Il patteggiamento: applicazione della pena su richiesta

Il patteggiamento: applicazione della pena su richiesta

Art. 444 c.p.p. – Patteggiamento


Che cosa è il patteggiamento? L’Avvocato Basilio Antoci di Catania illustra brevemente l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta.


Applicazione della pena su richiesta

Patteggiamento Avvocato penalista Antoci Catania e Nicolosi

Articolo 444 del Codice di procedura penale – Nel sistema giudiziario penale italiano esiste un istituto denominato “applicazione della pena su richiesta”. La sua disciplina è dettata all’art. 444 c.p.p. ed il suo meccanismo è conosciuto comunemente come “patteggiamento”. Nei legal drama americani si vede spesso l’Avvocato difensore che si accorda con il Procuratore, negoziando degli sconti di pena. Nel film la contropartita è, di solito, una collaborazione con la giustizia. In Italia, in realtà, è la stessa norma che prevede uno sconto di pena fino a 1/3. Per lo Stato, la contropartita è quella di evitare il processo e il dispendio di energie e risorse processuali (c.d. economia processuale), ottenendo immediatamente una condanna (richiesta quasi sempre dall’imputato).

La norma in esame stabilisce, infatti, che «l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo» oppure «di una pena detentiva […] diminuita fino a un terzo» quando questa non supera i cinque anni.

Se non deve essere applicato l’art. 129 c.p.p. e se vi è consenso di tutte le parti – anche di quella che non ha formulato la richiesta – il Giudice «se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti».

Vantaggi

Come detto, la norma permette all’Ordinamento di risparmiare risorse processuali grazie a una chiusura anticipata del processo. In tal modo l’imputato evita il dibattimento e ottiene uno sconto di pena. Inoltre, il patteggiamento, preclude l’azione civile di risarcimento del danno da parte della persona offesa ed evita all’imputato il pagamento di spese processuali e l’applicazione delle pene accessorie e/o misure di sicurezza. La condanna patteggiata non risulterà, inoltre, nel casellario giudiziale richiesto dai privati. Lo stesso art. 444 c.p.p. prevede, inoltre, la possibilità di «subordinare l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

Giurisprudenza

La Corte di Cassazione con sentenza 6179/1990 ha precisato che «la locuzione «diminuita fino ad un terzo» contenuta nell’art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo». E ancora è stato precisato che «nel procedimento speciale di «patteggiamento» solo l’indagato può sottoporre la richiesta di applicazione di una certa pena, o il consenso a tale applicazione, alla condizione che gli venga concesso il beneficio previsto dall’art. 163 c.p., mentre nessuna norma accorda al P.M. la facoltà di subordinare la propria richiesta o il proprio consenso alla non concessione del detto beneficio. Ne consegue, che eventuale condizione negativa non consentita, apposta dal pubblico ministero, lungi dall’incidere sulla volontà o sull’efficacia del consenso, si considera come non apposta» – copsì Cass. 9827/1991. Per ciò che attiene la sentenza, Cass. 40986/2018 precisa che «la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia”.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Carlo Zaccagnini, Cos’è il Patteggiamento?, in carlozaccagnini.it, Roma.
  • Giovanni Passaro, Il procedimento penale del patteggiamento, in www.poliziapenitenziaria.it, Roma.
  • A.A.V.V., Applicazione della pena su richiesta delle parti, in www.wikipedia.org, Wikipedia Foundation Italia.
  • Redazionale, Il patteggiamento, in www.studiocaldi.it, Ascoli Piceno, Gennaio 2018.
  • A.A.V.V., Patteggiamento, in www.treccani.it, Wikipedia Foundation Italia.
  • Redazione, Art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta, in www.brocardi.it, Antonianum S.r.l., Padova.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/illustrations/avvocato-giudice-africana-3819044/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 20 Novembre 2018 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Mohamed Hassan”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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