Rumori in condominio: officina rumorosa condannata

Rumori in condominio: officina rumorosa condannata

Rumori in condominio: premessa

Rumori molesti in condominio - disturbo quiete pubblica - quando chiamare un avvocato civilista - avvocato Antoci

Rumori molesti, presupporti e criteri per il risarcimento del danno. La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata lo scorso 3 settembre 2018 su una questione inerente il disturbo della quiete pubblica cagionato da un’officina meccanica operante in condominio. La sentenza in questione è la n. 21554/2018 a cui la rivista giuridica Diritto e Giustizia ha dedicato un interessante nota di commento – il cui link con riferimento bibliografico sono indicati in fondo a questo articolo.

Rapporti di vicinato: le immissioni

Per chi vive in condominio o in centri ad alta densità abitativa, quello dei “rumori molesti” è un problema concreto e, spesso, insopportabile. Il Codice Civile detta una disciplina volta a offrire tutela per quelle che, lo stesso codice, definisce immissioni. I rumori, in realtà, sono solo una tipologia tra tutte le possibili immissioni moleste che possono verificarsi in concreto (e che la legge prende in considerazione ai fini di approntare la tutela che si vedrà infra). La norma di riferimento in materia è l’art. 844 c.c., a tenore del quale «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Questa norma si applica nei casi in cui non esista un regolamento di condominio oppure quando questo nulla preveda in merito agli orari di silenzio in condominio. Pertanto, a meno che il regolamento di condominio non preveda espressamente dei divieti particolari o indichi degli orari dettagliati per l’esecuzione di pulizie domestiche, lavori edili, svago (musica, sport/gioco nel cortile condominiale, ecc…) l’amministratore di condominio non potrà fare nulla per impedire tali immissioni: egli non ha il potere di dirimere le controversie tra proprietari (potere che è riservato solo al giudice e/o all’arbitro). Di ciò ce ne siamo occupati in questo articolo: Amministratore sceriffo? Non proprio.


ATTENZIONE! Non è sempre possibile far causa al vicino di casa per qualsiasi rumore o, meglio, immissione. È, infatti, necessario valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge perché si possa attivare la tutela giudiziale: per questo è indispensabile incaricare un avvocato civilista al fine di ottenere una consulenza ad hoc. Per informazioni e consulenza al riguardo contatta lo Studio Legale Antoci.


La normale tollerabilità

La norma in esame disciplina le immissioni ma non le vieta categoricamente. Essa, anzi, si apre con le parole: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni“. L’art. 844 c.c. è formulato in negativo: ciò significa che le immissioni sono permesse, in quanto sono una cosa che fa parte della vita quotidiana e che – di regola – non possono essere vietate. Se così non fosse, non si sarebbe liberi di ascoltare musica, di utilizzare un trapano o di fare lavori in casa, poiché ogni rumore molesto violerebbe la legge. Così non è: il Codice Civile, infatti, pone una condizione secondo la quale le immissioni non si possono vietare a meno che non superino la normale tollerabilità. Ecco che la legge stabilisce il parametro della normale tollerabilità, al fine di distinguere le immissioni legali da quelle che invece violano la legge. Si tratta di un parametro flessibile che va adattato di volta in volta al caso concreto. Non esiste una regola standard, in quanto la normale tollerabilità non va desunta dal fatto che le immissioni derivino da un’attività normale o meno, ma dagli effetti che questa attività (per quanto normale, come può essere un’officina) ha sui vicini. Tali effetti vanno parametrati al contesto dei luoghi, alle attività che normalmente ivi si svolgono e alle abitudini della popolazione del luogo (M. DI PIRRO, Ist. di Dir. Privato, Simone, 2015, pag. 312). Ciò posto, nel caso risolto dalla sentenza in epigrafe il ricorrente ha avuto ragione, poiché i rumori provenienti dall’officina ubicata sotto il suo appartamento erano tali da superare la normale tollerabilità e da giustificare l’azione legale in commento.

Il caso e le soluzioni dei giudici

Lo stato di fatto dei luoghi oggetto di giudizio è abbastanza lineare: abbiamo un condominio al cui piano terra si trova un’officina. Sopra questa vi è l’appartamento di un condomino. I giudici di merito hanno valutato sussistere una violazione dell’art. 844 c.c. e hanno condannato il proprietario dell’officina al risarcimento del danno in favore dell’inquilino dell’appartamento del piano superiore. La questione, però, è comunque finita davanti la Corte di Cassazione non tanto per la sussistenza o meno del requisito del superamento della normale tollerabilità, bensì perché i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di un danno alla salute (c.d. danno biologico), nonché hanno applicato il criterio della priorità d’uso. Nessun dubbio, dunque, sul superamento della soglia della normale tollerabilità, in quanto le immissioni di rumore privavano il proprietario della possibilità di godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione ed è proprio e solo questo il danno risarcibile secondo i giudici di merito. Risarcimento del danno che è stato, però ridotto in virtù del principio della priorità d’uso.

La sentenza della Cassazione

Ecco che la Cassazione viene chiamata a controllare la corretta applicazione di leggi e principi. Con la sentenza in commento i giudici di legittimità hanno statuito che il danno biologico non può considerarsi in re-ipsa: quindi se sussiste una violazione dell’art. 844 c.c. senza’latro si ha diritto al risarcimento del danno per la turbativa nel godimento della propria abitazione. Il fatto che sussista il diritto al risarcimento di tale tipo di danno, non implica necessariamente che debba essere automaticamente riconosciuto il risarcimento per danno biologico – ove non vi sia la prova della malattia subita a causa (nesso eziologico) delle immissioni moleste. Di contro, il fatto che non sia riconosciuto il risarcimento del danno alla salute, non esclude la risarcibilità del danno generico causato dalle immissioni. Nella sentenza in commento si legge, infatti, che «l’assenza di un danno biologico documentato peraltro, non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo».
La Cassazione ha, invece, censurato l’applicazione del principio della priorità d’uso in virtù del quale il risarcimento era stato diminuito. La Cassazione precisa che il fatto che l’officina esistesse già quando il ricorrente aveva acquistato l’appartamento sopra di essa, non ha alcuna rilevanza nella quantificazione dei danni derivanti dai rumori molesti dalla stessa prodotti. In tal caso, infatti, «l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità comporta […] l’esclusione di qualsiasi criterio di […] priorità dell’uso, in quanto, venendo in considerazione in tale ipotesi unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile». Pertanto, quando si accerta che l’art. 844 c.c. è stato violato e che, quindi, le immissioni superano la normale tollerabilità secondo i criteri sopra richiamati, il danno va risarcito per intero non potendo essere ridotto in virtù di un bilanciamento di interessi contrapposti, né con l’applicazione del criterio della priorità d’uso.

Riferimento bibliografico e collegamenti esterni

Redazione, Officina rumorosa: va risarcito il proprietario dell’appartamento soprastante, in Diritto e Giustizia – Il quotidiano di informazione giuridica, Giuffrè Francis Lefebvre, 04 Settembre 2018, pag. http://www.dirittoegiustizia.it/news/10/0000090647/Officina_rumorosa_va_risarcito_il_proprietario_dell_appartamento_soprastante.html.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/adulto-annuncio-comunicazione-asia-1822449/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 18 Novembre 2016 con licenza “CC0 Creative Commons – Solo per uso editoriale – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “sasint”.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.