Cosa fare se l’ex non paga il mantenimento

Cosa fare se l’ex non paga il mantenimento

L’ex non paga il mantenimento


L’Avvocato Antoci di Nicolosi-Catania, spiega velocemente cosa fare se l’ex non paga il mantenimento concordato o stabilito dal Giudice.


Cosa può fare l’Avvocato?

Ex non paga il mantenimento

Rimedi giudiziali e stragiudiziali. Accade spesso che, dopo la separazione o il divorzio, il coniuge obbligato ometta di versare il mantenimento. Lo Studio Legale Antoci di Nicolosi e Catania si confronta quotidianamente con questo problema. L’esigenza del cliente, è ovvio, è quella di ottenere il pagamento. L’Avvocato si sente chiedere, perciò, cosa si può fare?

I rimedi previsti dalla Legge sono diversi e la loro efficacia va valutata caso per caso. Sicuramente non basta un mero ritardo nel pagamento dell’assegno di mantenimento a giustificare un’azione legale. In certi casi si potrebbe configurare anche il c.d. abuso del diritto. Dare avvio a un pignoramento per poche centinaia di euro comporrebbe, infatti, ingenti spese (superiori al debito stesso) che graverebbero sull’obbligato, aggravandone la posizione. Per cui, onde evitare che il Giudice possa ritenere avventata l’azione, è necessario che si sia di fronte a un inadempimento serio. Già un paio di mensilità arretrate giustificano l’azione.

Azioni extragiudiziali

L’azione legale può essere preceduta da un atto stragiudiziale di diffida, con il quale si mette in mora il debitore e lo si invita a saldare entro un congruo termine. Si tratta di un atto stragiudiziale, che come tale non è coperto dal gratuito patrocinio e va, dunque, sempre pagato dal cliente. In certi casi la diffida funge da buon deterrente e risolve il problema. A essa, infatti, può fare seguito il pagamento integrale oppure un accordo transattivo con una rateazione dell’arretrato (se cospicuo). Anche in questo caso, la redazione del contratto di rateale e/o dell’atto transattivo sono attività di carattere stragiudiziale, i cui costi vanno sostenuti dal cliente. Certo, nel momento in cui si raggiunge l’accordo, si tenterà di concordare il pagamento anche delle spese legali stragiudiziali anticipate dal cliente.

La diffida non è un passaggio obbligatorio, ma la Legge richiede sempre un comportamento ispirato a buona fede: per cui tentare un approccio bonario è sempre visto di buon occhio dai giudici.

Esecuzione civile

Se le buone maniere non sortiscono effetto, allora si è del tutto giustificati ad agire in executivis contro il debitore recalcitrante. In sede civile, il rimedio principale è quello del pignoramento. Una volta ottenuto il c.d. titolo esecutivo, lo si notifica unitamente all’atto di precetto e da lì si comincia l’esecuzione in danno dell’ex che non paga il mantenimento. Si tratta di atti giudiziari, il cui costo rientra tra quelli coperti dal gratuito patrocinio. Certo, se il cliente non ha accesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, si profilano diverse spese e Onorari da anticipare.

Il pignoramento può colpire i beni mobili presenti presso il domicilio o la residenza del debitore. Può interessare una porzione del suo stipendio o della sua pensione o il conto in banca. Si può pignorare un’auto o un immobile.

Tutto dipende dal caso concreto, dall’ammontare del debito, dai beni posseduti dall’ex coniuge e, non ultimo, dalle capacità di spesa del cliente. Il cliente, infatti, (se non ammeso al gratuito patrocinio) sarà chiamato a sostenere i costi dell’esecuzione: il pignoramento immobiliare è costoso e molto lungo, rispetto a un pignoramento dello stipendio.

Rimedi penali

Se le azioni civili non portano i risultati sperati, è possibile tentare di spronare il debitore querelandolo, sì da avviare nei suoi confronti un processo penale. A differenza dell’azione civile, quella penale non mira a soddisfare il diritto di credito del privato. Il processo penale mira, infatti, ad accertare la responsabilità penale dell’ex che non paga ed, eventualmente, a infliggergli una condanna penale. In questo processo, il coniuge creditore assume la veste di persona offesa – alla quale potrà essere riconosciuto un risarcimento del danno causato dal reato. Danno che sarà, poi, quantificato, in un successivo processo civile. Per cui, il recupero del mantenimento non pagato, non è oggetto del processo penale. Lo scopo di una querela, infatti, è quello di far condannare il proprio ex, ad esempio, per il reato di cui all’Art. 540-bis c.p.

L’Articolo 570-bis del Codice Penale

Di seguito si riporta il dispositivo dell’Art. 570-bis c.p., norma di riferimento per le violazioni degli obblighi di mantenimento.

«Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

In questi casi può accadere che, spaventato dalle conseguenze penali, per mitigare la propria posizione processuale, l’ex coniuge inadempiente si decida a pagare spontaneamente. In caso contrario si dovrà perseverare in sede civile per recuperare il proprio denaro.

Avvocato Matrimonialista, Divorzista e di famiglia

Lo Studio Legale Antoci – Avvocato a Nicolosi e Catania, offre consulenza e assistenza legale in materia civile e penale di famiglia. Lo Studio Legale Antoci si occupa con assiduità e competenza di separazioni, divorzi, provvedimenti in favore dei figli minori, assegno di mantenimento e tutto ciò che inerisce i rapporti familiari.

Possibilità di ottenere il Gratuito Patrocinio (solo se si hanno i requisiti di legge e solo per attività giudiziali). Per contattare l’Avvocato Antoci è necessario usare i recapiti della pagina CONTATTI.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio su Brocardi.it

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/euro-moneta-soldi-finanza-163475/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 19 Luglio 2013 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “PublicDomainPictures”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.