La libertà personale nella Costituzione

La libertà personale nella Costituzione

La libertà personale

L’Avvocato a tutela della libertà dei cittadini

L'Avvocato Antoci di Catania e Nicolosi a tutela della libertà personale dei suoi clienti

La libertà personale: un diritto inviolabile! – Lo Stato di Diritto (Rechtsstaat) è quella particolare forma di Stato in cui è garantito il rispetto dei diritti e delle libertà dei consociati. In questa forma di stato trovano primigenia tutela tutti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo: tra queste vi è la libertà personale. La Costituzione della Repubblica Italiana tutela la libertà personale all’Art. 13. Tale norma, in vari passaggi, detta la disciplina costituzionale della libertà personale che, al primo comma, viene subito definita inviolabile (La libertà personale è inviolabile). In tal senso la si può annoverare tra i diritti fondamentalissimi della persona (Cfr. Petra Gay). A tale libertà è possibile ricondurre sia i classici diritti già contemplati dalla Costituzione, sia i nuovi diritti emergenti. La Costituzione italiana, infatti, è rigida ma aperta, ossia permette che nuovi diritti trovino tutela costituzionale anche se non espressamente menzionati. Tra i diritti classici rientranti sotto l’egida di tutela dell’Art. 13 della Costituzione ricordiamo: i diritti della persona quali il diritto al nome, all’immagine, all’identità alla libertà sessuale. Tra i diritti emergenti si pensi alla libertà di coscienza o al diritto alla privacy.


«Da un punto di vista storico, la libertà personale, intesa come libertà negativa di non subire ingerenze altrui sul proprio corpo (c.d. libertà dagli arresti), è la prima e la più importante tra le c.d. libertà civili (Diritti costituzionali), essendo prevista (e tutelata) già nella Magna Charta Libertatum del 1215 (art. 39) e nei documenti costituzionali successivi»

in Treccani Enciclopedia Online, voce “Libertà Personale”.


Proseguendo nell’analisi dell’Art. 13 della Costituzione si giunge al secondo comma, in cui è stabilito che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale». Sulla scia del primo comma, dove abbiamo visto che la libertà personale è definita inviolabile, il secondo comma prevede il divieto di qualsiasi limitazione di tale libertà. Trattasi, però, di un divieto cui è prevista una deroga: detenzione, ispezioni o perquisizioni sono ammissibili, ma solo se autorizzato da un atto motivato dell’Autorità giudiziaria e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Ecco che, tale norma, fissa una doppia riserva a tutela della libertà personale.

  • Riserva di giurisdizione: necessità di un atto motivato del Giudice.
  • Riserva di legge: necessità che ogni limitazione sia posta in essere nei casi e nei modi previsti dalla legge.

In casi particolari di necessità e urgenza, che sono tassativi, l’Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale. Tali atti devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha ulteriori quarantotto ore per convalidare tali provvedimenti. In mancanza di convalida nel termine previsto i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Questo è ciò che stabilisce il terzo comma dell’Art. 13 della Costituzione. I casi in cui è possibile adottare i suddetti provvedimenti provvisori (fermo dell’indiziato di delitto, arresto in flagranza) sono tassativamente previsti nel Codice di Procedura Penale.

Come già anticipato, l’Art. 13 prevede che su provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria e solo nei casi previsti dalla legge, si possono adottare misure limitative della libertà personale. Trattasi delle c.d. misure cautelari che possono essere:

  • Personali: incidono sulla persona (misure coercitive/interdittive).
  • reali: incidono sul patrimonio del soggetto.

Potrebbe interessarti anche: Basilio Antoci, Il corpo e l’infamia, su www.basilioantoci.it – 10/08/2016


Habeas corpus – libertà personale

La libertà personale viene presa in considerazione, per la prima volta, nella Magna Charta Libertatum del 1215 d.C. documento in cui vengono riconosciuti alcuni diritti fondamentali ai cittadini da parte del sovrano. La più celebre tra queste previsioni è data, senza dubbio, dal c.d. Habeas Corpus (%laquo;habeas corpus ad subjiciendum judicium»). Tale norma prevedeva il diritto, per chiunque fosse stato arrestato, di chiedere di essere tradotto davanti alla Corte reale, al fine di conoscere il capo di imputazione e di valutare secondo legge la legittimità dell’arresto. si tratta di un vero e proprio diritto riconosciuto ai sudditi, proprio a tutela della loro inviolabilità personale.

«Quando lo Stato di Diritto cede il passo allo Stato di Polizia, il corpo può assurgere ad una sorta di tabula rasa sulla quale costruire storie e forgiare il controllo sugli uomini». Basilio Antoci

Bibliografia

  • Del Giudice Federico, Manuale di diritto costituzionale, XXIX Edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2014, pag. 140 – 144.
  • Gay Petra, Compendio di diritto costituzionale, IV Edizione, Nel Diritto Editore, Roma, 2015, pag. 146 – 149.
  • Zanon Giorgia, Magna Charta Libertatum (1215), in Mariani Marini Alarico e Vincenti Umberto (a cura di), Le carte storiche dei diritti. Raccolta di Carte, Dichiarazioni e Costituzioni con note esplicative, Pisa University Press, Pisa, 2013, pag. 18 – 19.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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