Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo

Rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione

mediazione opposizione decreto ingiuntivo - Studio Legale Antoci Avvocato a Catania e Nicolosi

Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo – È noto a tutti gli operatori del diritto che il procedimento monitorio (ossia il ricorso per decreto ingiuntivo), nella sua fase ante causam, non prevede il passaggio dalla mediazione, anche quando l’oggetto del ricorso rientri nelle materie per cui sarebbe prevista la mediazione obbligatoria. Ciò, in quanto, lo strumento ingiunzionale mira a soddisfare celermente gli interessi del creditore in un’ottica di economia processuale.

Il problema sorge nel momento in cui il debitore ingiunto proponga opposizione a decreto ingiuntivo. In tal modo, mediante atto di citazione in opposizione viene instaurato un ordinario giudizio a cognizione piena. A questo punto, se la materia oggetto del ricorso monitorio è compresa tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, ecco che deve essere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. La domanda cui le Sezioni Unite sono state chiamate a dare una risposta è su chi grava l’onere di avviare la mediazione? E, quindi, su chi ricadono le conseguenze negative della declaratoria di improcedibilità per omessa mediazione?

Il caso

Come accennato in premessa il caso concreto ha ad oggetto un decreto ingiuntivo contro il quale il debitore promuove opposizione. Il Tribunale (primo grado di merito) dichiara l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e stabilisce che era l’opponente a dovervi dare avvio (nella sua veste di attore formale). La Corte d’Appello (secondo grado di merito) ribalta la decisione, affermando che l’onere di dare avvio alla mediazione gravava sul creditore (in quanto attore in senso sostanziale) e non sul debitore.

Conseguenze pratico-giuridiche

La questione del su chi gravi l’onere di avviare la mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo ha indubbie ricadute pratiche. Se si sposa, infatti, la tesi adottata dal Tribunale, il debitore perde la causa e il creditore si ritrova in mano un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, non più contestabile. Secondo la tesi della Corte d’Appello succede il contrario. Pertanto si è arrivati in Cassazione. La Suprema Corte ha, innanzitutto, evidenziato che la legge (D. Lgs. 28/2010) non indica espressamente chi debba avviare la mediazione per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Rileva, inoltre, che entrambe le soluzioni sono sorrette da valide argomentazioni di natura tecnico-giuridica fondate su principi diversi, ma esistenti e tutelati nel nostro ordinamento.

Le due tesi contrapposte

Come poc’anzi accennato, l’onere di dare avvio alla mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo potrebbe astrattamente e correttamente essere imposta a entrambi i soggetti per le seguenti ragioni:

  1. Al debitore opponente: in quanto è lui ad avere interesse ad instaurare la fase contenziosa ordinaria dell’opposizione diventando, infatti, attore in senso formale di tale fase. Inoltre ciò sarebbe in linea anche con i principi costituzionali di efficienza processuale e giusto processo.

  2. Al creditore opposto: in quanto è lui ad avere proposto originaria domanda monitoria essendo l’attore in senso sostanziale. Inoltre ciò sarebbe in linea anche con il principio costituzionale della garanzia del diritto di difesa del debitore.

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: in attesa della sentenza

Con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019, la Terza Sezione della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Gli Avvocati civilisti e la dottrina civilistica attendono con ansia la sentenza che risolverà la questione. Anche l’Avvocato Antoci (Avvocato a Catania e Avvocato a Nicolosi) si occupa di recupero crediti. Lo studio legale Antoci è specializzato in ricorsi monitori, decreti ingiuntivi, opposizioni a decreto ingiuntivo, mediazione obbligatoria e negoziazione assistita da Avvocati. Si occupa anche di tutte le alte materie di diritto civile e penale (specialmente penale di famiglia).

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Se si ha necessità di consultare un Avvocato a Nicolosi, a Catania e provincia è consigliabile contattare senza indugio lo Studio Legale dell’Avvocato Basilio Antoci (Foro di Catania). Lo Studio ha sede a Nicolosi (CT) in Via Cardinale Dusmet 9/A e a Catania (CT) al Viale Mario Rapisardi 192, quarto piano. È possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 3896040727 oppure inviando una e-mail tramite il modulo di contatto di questo sito.

Collegamenti esterni

  • Giulio Spina, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: parola alle Sezioni Unite. Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 18741/2019: chi, fra opposto e opponente, ha l’onere di avviare la mediazione nel termine assegnato dal giudice?, in Altalex – Quotidiano di informazione giuridica, Wolters Kluver Italia, Milano, 01 Agosto 2019, pag. https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/01/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo.
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    L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/le-persone-attività-commerciale-1979261/ ed è stata rilasciata e pubblicata il 15 Gennaio 2017 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Werner Heiber – 089photoshootings”.

    Pubblicato da Basilio Elio Antoci

    Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.