L’ascolto del minore nel processo

L’ascolto del minore nel processo

L’ascolto del minore nel processo civile


L’ascolto del minore all’interno del processo civile è disciplinato dall’art. 336-bis e dall’art. 337-octies del Codice Civile.


I diritti del minore

ascolto minore processo civile

Interessi confliggenti. Nei giudizi di diritto di famiglia più complicati, può capitare che gli interessi dei genitori entrino in conflitto con quelli dei figli minori. In tali casi può essere necessario nominare un tutore provvisorio che tuteli i diritti del minore nel processo. Il Giudice, inoltre, può disporre l’audizione del minore ai sensi degli articoli 336-bis e/o 337-octies c.c.

La prima delle citate norme prevede, infatti, che «il minore che abbia compiuto gli anni dodici […] è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato». Tale audizione può essere disposta «nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti» che riguardano il minore.

La norma prevede che possano essere ascoltati anche fanciulli minori degli anni dodici ove questi siano già capaci di discernimento.

[ torna al menu ]

Svolgimento dell’ascolto del minore nel processo

Procedimento di ascolto del minore. La norma in esame prevede che «l’ascolto è condotto dal Giudice, anche avvalendosi di esperti e ausiliari». Di grande rilievo è la previsione secondo cuitanto i genitori, quanto i loro difensori, nonché il curatore speciale del minore e il PM «sono ammessi a partecipare all’ascolto solo se autorizzati dal Giudice». La presenza di tali soggetti, dunque, può essere esclusa dal giudice che valuta caso per caso.

La norma precisa che tali soggetti, prima dell’inizio dell’ascolto del minore, possono proporre al giudice argomantezioni e temi di approfondimento.

[ torna al menu ]

Informativa al minore prima dell’ascolto

Diritto di informazione. L’art. 336-bis c.c. stabilisce, al terzo comma che «prima di procedere all’ascolto il giudicie informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto».

[ torna al menu ]

L’ascolto ai sensi dell’art. 337-coties c.c.

L’ascolto ai sensi dell’art. 337-coties c.c.. L’art. 337-octies c.c. è dettato in materia di separazione, scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio o per i casi di figli nati fuori dal matrimonio. Parimenti al citato articolo 336-bis c.c., è previsto che «il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento». Valgono, in tale ascolto, le regole generali di cui al precedente art. 336-bis c.c.

Nel caso in cui oggetto del giudizio sia l’omologa di un accordo dei genitore, la norma in esame prevede che «il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo».

[ torna al menu ]

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/illustrations/famiglia-bambini-padre-madre-1466262/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 21 Giugno 2016 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Geralt – Gerd Altmann“.


TORNA SU

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.