L’Amministratore di condominio e il recupero quote arretrate

L’Amministratore di condominio e il recupero quote arretrate

L’Amministratore di condominio e il recupero quote arretrate

* Articolo pubblicato su “L’Eco dell’Etna” – Giugno 2019

L’Amministratore di condominio e il recupero quote arretrate - L'Eco dell'Etna 2019 - Avvocato Basilio Elio Antoci

L’Amministratore di condominio e il recupero quote arretrate – Un aspetto di grande rilevanza nella materia condominiale è quello legato al recupero delle quote arretrate.

La Legge 220/2012 ha operato la riforma del condominio e, tra gli altri, ha modificato l’art. 1129 c.c. il cui comma 9 stabilisce che «l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio» in cui è sorto il credito. L’Amministratore, dunque, ha l’obbligo di attivarsi entro sei mesi per il recupero delle quote condominiali. L’art. 63 disp. att. c.c. stabilisce, in proposito, che per proporre ricorso monitorio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Se, dunque, l’Amministratore non si attiva nel termine di sei mesi, è passibile di un’azione di responsabilità da parte del condominio (con conseguente risarcimento del danno e con possibilità di revoca del mandato per giusta causa).

Quando un condomino non paga, dunque, il primo passo che l’Amministratore deve compiere è quello di inviare una richiesta scritta di pagamento – c.d. messa in mora – con raccomandata A/R o mezzo equiparato. La Cassazione, con l’Ordinanza 24920/2017, ha chiarito che così facendo l’Amministratore si mette in regola con i propri doveri: pur potendolo fare, egli non ha l’obbligo di proporre ricorso per decreto ingiuntivo o altre azioni legali.

È pur vero che la lettera di messa in mora spesso non basta: in questi casi risulta indispensabile l’intervento dell’Avvocato. Fatte le dovute ricerche catastali e anagrafiche questi procederà, su incarico dell’Amministratore, all’invio di un Atto di diffida ad adempiere con il quale intimerà il pagamento delle quote arretrate entro un congruo termine (non inferiore a quindici giorni). In caso di inadempimento quella del Ricorso per decreto ingiuntivo è di certo la strada preferibile, perché permette di ottenere un titolo giudiziale immediatamente esecutivo. Questo andrà notificato entro sessanta giorni, unitamente all’Atto di precetto (con il quale si intimerà il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni). In mancanza di pagamento si potrà procedere a esecuzione forzata, con il pignoramento dei beni del condomino moroso (stipendio, conto corrente, auto, immobili). La procedura anzi descritta ha diversi vantaggi: è molto rapida rispetto ai tempi della giustizia ordinaria e le spese per il Contributo unificato del Ricorso per decreto ingiuntivo sono ridotte al 50%.

Quando l’Amministratore è anche Avvocato i vantaggi sono ulteriori: lo stesso soggetto conosce già la questione, conosce i tecnicismi della materia e le regole processuali. Di conseguenza si accorciano i tempi d’azione e, su richiesta dell’Assemblea, si possono concordare ex-ante gli Onorari.

Avv. Basilio Antoci

 


 

Riferimento bibliografico

Basilio Antoci, L’Amministratore di condominio e il recupero quote arretrate, in “La rubrica del legale a cura dell’Avv. Basilio Antoci”, su “L’Eco dell’Etna – Periodico d’informazione provinciale“, Anno 9, Numero 2, Giugno-Luglio 2019, Sebastiana D’Amico Editore, Nicolosi 2019, pagina 2.

 


 

Studio Legale Basilio Elio Antoci

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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