Dies a quo non computatur in termino

Dies a quo non computatur in termino

Dies a quo non computatur in termino


Analisi del principio giuridico “dies a quo non computatur in termino”, fondamentale nel computo della decorrenza dei termini legali.


I termini nel diritto

Dies a quo non computatur in termino

Il computo dei termini. La vita quotidiana è piena di scadenze e appuntamenti. Il diritto, che regola il vivere civile, non poteva non regolamentare anche questo aspetto della vita umana. La norma di riferimento è, senza dubbio, l’art. 2963 del Codice Civile. Al primo comma esso stabilisce che «i termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune». Per cui, per tutti i termini previsti dalle norme del Codice Civile, nonché per quelli di tutte le altre leggi, si deve fare riferimento al comune calendario.

Dies a quo

L’articolo che stiamo esaminando, al secondo comma, racchiude il principio del “Dies a quo non computatur in termino”. La norma stabilisce, infatti, che «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine». Il brocardo latino in commento, dunque, si riferisce al principio secondo cui, quando si deve calcolare un termine, non si debba contare il giorno iniziale.

Dies a quem computatur

Se il giorno iniziale non si conta nel termine, quello finale invece lo si deve includere. Sempre il secondo comma dell’art. 2963 c.c., continua precisando che «la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale». Anche nella Relazione al Codice Civile, tenuta dal Guardasigilli Dino Grandi il 04/04/1942, si dichiara espressamente che «nel computo dei termini di prescrizione non si calcola il dies a quo: si computa invece il dies ad quem, ma occorre che questo sia interamente decorso». Tale impostazione è in linea con quella che si rintraccia anche nel Codice di procedura civile. L’art. 155 c.p.c., infatti, stabilisce parimenti che «nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali».

Conclusioni

Alla luce della normativa esaminata è perciò possibile affermare che, quando si deve calcolare un termine (sostanziale o processuale) il giorno iniziale (c.d. dies a quo) non si considera (ossia non computatur). Il giorno finale (c.d. dies a quem) va, invece, incluso nel computo del termine (ossia computatur).

La normativa è chiara nello stabilire, altresì, che il giorno finale si computata per intero. Tale previsione è importante e, purtroppo, necessaria poiché nell’esperienza dello Studio Legale Antoci (Avvocati a Nicolosi) non è infrequente imbattersi (specialmente con le grosse società) in arbitrarie scadenze che le sesse pretenderebbero di imporre alle parti più deboli.

Casi concreti

Per citarne una, una nota compagnia aerea low cost irlandese, inviava una contestazione disciplinare a un proprio dipendente (cliente dello Studio Legale Antoci – Avvocato a Nicolosi). Nella missiva aveva correttamente citato l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori – nel quale è previsto un termine dilatorio di 5 giorni per l’applicazione di sanzioni disciplinari (l’art. 7, co. 5 L. 300/1970 stabilisce, per l’appunto, che «in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa»). Secondo la normativa testé analizzata, il termine di 5 giorni sarebbe scaduto allo spirare del dies a quem (ultimo giorno). Nella missiva ricevuta dal lavoratore, invece, era stata fissata una scadenza a dir poco esilarante, alle 17:30 dell’ultimo giorno (si leggeva testualmente nella missiva «no later than 17:30pm»). Ecco che, in questi casi, il ruolo dell’Avvocato assurge a vero scudo di garanzia dei diritti dei cittadini. Senza aggravare la posizione del cliente, è d’uopo far notare alla controparte che il contraddittorio va garantito in modo effettivo e secondo le regole fissate dalla legge e non dall’arbitrio o dalla prepotenza. Tra queste regole vi è anche quella che disciplina il computo dei termini.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • A.A.V.V. su Wikipedia.
  • Redazione, su Brocardi.it.
  • Maura Corrado, Conteggio dei giorni: cosa si intende per dies a quo e dies ad quem?, su La Legge per Tutti – Informazione e consulenza legale, Cosenza 06 Luglio 2016, pagina laleggepertutti.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/gennaio-calendario-mese-anno-2290045/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 07 Maggio 2017 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Amber Avalona”.


TORNA SU

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.