Notifica del ricorso in Cassazione al difensore costituito: valida anche se il nome dell’Avvocato è errato

Notifica del ricorso in Cassazione al difensore costituito: valida anche se il nome dell’Avvocato è errato

Notifica del ricorso in Cassazione al procuratore costituito

Valida anche se il nome è errato

Notifica del ricorso in Cassazione con errata indicazione del nome: valida se non crea incertezza sul destinatario

La Corte di Cassazione, investita di una questione inerente il pagamento di provvigioni in favore di un mediatore (c.d. sensale), nel risolvere la questione ha scrutinato, in via preliminare, la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di Cassazione e ha ribadito un importante principio di diritto processuale.

Innanzitutto è opportuno precisare che il sistema giudiziario italiano si articola in due gradi di merito e un grado di legittimità (appunto il giudizio di Cassazione): finiti i primi gradi di giudizio, in certe ipotesi, si può fare ricorso alla Corte di Cassazione. Questo ricorso va, come ogni altro ricorso, notificato alla parte avversaria. Essondosi già svolti i precedenti giudizi, le parti risultavano costituite nel processo con un avvocato: in tale ipotesi, l’art. 170 del Codice di Procedura Civile stabilisce che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».

Nel caso oggetto è accaduto che, nella relazione di notificazione (c.d. relata di notifica), il nome dell’avvocato della parte convenuta era stato indicato in modo errato (per la cronaca: “Livia” invece di “Lia”). Per tale ragione la parte chiamata in causa non si è costituita nel giudizio di Cassazione e non ha svolto attività difensiva (perché, altrimenti, la costituzione in giudizio avrebbe avuto l’effetto di sanare ogni nullità e/o irregolarità della notifica, ove vi fossero state).

In mancanza di costituzione della suddetta controparte, la Cassazione ha verificato con scrupolo la regolarità della notifica, accertando che nessuna violazione fosse stata commessa. I giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato che «la notifica deve ritenersi perfezionata ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c., giacché l’avvocatessa […] era la domiciliataria della sig.ra M. nel giudizio di appello […] e, pertanto, era l’effettiva destinataria della notifica; d’altra parte, l’indicazione del nome “Livia”, invece che “Lia”, nella relata di notifica non creava equivoci (anche alla luce della corretta identificazione dell’indirizzo dello studio) e, pertanto, non incideva sulla validità della notifica». In tal senso la Corte si è uniformata a un principio di diritto processuale già dalla stessa enunciato nel 2014 con Sentenza n. 1987, secondo cui «nel caso di notifiche effettuate al difensore, l’erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l’errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l’effettivo destinatario dell’atto».

Il principio di diritto che la Cassazione ha avuto modo di confermare e ribadire con l’ordinanza 26260/2018 in commento, in tema di notifica del ricorso introduttivo in Cassazione, dovrebbe essere tenuto in conto da ogni avvocato civilista, per evitare di rifiutare e/o ignorare notifiche che, in realtà, sono valide ed efficaci. Ciò, in quanto tale principio è valido non solo per il ricorso in Cassazione, ma per ogni atto notificato al procuratore costituito.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.