sistema di diritti, obblighi e responsabilità reciproci. I genitori sono responsabili per il figlio e hanno l’obbligo di mantenerlo ed educarlo secondo le sue inclinazioni, capacità e aspirazioni. Il figlio ha il diritto di essere mantenuto ed educato in tal modo. Ma i genitori hanno, dal canto loro, anche il diritto di essere rispettati dai figli e, questi ultimi, hanno l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, fintantoché ne fanno parte.


Patria potestas in pietate debet, non atrocitate, consistere.

La patria potestà deve manifestarsi con l’affettuosità, non con una eccessiva severità.

in Brocardi.it


Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Articolo 316 del Codice Civile in Brocardi.it
  • Concas Alessandra, La responsabilità genitoriale sui figli minori, in Diritto.it, Ragusa, 04 Novembre 2019, pagina www.diritto.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/famiglia-genitori-madre-padre-2485714/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 09 Luglio 2017 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “TheVirtualDenise – Denise Husted”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.