Esecuzione della pena ed eccezioni del condannato

Esecuzione della pena ed eccezioni del condannato

Esecuzione della pena


La Cassazione si è pronunciata sull’art. 663 c.p.p. e sull’esame delle doglianze del condannato nella fase di esecuzione della pena.


Il Giudice deve valutare le doglianze del condannato

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Cassazione Penale n. 3775/2020 in tema di esecuzione della pena. L’Art. 663 del Codice di Procedura Penale disciplina le modalità di esecuzione delle pene concorrenti. Tale attività è di natura prettamente amministrativa ed è, perciò, demandata non al Giudice, bensì al Pubblico Ministero. La norma in esame, infatti, stabilisce che nel caso in cui «la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi» è il P.M. a dover determinare «la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene».

Essendo le attività amministrative per lo più volte alla mera ottemperanza del comando giudiziale, queste sono state appunto demandate al P.M. dal Legislatore. Sennonché l’art. 663 c.p.p. si premura di stabilire che «il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore ». Ciò è previsto al fine di permettere al reo di valutare la corretta determinazione della pena.

La recente sentenza 3775/2020 della Cassazione Penale

Con la sentenza 3775/2020 del 17/01/2020, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito «il carattere meramente amministrativo e non giurisdizionale al provvedimento di esecuzione e di cumulo emesso dal pubblico ministero ex artt. 656 e 663 c.p.p.». In tal senso l’atto adottato dal P.M. è da quest’ultimo sempre revocabile alla stregua di qualsiasi atto di natura amministrativa. Ciò non esclude, però, la possibilità di intervento del Giudice dell’Esecuzione. La Cassazione ha affermato, infatti, che «ferma restando la revocabilità o rimozione ufficiosa dell’atto da parte del medesimo organo competente a emetterlo» il condannato può in ogni momento e senza limiti di tempo richiedere l’intervento del Giudice dell’Esecuzione, il quale «deve procedere ex art. 665 c.p.p. all’esame delle doglianze del condannato che attengono al corretto esercizio del ridetto potere del pubblico ministero».

Collegamenti esterni

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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