Fideiussione: cenni generali sull’istituto

Fideiussione: cenni generali sull’istituto

Fideiussione: la disciplina in generale

Si tratta di un istituto del diritto privato: precisamente ci troviamo nell’ambito delle obbligazioni. La fideiussione è un vero e proprio contratto che regola una particolare forma di garanzia personale, prestata da un terzo in favore del soggetto creditore. Analizziamo più nel dettaglio la disciplina in parola.

Fideiussione | Basilio Antoci | Avvocato

La fideiussione (dal diritto romano: “idem fide tua esse iubes?“) è il contratto con cui, appunto, si costituisce una garanzia personale di un terzo a favore del creditore; in tal senso l’art. 1936 c.c. stabilisce che «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza». Si tratta di una garanzia personale perché il creditore può agire su tutti i beni del fideiussore – che è terzo rispetto al debitore principale. Non esiste dunque un diritto reale su beni determinati, bensì un diritto su tutto il patrimonio del garante. In tal senso non si rintraccia, nella fideiussione, il diritto di sequela: perciò la garanzia è efficace fintantoché nel patrimonio del fideiussore vi siano dei beni da escutere. Se tali beni sono alienati, nessun diritto spetterà al creditore nei confronti del terzo acquirente. Il secondo comma del citato articolo prevede espressamente la c.d. fideiussione spontanea, ossia quella prestata anche senza che il debitore principale ne sia a conoscenza: ciò è possibile perché si tratta di un rapporto bilaterale tra creditore e fideiussore. Fondamentale, per quel che interessa questa analisi, risulta essere il carattere accessorio della fideiussione: la garanzia sussiste, fintantoché sussista l’obbligazione principale poiché è in essa che si rintraccia la ragion d’essere della garanzia medesima. Corollario di tale accessorietà è che la garanzia non può eccedere quanto dovuto dal debitore principale né può prevedere condizioni più onerose. Le sorti dell’obbligazione principale, dunque, condizionano anche la fideiussione: se la prima non è valida, non sarà valida nemmeno la garanzia. Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, con il quale egli è obbligato in solido. Nel caso di più fideiussori può convenirsi il beneficio della divisione del debito principale tra tutti, cosicché il creditore possa domandare a ciascuno solo la parte a questo spettante e non l’intero ammontare del debito garantito. Va da se che, il creditore che abbia assolto la propria obbligazione di garanzia, si trovi surrogati nei diritti che spettavano al creditore principale potendosi, perciò, rivalere in regresso su di esso e sugli altri condebitori attivando tutte le garanzie che erano previsti a favore del creditore principale. A questa surrogazione si affianca anche la c.d. azione di regresso contro il debitore – anche nel caso di fideiussione spontanea.

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La fideiussione omnibus

Una particolare forma di fideiussione è quella cosiddetta omnibus, che si configura nel caso in cui un soggetto assuma l’obbligo verso una banca di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni di un terzo soggetto, compresi quelli che potranno sorgere in un momento posteriore alla costituzione della garanzia stessa. Nel caso di totale o parziale inadempimento da parte del debitore principale, la banca potrà escutere il fideiussore omnibus, il quale non potrà eccepire di non essere stato a conoscenza dell’ammontare del debito. I vantaggi di tale contratto sono insiti nel fatto che, in tal modo, non sia necessario chiedere continue garanzie per le nuove obbligazioni ma, tale formula, si presta al concreto rischio che il fideiussore ignori il totale dei debiti che dovrà garantire. Sussistono dubbi in dottrina e giurisprudenza sulla validità di tale contratto proprio per la sua indeterminatezza in relazione al quantum della prestazione garantita. La Cassazione ha superato i dubbi in merito sulla scorta del ragionamento secondo cui il fideiussore sa che potrà essere chiamato a rimborsare tutti i debiti contratti dal garantito. Il legislatore è intervenuto a tutela del fideiussore modificando l’art. 1938 c.c. – con L. 154/1992 – in cui è stato previsto che la fideiussione possa essere prestata anche per un’obbligazione futura – purché in tal caso sia previsto l’importo massimo garantito.
Si è posto al riguardo un ulteriore problema legato alla successione delle disposizioni e alla disciplina applicabile a tutte le fideiussioni senza limiti già stipulate: la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 1928 c.c. vecchia formulazione – stabilendo che le garanzie già stipulate sono valide ma solo per le obbligazioni già sorte al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.

Bibliografia

  • Torrente Andrea; Schlesinger Piero, Manuale di diritto privato, XVII Edizione, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 608-611. Info su Google Books

Avv. Basilio Antoci

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.