Infedeltà virtuali: aspetti civili e penali

Infedeltà virtuali: aspetti civili e penali

Infedeltà virtuali


L’Avvocato Antoci di Nicolosi si occupa di diritto civile e penale della famiglia, tra cui anche di questioni di infedeltà virtuali.


Etica della fedeltà

Infedeltà virtuali

Il concetto di fedeltà. Il concetto di fedeltà, nella storia del diritto, è mutato con il mutare e con l’evolvere della società. Nella prima metà del ‘900 dominava, infatti, una visione pubblicistica della famiglia. In tale ottica, anche la fedeltà era posta a tutela del decoro dell’istituzione familiare. Anche il Codice Penale apprestava rimedi severi contro la bigamia e l’adulterio. Con l’avvento della Costituzione si giunge, invece, a una concezione “kantiana” di famiglia, di stampo più individualista. L’obbligo di fedeltà viene letto in chiave costituzionale nell’ottica di tutela della persona e dei suoi diritti. La fedeltà finisce per coincidere con la lealtà. L’obbligo di essere leali e fedeli al proprio coniuge non è un obbligo con riferimento esclusivamente sessuale, ma costituisce una sorta di impegno olistico di devozione e di armonia in vista della spiritualità della coppia.

Gli effetti del tradimento virtuale

L’avvento delle nuove tecnologie hanno cambiato il modo di rapportarsi con gli altri. La società virtuale impernia ogni aspetto della vita quotidiana: scuola, lavoro, amicizia. In questo quadro si sono inseriti anche tutti i siti e le piattaforme che favoriscono la socialità: dai classici social media, ai più specifici siti di incontri e per adulti. Ormai una coppia su tre si forma tramite l’online dating. La giurisprudenza più recente ha rilevato che il tradimento virtuale costituisce lesione dell’obbligo di fedeltà sancito dal Codice Civile. Sentenze più risalenti, invece, escludevano che una relazione virtuale potesse comportare violazione del predetto obbligo.

Ciò in considerazione del fatto che, una siffatta relazione, non si manifestava esternamente. Secondo la predetta giurisprudenza se si ha, dunque, a che fare con una violazione di livello interiore, non è possibile ritenere leso l’obbligo di fedeltà. in realtà tale lettura non è condivisibile ed stata, infatti, superata. Altra giurisprudenza, infatti, ha ritenuto giustificato l’allontanamento da casa da parte del coniuge che abbia scoperto le frequentazioni fedifraghe online dell’altro coniuge. Tale condotta, infatti, è stata ritenuta lesiva dell’obbligo di fedeltà.

La prova del tradimento

Tutela della privacy

Per ottenere l’addebito della separazione e l risarcimento del danno è, ovviamente, necessario dare la prova del tradimento virtuale. In proposito la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che, le prove acquisite in violazione delle norme che tutelano la privacy della controparte sono illecite e, dunque, sono inutilizzabili nel processo. Sennonché, diversa Cassazione ha, invece, sostenuto che anche in assenza del consenso del titolare è possibile acquisire prove da produrre in giudizio. L’art. 9 del GDPR, in buona sostanza, stabilisce che il divieto di trattamento dei dati personali non si applica quando «il trattamento (medesimo) è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali».

Il diritto di difesa, dunque, prevale su quello alla riservatezza dell’altro coniuge. In proposito è utile citare la sentenza 17204/2013 nella quale la Cassazione ha «affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse». In tale provvedimento, i Giudici di legittimità citano la «giurisprudenza secondo la quale “la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza” (Sez. 3, Sentenza n. 3358 del 11/02/2009)».

Profili penali

Se il problema della lesione del diritto alla privacy può essere superato grazie al dettato dell’art. 9 GDPR e delle relative eccezioni, è necessario porre attenzione ai risvolti penali della produzione di foto, screenshot o altro. Se, ad esempio, si scopre la tresca del coniuge con l’amante bisogna porre attenzione all’art. 616 c.p., che punisce la violazione di corrispondenza, prima ancora che di tutela della privacy. Tale norma punisce «chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta».

Per cui sottrarre una lettera, o una e-mail che provi il tradimento può comportare una querela per violazione del predetto art. 6161 c.p. Vi è di più. Producendo tale documentazione in giudizio si rischia di violare anche il secondo comma di tale norma per rivelazione di corrispondenza. L’art. 616, co. 2 c.p. prevede una pena più severa se «il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza».

Per evitare problemi si dovrebbe utilizzare, invece, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., nel caso in cui si tratti di documenti per l’utilizzazione della quale non si ha il consenso dell’altro coniuge.

Prove producibili in giudizio

Chat ed SMS

Per ciò che attiene le chat e gli SMS che provino le infedeltà virtuali la Cassazione ha stabilito, invece, che queste non sono considerabili come corrispondenza. Per cui tali documenti possono essere prodotti in giudizio senza violare l’art. 616 c.p. Ciò, in quanto, gli stessi vanno, appunto, considerati come veri e propri documenti ex art. 234 c.p.p. e, come tali, sottratti alla disciplina punitiva dell’art. 616 c.p.

Ciò discende dalla considerazione del fatto che la corrispondenza implica un’attività di spedizione in corso, avviata dal mittente tramite terzi per il recapito al destinatario. Nel caso di chat o SMS non si riscontra tale tipo di attività. A maggior ragione, per provare le infedeltà virtuali, è possibile produrre foto e post che, l’altra parte, abbia volontariamente pubblicato sui Social network, poiché – appunto – pubblico proprio per scelta del soggetto.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Colacicco Claudio, Prova digitale nel processo penale: ecco la sua influenza, in AgendaDigitale.eu, Milano, 04 Aprile 2020, pagina www.agendadigitale.eu.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/tradimento-addio-un-cuore-spezzato-6971578/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 27 Gennaio 2022 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Vic_B”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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