Impedimenti dirimenti

Impedimenti dirimenti

Impedimenti dirimenti


Il Diritto Canonico prevede una dettagliata disciplina degli impedimenti dirimenti, che ostano al matrimonio canonico – cattolico.


Matrimonio canonico e impedimenti in specie

Impedimenti dirimenti matrimonio canonico

Gli impedimenti dirimenti nel diritto Canonico. Nel precedente articolo sugli Impedimenti del matrimonio canonico, si è fatto un cenno alla disciplina generale dell’istituto. Il presente contributo, invece, approfondirà l’argomento, esaminando i singoli impedimenti in specie. Il Codice di Diritto Canonico, dedica a tale disciplina i canoni dal 1083 al 1094.

Impedimento d’età

Il canone 1083 del Codex Iuris Canonici prescrive i limiti di età per contrarre validamente matrimonio. Precisamente l’uomo deve aver compiuto i sedici anni, mentre la donna deve aver compiuto i quattrodici anni. Il canone prescrive, infatti, che «l’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio». Il limite di età può essere innalzato dalla C.E.I.

«Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt».

Si tratta di un impedimento di diritto umano e, come tale, dispensabile. Se la differenza di età tra i nubendi supera un anno, la dispensa è riservata alla Santa Sede. In Italia la C.E.I. ha fissato in 18 anni il limite di età dei nubendi – Delibera 10/1983. La dispensa può essere oncessa dall’Ordinaria del luogo per ragioni gravi.

Impotentia coeundi

Il Canone 1084 C.I.C. disciplina l’impedimento della c.d. impotentia coeundi. Secondo la norme, infatti, « l’impotenza copulativa antecedente e perpetua […] assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio». È indifferente che il difetto colpisca l’uomo o la donna, poiché, la nullità si verifica in entrambi i casi. Si tratta di un impedimento di diritto divino-naturale, ergo non dispensabile. Tale impedimento rende impossibile l’attuazione dell’atto copulativo in tutti i suoi elementi essenziali. Perché essa possa essere considerata un impedimento, sono necessari tre requisiti:

  • Essa deve essere antecedente al matrimonio.
  • Essa deve essere perpetua (ossia non curabile con metodi ordinari, leciti e non rischiosi per la vita o gravemente pregiudizievoli per la salute).
  • Deve essa, inoltre, essere certa (il grado di certezza è quello di cui al canone 1608 CIC, ossia quello della c.d. “certezza morale”).

«Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell’animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa».
Canone 1608 Codex Iuris Canonici

La sterilità

Discorso a parte merita la c.d. sterilitas, la quale – differenza della impotentia – rientra tra quei difetti che non incidono sull’atto coniugale. La sterilità, infatti, non impedisce, né dirime il matrimonio. Essa, perciò, non è un impedimento, salvo il caso in cui la fecondità sia stata posta dai nubendi a base del loro consenso. In tal caso, però, si avrebbe essa quale vizio del consenso e non come vero e proprio impedimento.

«Impotentia coeundi […] matrimonium ex ipsa eius natura dirimit».
Canone 1084 Codex Iuris Canonici.

Vincolo da precedente matrimonio

Il Canone 1085 C.I.C. prevede l’impedimento dato dal vincolo di precedente matrimonio (prioris matrimonii). Chi, infatti, è legato dal vincolo di un precedente matrimonio – anche se non consumato – attente invalidamente al matrimonio. L’impedimento sussiste anche nel caso in cui il precedente matrimonio sia nullo o sciolto, fintantoché non sia stata constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento. Siamo dinanzi a un impedimento di diritto naturale-divino. Esso non è, dunque, dispensabile, giacché attiene alle proprietà essenziali del matrimonio (prima fra tutte l’unità), così come confermate dalla Rivelazione. Il Canone 1056 CIC stabilisce, infatti, che le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità.

Come detto, non è ammissibile la dispensa, in quanto il matrimonio cessa solo con la morte di uno dei coniugi o per scioglimento canonico. In tale ipotesi è necessario che la nullità sia accertata in modo “legitimo et certo”. Ciò significa che è necessaria la conferma in Appello della senza di primo grado.

Disparitas cultus

Altro impedimento è quello disparità di culto, previsto dal Canone 1086 del Codice di Diritto Canonico. Il matrimonio è invalido quando è contratto da due persone di cui una battezzata e l’altra no. L’impedimento in esame è posto a tutela della fede della parte battezzata. La fede, infatti, è un bene superiore e vi è il diritto-dovere alla sua tutela. Si tratta di un’esigenza derivante dal diritto divino. Sennonché si riconosce, in capo al soggetto non battezzato, il diritto al contrarre matrimonio (c.d. ius connubii). Per tale ragione, ave non vi sia rinuncia a tale diritto, è ammessa la dispensa, trattandosi di un impedimento di diritto umano.

Riconciliazione con la Chiesa

L’apostata che si sia colpevolmente allontanato dalla fede e voglia riconciliarsi con la Chiesa, è richiesta l’abiura dinanzi l’Ordinario del luogo alla presenza di due testimoni.

Ordine sacro

Un altro degli impedimenti dirimenti il matrimonio nel Diritto Canonico è quello dal vincolo di ordine sacro. Il Canone 1087 CIC stabilisce che «attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini». Tale impedimento si fonda sul principio del celibato ecclesiastico, che deriva direttamente dalle Sacre Scritture. Esso è stato ratificato più di una volta dal Magistero Ecclesiastico (Lumen Gentium). Ovviamente la sussistenza dell’impedimento dipende dalla validità dell’ordinazione. In ogni caso, la perdita dello stato clericale non comporta dispensa dal celibato, in quanto questa è riservata alla competenza del Romano Pontefice.

Nel caso di matrimonio è prevista la rimozione, ipso iure, dagli uffici clericali e la sospensione latae sententiae. Si può giungere fino alla dismissione dell’ufficio clericale.

Voto pubblico perpetuo di castità

Il Canone 1088 CIC dirime il matrimonio per coloro i quali sono «vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso».La riforma ha eliminato gli impedimenti impedienti e non si distingue più tra voto semplice o solenne, bensì tra pubblico e privato. In tal senso il voto si considera pubblico quando è accettato in nome della Chiesa dal legittimo superiore. Esso, inoltre, deve essere pronunciato in un istituto religioso. È, altresì, necessario che sso sia professato validamente. Il voto è di radice divina-naturale, ma l’impedimento in quanto tale è di diritto umano, come tale dispensabile dal Romano Pontefice.

Impedimento di ratto

L’impedimento di ratto continua a essere disciplinato dal Canone 1089 del Codex Iuris Canonici. Ciò, in quanto, è stato rilevato che esso non è così infrequente come si crede. Esso consiste quando la donna sia stata rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa. Il matrimonio può essere validamente costituito solo dopo che «la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio». Perché, dunque, cessi di sussistere l’impedimento dirimente è necessario che la donna sia stata separata dal rapitore e che questa sia posta in un luogo sicuro e libero. Tali due requisiti devono sussistere in modo oggettivo e reale.

Impedimentum criminis

Il Canone 1090 C.I.C. stabilisce che «chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente al matrimonio». Stesso impedimento sussiste anche per coloro i quali «hanno cooperato fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge». Allo stato attuale l’impedimentum criminis si configura quando si causi realmente la morte del coniuge. Si possono configurare tre ipotesi:

  • Omicidio del coniuge propriamente detto. Consiste nel causare la morte del proprio coniuge.
  • Omicidio improprio del coniuge. Consiste nel causare la morte del coniuge della persona che si intende sposare.
  • Omicidio del coniuge con la cooperazione di entrambi.

Impedimenti di parentela

Per concludere la presente trattazione è necessario esaminare i c.d. impedimenti di parentela. Questi sono disciplinati dai canoni dal 1091 al 1094 del Codice di Diritto Canonico. Questa categoria di impedimenti dirimenti sono meri strumenti tecnico-giuridici posti a tutela della famiglia. Più nello specifico essi mirano a difendere la dignità della famiglia, in modo che le intime relazioni che si sviluppano in essa non si snaturino, generando aspettative di futuri matrimoni.

Consanguineità

Il canone 1091 pone il vincolo di consanguineità per cui tanto in linea retta, quanto in linea collaterale fino al secondo grado il matrimonio è nullo e non è ammessa dispensa. Nella linea collaterale il matrimonio p nullo fino al quarto grado, ma in questo caso è ammessa dispensa da parte dell’Ordinario del luogo.

Affinità

Il canone 1092 stabilisce che «l’affinità in linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado».

Pubblica onestà

Ai sensi del canone 1093 tale impedimento sorge «dal matrimonio invalido incui vi sia stata vita comune oppure da concubinato notorio o pubblico». L’impedimento di pubblica onestà «rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, e viceversa».

Parentele legale

Ai sensi del canone 1094 «non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall’adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale». Si tratta di un impedimento dispensabile da parte dell’autorità canonica, nello specifico all’ordinario del luogo.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Juan Ignatio Arreta, Codice di Diritto Canonico e leggi complementari, seconda edizione, ISBN 9788887129106, Coletti a San Pietro, Roma, settembre 2007, pagine 713-724.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/fede-vecchia-lettera-religione-3571055/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 31 Luglio 2018 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “pasja1000 – Julita”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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