Formula esecutiva: regime transitorio art. 475 c.p.c.

Formula esecutiva: regime transitorio art. 475 c.p.c.

Formula esecutiva per sentenze pre-Cartabia: regime transitorio


Eliminazione formula esecutiva: regime transitorio dell’art. 475 c.p.c. La formula va apposta anche agli atti precedenti la riforma Cartabia?


Applicabilità dell’art. 475 c.p.c. alle sentenze ante-riforma Cartabia

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Eseguire una sentenza pre-Cartabia. Gli operatori del diritto in questi giorni si stanno trovando alle prese, ahimé, con i mille dubbi interpretativi che la Riforma Cartabia reca con sé. Già all’indomani della riforma del processo civile del 2009, infatti, il Prof. Italo Andolina durante un convegno svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, osservò che quella riforma era opera di un «Legislatore poco accorto… o poco colto».

La semplificazione del processo, obiettivo di tutte le riforme che si sono susseguite dal ’90 al 2022, non è, purtroppo, ancora stato perseguito. E, a parere dello scrivente, non lo sarà nemmeno ad opera della Riforma Cartabia. C’è da dire, come già osservato nel precedente contributo (pubblicato su questo sito) dal titolo Scompare la formula esecutiva, art. 475 c.p.c. Riforma Cartabia, l’abolizione di passaggi burocratici quale era, per l’appunto, quello della richiesta della formula esecutiva, sono duri colpi contro la burocrazia.

Sennonché vi sono, al momento, dei problemi di coordinamento intertemporale. Bruno Capponi, magistralmente, sintetizza uno dei vari problemi nella seguente domanda: «si tratta di capire se l’abolizione della formula esecutiva riguardi i soli titoli formati (provvedimenti pubblicati) dopo il 28 febbraio 2023 (data di “efficacia” delle norme portate dal d.lgs. n. 149/2022), ovvero se le nuove norme debbano trovare applicazione anche con riferimento a titoli formati prima di quella data».

Il problema che si pone è di capire se, ad esempio, una sentenza emessa il 25 febbraio e, quindi, non ancora dichiarata esecutiva con l’apposizione della relativa formula, per essere eseguita oggi col vigore della nuova riforma, necessita della formula esecutiva? In parole povere: la formula esecutiva è ancora necessaria per i titoli (sentenze, decreti, atti) già esistenti prima del 28 febbraio?

Formula esecutiva e regime transitorio

Il Legislatore della Riforma Cartabia, purtroppo, non ha dettato nessuna disciplina transitoria al riguardo. Se da un lato, infatti, è chiaro che per tutti i titoli esecutivi venuti a esistenza dopo il 28 febbraio 2023 non è più necessaria la formula esecutiva; dall’altro, però, non è chiaro se per i provvedimenti e gli atti già emessi, per i quali non si era ancora richiesta la formula esecutiva, questa vada apposta oppure no.

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Formula esecutiva: tempus regit actum o applicazione immediata norme processuali?

Si tratta di un problema di non poco momento, tutt’altro che ozioso. Avviare, infatti, un’esecuzione sulla base di un titolo esecutivo ante riforma, sprovvisto della formula esecutiva, potrebbe esporre a opposizioni e condanne alle spese.

Tempus regit actum

Stando alla riflessione del Prof. Capponi, infatti, «si potrebbe ritenere che il titolo venuto ad esistenza prima del 28 febbraio trascini con sé, anche dopo quella data, il regime al quale era soggetto in base alla fondamentale regola tempus regit actum». Se si sposa questa idea, quindi, si dovrebbe ritenere che, per eseguire un titolo esecutivo precedente al 28 febbraio, si debba ancora apporvi la formula esecutiva – in ossequio alla legge vigente al momento della formazione dell’atto stesso.

Immediata applicabilità delle norme processuali

Sempre il prof. Capponi, nell’articolo in commento legge la questione con altra prospettiva. Egli si interroga, infatti, se invece non si debba ritenere «sulla base del diverso principio dell’applicazione immediata delle norme processuali (salvo un diverso regime transitorio), che l’avvenuta abrogazione, a far data dal 28 febbraio 2023, dell’istituto della formula esecutiva rende quello stesso istituto, che più non esiste, inapplicabile anche ai titoli formati prima di quella fatidica data».

In pratica, in tal modo, si applicherebbe il principio dell’immediata applicabilità delle norme processuali entrate in vigore lo scorso 28 febbraio. Il risultato pratico sarebbe quello per cui, essendo stata abolita la formula esecutiva, oggi non potrebbe essere applicata a nessun atto o provvedimento giudiziale, nemmeno se formatosi antecedentemente al 28 febbraio 2023.

La soluzione: non c’è, ancora, soluzione!

Anche nelle precedenti riforme, infatti, si erano creati problemi di coordinamento (conflitto di leggi, diritto transitorio), «ma, certo, è la prima volta che una disciplina transitoria propria di un certo atto (il titolo esecutivo) viene impropriamente riferita a un altro atto (il precetto) lasciando la modifica del primo atto priva di disciplina transitoria ad hoc o, meglio, privo di una disciplina transitoria derogativa di quella in generale posta dal comma 1 dell’art. 35 d. lgs. n. 279/2022, di per sé inidonea a risolvere il problema che abbiamo segnalato».

Per cui, per capire come si atteggerà il regime transitorio della formula esecutiva, bisognerà attendere l’eventuale prassi che sarà applicata dalle Cancellerie per tutte le richieste di formule esecutive già inoltrate, ma non evase entro il 28 febbraio, nonché le interpretazioni dei Giudici dell’esecuzione sulle opposizioni all’esecuzione o al precetto che, di certo, non tarderanno ad arrivare.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Bruno Capponi, Un dubbio sul regime transitorio della riforma degli artt. 475, 476, 478 e 479 c.p.c., in Judicium – Il processo civile in Italia e in Europa, ISSN 2533-0632, Pacini Giuridica, Pisa 27 Gennaio 2023, pagina www.judicium.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata addì 07 Marzo 2023 dalla Redazione del sito tramite lo strumento Canva.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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