Interversio possessionis: cos’è?

Interversio possessionis: cos’è?

Che cosa è la interversio possessionis?

Interversio possessionis: Avvocato a Nicolosi e Catania

Interversio possessionis: una nota sull’argomento a cura dell’Avvocato Antoci. L’articolo 1141 del Codice Civile al secondo comma prevede che «se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore».

Questa disposizione, in poche righe, esprime un concetto ben preciso che può essere compreso solo se si conosce il significato di alcune parole chiave. Il diritto è, infatti, una lingua e – come tale – ha parole che hanno un significato proprio, tecnico. Ciascuno può relazionarsi con i beni della vita in modo differente. Bisogna sapere, in tal senso, che il diritto civile distingue nettamente tra proprietà, possesso e detenzione. Il proprietario di un bene ha, con esso, un rapporto giuridico diverso da quello che, il detentore o il possessore, possono avere sullo stesso bene.

Il possesso

Il possesso è definito dall’art. 1140 c.c., secondo cui «il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.». Il possesso richiede il c.d. animus possidendi. Per animus possidendi si intende la volontà di esercitare sulla cosa un potere corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale. Il possesso è il requisito perché si verifichi l’usucapione.

La detenzione

La detenzione, a differenza del possesso, presenta solo il c.d. animus detinendi. Questo, a differenza del possesso, non è altro che il potere di mero fatto esercitato su una cosa, senza l’intenzione di compiere un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il detentore, dunque, ha un potere di fatto su un bene, che appartiene ad altri o sul quale altri esercitano il possesso. Il detentore non potrà mai usucapire un bene, perché solo il possesso continuato per il tempo determinato dalla legge permette l’acquisto del diritto per usucapione.

L’interversio possessionis

Chiarita l’importante differenza tra detenzione e possesso ai fini dell’usucapione, si esamini l’interversione del possesso. Il detentore, infatti, può diventare possessore. La norma in esame prevede, infatti, la possibilità di mutare il titolo. Il titolo, nella lingua del diritto, è il fatto o l’atto giuridico dal quale deriva l’acquisto di una situazione giuridica (proprietà, possesso o detenzione) da parte di un soggetto che ne è, appunto, titolare. Il mutamento del titolo da detenzione a possesso si definisce interversio possessionis.

Perché si abbia il mutamento del titolo, deve verificarsi un comportamento esplicito, esteriore. La Cassazione, in merito, ha di recente chiarito che «l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui» (vedi: Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17376 del 3 luglio 2018).

Solo dopo l’interversio possesionis si diventa possessori e, tale possesso è spendibile ai fini dell’usucapione. In giudizio, è ovvio, che è necessario offrire al Giudice la prova del mutamento del titolo e, raggiungere tale prova richiede uno sforzo non indifferente.

Avvocato Antoci a Nicolosi e Catania

Proprietà, possesso e usucapione

Lo Studio Legale Basilio Elio Antoci – Avvocato a Nicolosi e Catania – si occupa di diritto civile. Offre servizi di consulenza e assistenza legale in materia di proprietà, possesso e detenzione. Lo studio legale si trova a Nicolosi (CT) in Via Cardinale Dusmet 9/A e a Catania al Viale Mario Rapisardi 192 (a Catania solo su appuntamento). Per info e appuntamenti visita la pagina contatti.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.