Inosservanza obblighi scolastici: ambito di operatività dell’art. 731 c.p. alla luce del Decreto Taglia-Leggi

Inosservanza obblighi scolastici: ambito di operatività dell’art. 731 c.p. alla luce del Decreto Taglia-Leggi

Inosservanza obblighi scolastici

Ambito di applicazione dell’Art. 731 c.p. dopo l’entrata in vigore del Decreto Taglia-Leggi

Inosservanza obblighi scolastici - analisi dell'ambito di applicazione dell'art. 731 c.p. - Avv. Basilio Antoci

L’art. 731 c.p. punisce la condotta di chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare. La norma richiama espressamente l’istruzione elementare e, dunque, è applicabile solo a condotte omissive inerenti tale grado di istruzione. L’istruzione della scuola secondaria di primo grado – c.d. scuola media – non è contemplata dalla norma incriminatrice. Pertanto non è ammissibile un’interpretazione analogica estensiva in malam parte della norma incriminatrice per la dispersione scolastica in ambito della scuola media inferiore.
Si deve, infatti rilevare che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 212/2010 (c.d. Decreto taglia-leggi) ha abrogato l’ormai datato articolo 8 della legge 1859/1962, per cui la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è configurabile solo per il caso di inosservanza dell’obbligo di impartire e/o far impartire l’istruzione elementare al minore.

La predetta modifica legislativa ha già trovato puntuale interpretazione nella sentenza n. 50624/2017, con cui la Cassazione ha affermato che «la contravvenzione che punisce l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori non è suscettibile di applicazione analogica in malam partem e non può dunque essere applicata per la mancata frequenza della scuola media» e questo perché «con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 […] è venuta, infatti, meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cod. pen. alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore».

Tale sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale del quale si può citare, ex multis, anche la sentenza n. 22037/2010, in cui la S.C. ha specificato che «l’estensione della norma sanzionatoria dell’art. 731 c.p. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica “in malam partem“».

E ancora Cassazione con la sentenza n. 16965/2007 secondo cui «l’art. 731 c.p. sanziona l’inosservanza dell’obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l’istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende l’inosservanza dell’art. 2 lett. c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 secondo cui è assicurato a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età».

Il testo dell’articolo 731 del Codice Penale

Art. 731 c.p. – Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione [elementare] è punito con l’ammenda fino a trenta euro.

Link esterni correlati

Note di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/ragazza-white-divertimento-bambino-3038974/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 21 luglio 2017 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “khamkhor“.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.