L’inquinamento ambientale: art. 452-bis c.p.

L’inquinamento ambientale: art. 452-bis c.p.

L’inquinamento ambientale


L’Avvocato Basilio Antoci – Avvocato a Catania e Nicolosi – illustra brevi cenni sull’istituto penale dell’inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.


Art. 452-bis del Codice Penale

Inquinamento ambientale Avvocato penalista a Catania

La nozione di inquinamento ambientale. La norma in esame è stata introdotta dalla Legge 68/2015. Questa norma apre il nuovo Titolo VIbis, introdotto ex novo dalla medesima legge, inerente i delitti contro l’ambiente. La riforma che ha introdotto tali previsioni di reato è entrata in vigore all’indomani del clamoroso caso Eternit, che è servito da catalizzatore perché l’Italia desse esecuzione alla direttiva comunitaria 2008/99/CE.

La condotta penalmente rilevante consiste, a mente dell’art. 452-bis c.p., nell’abusiva «compromissione o nel deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Si tratta sicuramente di una formulazione assai ampia e generica. Il giurista, inteso come Giudice o Avvocato, è chiamato in simili casi a stabilire quando ci sia, o meno, una “compromissione” e/o “deterioramento” dell’acqua, di un ecosistema o della biodiversità e ciò sia “abusivo”. La Cassazione Penale ha dato delle indicazioni in tal senso con la sentenza n. 46170/2016, nella quale è stato affermato che «sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati». La Corte continua, affermando che riguardo alle acque e all’aria non vi è dubbio circa la loro individuazione, stante che questi ambienti sono «espressamente contemplati dall’art. 452-bis c.p. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile». Mentre più difficile è individuare gli effetti del reato sul «suolo e sul sottosuolo, il cui degrado deve interessarne “porzioni estese o significative”».

La dottrina ha, in tal senso, puntualmente rilevato che « l’aspetto più criticato della fattispecie sembra ancora il contrasto con i principi di precisione e determinatezza […] per carenza di tassatività-determinatezza degli elementi tipici
fattispecie» (C. Melzi D’Eril, 38).

Pene edittali

Quello in esame è un reato comune, per il quale sono previste la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000. È prevista l’aggravante quando «l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette».


«Il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice».

Cass. pen. n. 50018/2018


Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Carlo Melzi d’Eril, L’inquinamento ambientale a tre anni dall’entrata in vigore, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 7/2018, Milano, 2018, pagina penalecontemporaneo.it
  • Tayla Jolanda Mirò D’Aniello, Il reato di inquinamento ambientale, in Iusinrete.it, ISSN 2611-3902, Napoli, 12 Agosto 2020, pagina iusinitinere.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/illustrations/inquinamento-cestino-degradazione-1603644/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 22 Agosto 2016 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Rilsonav – Rilson S. Avelar”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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