Esecutorietà decreto ingiuntivo

Esecutorietà decreto ingiuntivo

Esecutorietà decreto ingiuntivo

Esecutorietà decreto ingiuntivo, Avvocato a Nicolosi, Antoci

Premessa: il decreto ingiuntivo

Esecutorietà decreto ingiuntivo – Il Codice di procedura civile italiano disciplina, nel Libro IV, il procedimento per ingiunzione. Il c.d. decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice (per l’appunto un decreto), con cui il debitore è condannato a eseguire una determinata prestazione. Questo particolare decreto si può ottenere solo in alcuni casi ben precisi, presentando un vero e proprio ricorso al giudice.

L’Art. 633 del Codice di procedura civile stabilisce che «su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna».

Il procedimento monitorio è ammissibile, dunque, solo se ha a oggetto:

  • Il pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile.
  • La consegna di una determinata quantità di cose fungibili.
  • La consegna di una cosa mobile determinata.

Perché si possa ottenere un decreto ingiuntivo non è, però, sufficiente che l’oggetto del contendere rientri in una delle suddette categorie. L’Art. 633 c.p.c. prevede, infatti, che il credito debba – alternativamente:

  • Essere fondato su prova scritta.
  • Ovvero debba riguardare «onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari».
  • Oppure ancora debba avere a oggetto «onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata».

Notifica e opposizione

Per celerità espositiva, si supponga in questa sede che il ricorso sia stato accolto e si sia ottenuto un decreto ingiuntivo. A questo punto il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, va notificato in copia conforme alla controparte. Il procedimento monitorio, infatti, è un tipo speciale di procedimento in cui il decreto viene concesso (ricorrendone i presupposti) senza la presenza (processuale) del debitore. Si tratta, per l’appunto, di un procedimento inaudita altera parte.

Pertanto è solo tramite la notificazione che, il debitore, viene portato a conoscenza del ricorso e dell’ingiunzione di pagamento in suo danno. Notifica che va eseguita entro 60 giorni dalla pronuncia del decreto, pena la sua inefficacia. Al che, il debitore, ha 40 giorni di tempo per pagare o per proporre opposizione davanti lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto.

Esecutorietà provvisoria o definitiva

In realtà è necessario operare una distinzione: di solito, infatti, il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo. Ciò comporta che il decreto diventerà definitivamente esecutivo e si potrà iniziare l’esecuzione forzata solo dopo 40 giorni dalla notifica. È questo il caso di cui all’art. 647 c.p.c., a mente del quale «se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito […] il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo».

Ci sono alcuni casi in cui la legge, invece, prevede che il decreto ingiuntivo possa essere emesso già provvisoriamente esecutivo: ciò significa che – fermo restando l’obbligo di notifica – è possibile iniziare immediatamente l’esecuzione (senza attendere i 40 giorni). Questo, in quanto il decreto è già da subito titolo esecutivo ed è munito dell’apposita formula. In tal caso, infatti, il termine di 40 giorni è concesso ai soli fini dell’opposizione, non potendosi procrastinare il pagamento. Trascorso il termine, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, potrà essere dichiarato definitivamente esecutivo.

La definitiva esecutorietà comporta la non impugnabilità del decreto ingiuntivo.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.