Cenni sul matrimonio concordatario

Cenni sul matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario


Nell’ambito del Master in Diritto e processo della famiglia e dei minori, l’Avvocato Antoci offre brevi cenni sul matrimonio concordatario.


Storia del Concordato

Matrimonio concordatario

Brevi cenni storici. Per ciò che concerne il matrimonio tra nubendi di fede cattolica, è d’uopo fare riferimento ai c.d. Patti Lateranensi. Questi sono un trattato internazionale stipulato tra lo stato Italiano e lo stato Città del Vaticano addì 11 Febbraio 1929. Tale accordo ha posto fine alla c.d. “Questione Romana”. A latere dei Patti Lateranensi fu adottato anche un Concordato che, tra le altre questioni, regolava anche il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico. La norma di riferimento è l’art. 34 del Concordato. Tale disposizione prevedeva, infatti, che «lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili».

Accanto alla validità e agli effetti civili del c.d. matrimonio concordatario, veniva così riconosciuta anche la giurisdizione canonica su di esso. Ogni questione di validità di tale tipo di matrimonio era, infatti, rimessa alla valutazione degli organi giudiziari ecclesiastici. I Patti Lateranensi sono sopravvissuti anche alla caduta del Regime Fascista e sono stati oggetto di modifica nel 1984. Il nuovo concordato Stato-Chiesa del 1984 ha modificato alcuni aspetti inerenti al matrimonio c.d. concordatario.

Disciplina del matrimonio concordatario

Entrando nel vivo della disciplina matrimoniale concordataria, è necessario studiare l’art. 8 del Concordato. Tale articolo riconosce «gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale». Perché si abbiano effetti civili è necessario che esso sia trascritto nei registri dello stato civile. Si tratta di un adempimento costitutivo, dal quale dipende l’efficacia del matrimonio religioso nello stato italiano. Ove non fosse trascritto, infatti, il matrimonio rimarrebbe valido solo nell’ordinamento canonico.

Pensione di reversibilità

La possibilità di non trascrivere il matrimonio cattolico può avere non indifferenti effetti pratici. Si pensi a un soggetto titolare di pensione di reversibilità. Ove questi decidesse di risposarsi in Italia, perderebbe il diritto alla pensione del coniuge defunto. Sposandosi, invece, solo dinanzi al ministro del culto cattolico e omettendo di trascrivere il matrimonio così celebrato, non perderebbe il proprio diritto. Il matrimonio, infatti, avrebbe effetto solo nello stato Città del Vaticano, che è uno stato estero rispetto all’Italia.

Età per il matrimonio

Il Diritto Canonico prevede la possibilità di sposarsi anche per i minorenni. Come già ampiamente esaminato nell’articolo Impedimenti matrimonio canonico, il Canone 1083 del Codice di Diritto Canonico prevede l’età minima, rispettivamente, di 16 anni per l’uomo e 14 anni per la donna. Il Concordato del 1984 ha, invece, fissato la regola secondo cui, il matrimonio tra minorenni non può essere trascritto e, dunque, non spiegare effetti civili in Italia. La norma di riferimento è sempre il citato articolo 8 del Concordato. Esso prevede, ancora, che «la Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: A) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione». Per cui potendosi validamente celebrare un siffatto matrimonio dinanzi la chiesa, questo non avrebbe effetti civili in Italia.

Altri impedimenti

Sempre l’articolo 8 del Concordato prevede che il matrimonio concordatario non sia attuabile «quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile». Un matrimonio celebrato, dunque, in presenza di impedimenti inderogabili, non è trascrivibile in Italia.

Trascrizione tardiva

La legge prevede che, il parroco entro i cinque giorni successivi alla celebrazione, trasmetta l’originale dell’atto di matrimonio. Il citato articolo 8 del Concordato ammette, però, la possibilità che «la trascrizione sia tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta». Vi è, dunque, un principio che favorisce il recupero di effetti civili da parte del matrimonio cattolico. Prendendo alla lettera il disposto della normativa concordataria, si è ritenuto di escludere che, la trascrizione, potesse avvenire su richiesta testamentaria.

Sempre l’articolo 8, infatti, prevede che «la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro». È, dunque, necessaria la richiesta di entrambi i coniugi. La legge ammette che la richiesta provenga anche solo da uno dei due, purché non ci sia opposizione dell’altro (che deve esserne a conoscenza). Cosa che non potrebbe avvenire nel caso in cui, la volontà di uno dei coniugi, fosse contenuta in un testamento.

Divorzio

Prima dell’introduzione del divorzio, tale normativa aveva grandissima rilevanza, poiché per invalidare il matrimonio in Italia si impugnava la trascrizione dell’atto di matrimonio cattolico. Con l’introduzione del divorzio prima e con la sua graduale riforma e facilitazione dopo, le vecchie tecniche interpretative della normativa concordataria – volte a invalidare la trascrizione – non sembrano più attuali.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Accordo tra la santa sede e la repubblica italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense, in Vatica.va, pagina www.vatican.va.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/fede-vecchia-lettera-religione-3571055/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 31 Luglio 2018 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “pasja1000 – Julita”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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