Notifica telematica dopo le 21: si perfeziona il giorno stesso

Notifica telematica dopo le 21: si perfeziona il giorno stesso

Notifica p.e.c. dopo le ore 21


La notifica telematica effettuata dopo le 21, ma entro le 24 si perfeziona il giorno stesso e non l’indomi alle 7 di mattina.


Momento perfezionativo: la parola alla Cassazione

Notifica telematica dopo le 21, momento perfezionativo

Notifica telematica tra le 21 e le 24: quando si perfeziona? Prima di riportare la soluzione della Cassazione al problema del momento perfezionativo della notifica, è necessario capire il quadro normativo. Il Codice di Procedura Civile, infatti, all’art. 147 stabilisce che «le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21». Questa norma va coordinata con l’art. 2963 del Codice Civile che, disciplinando il computo dei termini di prescrizione, stabilisce che «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale».

Si nota subito che da un punto di vista sostanziale il Codice Civile fissa chiaramente la fine di ogni termine con le ore 23:59:59, ossia con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Da un punto di vista processuale – almeno prima dell’avvento delle notifiche telematiche – si incorreva in una decadenza e/o in una prescrizione se, la notifica, veniva effettuata dopo le 21.

Il Codice di Procedura Civile è stato, infatti, adottato con R.D. 1443 del 1940 e, la norma appena citata, si riferiva alle classiche notifiche con Ufficiale Giudiziario (a mani e/o a mezzo servizio postale). Oggi, con l’avvento della notifica a mezzo p.e.c. e delle notifiche in proprio degli Avvocati (disciplinate dalla legge 53/1994), il problema ha assunto rilevanza. La questione pratica è semplice: se un termine scade un determinato giorno – e il giorno finisce a mezzanotte – la notifica via p.e.c. fatta dopo le 21:00 si deve considerare tempestiva e, dunque, perfezionata entro lo scadere del termine?

La giurisprudenza favorevole

La risposta della Cassazione è affermativa. I giudici di legittimità, infatti, fanno riferimento alla recente sentenza 75/2019 della Corte Costituzionale. Con tale sentenza, il Giudice delle Leggi aveva – infatti dichiarato incostituzionale l’art. 16-septies del D.L. 179/12 perché prevedeva che la notifica telematica effettuata fra le 21 e le 24 si perfezionasse anche per il soggetto notificante alle ore 7 dell’indomani.

Il diritto al riposo di chi riceve la notifica, infatti, è tutelato. Colui il quale riceve la notifica, infatti, vedrà decorrere ogni termine di prescrizione o decadenza dalle ore 07:00 del mattino successivo. Chi, invece, si era ridotto all’ultimo giorno per effettuare la notifica, avrà rispettato il termine se questa risulta effettuata entro la mezzanotte. Più precisamente, se la ricevuta di consegna della p.e.c. arriva entro mezzanotte, per il notificante la notifica si perfeziona il giorno stesso. E ciò con salvezza del termine.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Lucia Izzo, Notifica dopo le 21: la Cassazione conferma, si perfeziona il giorno stesso, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, , pagina www.studiocataldi.it
  • Dario Triolo; Manuela Matta, Diritto Civile, Edizione IV, Collana Manuali Brevi (a cura di Dario Primo Triolo), Key Editore, Milano, Marzo 2020, pagina https://amzn.to/3m0YmfM.
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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.