Rapporti tra coniugi nel diritto internazionale privato

Rapporti tra coniugi nel diritto internazionale privato

Rapporti tra coniugi nel D.I.P.

Diritto internazionale privato

i rapporti tra coniugi nel sistema di diritto internazionale privato, analisi di Basilio Elio Antoci - Avvocato civilista a Catania e Nicolosi. Albo Avvocati Catania

Prima di analizzare nel dettaglio la disciplina dei rapporti tra coniugi nel sistema di diritto internazionale privato, è necessario spendere qualche parola per inquadrare correttamente questa particolare branca del diritto italiano. Il diritto internazionale privato, pur chiamandosi “internazionale”, è in realtà una legge di diritto interno (quindi una vera e propria legge italiana e non internazionale). Legge di riferimento è la n. 218 del 1995, la quale racchiude la normativa che disciplina la materia del diritto internazionale privato: tali norme, in pratica, servono a individuare la disciplina applicabile a quelle fattispecie che presentino elementi di estraneità – nelle quali sarebbero teoricamente applicabili leggi di stati diversi (anche configgenti). In parole più semplici, le norme contenute nella L. 218/1995 sono delle norme strumentali che stabiliscono quale legge applicare quando i soggetti, i beni o i rapporti giuridici controversi presentino un qualche elemento di estraneità (ossia abbiano un collegamento con stati stranieri). Si pensi, ad esempio, al caso in cui due coniugi siano di nazionalità diversa: quale normativa si applica per il divorzio? Quella del marito? Quella della moglie? si pensi, ancora, alla vendita di un immobile sito in Italia a un acquirente straniero. Le norme di diritto internazionale privato, contenute nella Legge 218 del 1995, per ogni materia di diritto civile stabiliscono quale legge applicare. Non è, dunque, la Legge 218/1995 a disciplinare direttamente le varie ipotesi, ma semplicemente stabilisce quale legge applicare (ad esempio la Francese, invece di quella Italiana). Tali norme, dunque, operano con un meccanismo di rinvio alle normative dei vari stati.

Rapporti tra coniugi: separazione e divorzio nel diritto internazionale privato

A presupposto di ogni separazione (prima) e divorzio (poi) vi è l’intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, la rottura dell’affectio familiaris, il fallimento della famiglia di diritto naturale. Quando si verificano simili situazioni si da corso alla separazione, che è quell’atto che modifica (in modo transitorio) i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il cui vincolo matrimoniale rimane ancora efficace. Si arriva, il più delle volte, al divorzio che ha, invece, l’effetto di far cessare il vincolo matrimoniale (c.d. cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Separazione

La Legge 218/1995 si occupa dell’istituto della separazione personale dei coniugi all’art. 31, che stabilisce che si applica – alternativamente:

  1. La legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda giudiziale, o in mancanza:
  2. La legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia nei casi previsti dall’art. 3 della L. 218/1995, sia quando uno dei coniugi sia cittadino italiano e/o il matrimonio sia stato celebrato in Italia.

Divorzio

La Legge 218/1995 si occupa dell’istituto del divorzio nel medesimo art. 31 (già analizzato per la separazione), che regola il divorzio con i medesimi criteri fissati per la separazione, per cui alla causa di divorzio si applicherà:

  1. La legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda giudiziale, o in mancanza:
  2. La legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia nei casi previsti dall’art. 3 della L. 218/1995, sia quando uno dei coniugi sia cittadino italiano e/o il matrimonio sia stato celebrato in Italia.

Consulenza e assistenza legale da parte di Basilio Antoci Avvocato di famiglia a Catania e Nicolosi

Per problemi legati alle materie di diritto di famiglia, nello specifico di separazione e divorzio, è possibile rivolgersi allo studio legale civile dell’Avvocato Basilio Elio Antoci di Nicolosi e Catania. Lo studio legale Antoci si occupa di diritto civile a Catania e Nicolosi e cura anche cause di separazione personale dei coniugi (consensuali e/o giudiziali) e cause di divorzio (congiunte e/o giudiziali). Prendere contatto seguendo le istruzioni della pagina CONTATTI al fine di concordare un appuntamento in studio a Nicolosi o Catania e avere consulenza legale in materia di rapporti tra coniugi, separazioni e divorzi tra cittadini italiani, tra stranieri e tra cittadini italiani e stranieri.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.