Delibazione sentenze canoniche di nullità matrimoniale

Delibazione sentenze canoniche di nullità matrimoniale

Sentenze canoniche di nullità matrimoniale


Il tema della delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale è fondamentale per un Avvocato matrimonialista. Ecco alcuni cenni.


Rapporti tra giurisdizioni

delibazione sentenze canoniche di nullità matrimoniale

L’effetto delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio. Lo Studio Legale Antoci – Avvocato a Nicolosi si occupa da anni di diritto di famiglia e diritto penale delle persone e della famiglia. L’Avvocato Basilio Elio Antoci segue il Master in Diritto e processo della famiglia e dei minori presso l’Università di Pisa. Proprio l’attività di Avvocato e gli studi in corso, rendono indispensabile che si tratti di argomenti come quello trattato nel presente contributo.

La delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale

Come già esaustivamente trattato in altri articoli di questo sito, il matrimonio cattolico è regolato dal Concordato tra lo stato e la Chiesa del 1984. L’articolo 8, co. 2 del Concordato Stato-Chiesa, prevede che «le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente”.

Le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici possono, perciò, avere effetto anche in Italia. Perché ciò avvenga serve particolare procedimento, c.d. di delibazione, da parte della Corte d’Appello in unico grado. La normativa concordataria prevede, infatti, che la sentenza canonica può essere delibata quando:

  • La sentenza è stata pronunciata dal giudice ecclesiastico competente ad emanarla.
  • Nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
  • Ricorrono, infine, le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Rispetto dei principi del giusto processo

Non si tratta di una mera formalità. La delibazione, infatti, non è un automatismo. È, infatti, previsto un vaglio scrupoloso da parte della Corte d’Appello. Le sentenze ecclesiastiche devono, infatti, rispettare determinate condizioni di cui alla legge civile e concordataria. In sostanza vengono eseguiti controlli di due tipo: processuale e sostanziale.

Il controllo processuale

Il controllo processuale ha ad oggetto la formale correttezza del procedimento canonico. La sentenza ecclesiastica, infatti, deve provenire da un processo canonico che abbia rispettato delle garanzie essenziali. Si tratta delle garanzie che caratterizzano c.d. giusto processo. La Corte d’Appello verifica l’integrità del contraddittorio, nonché l’effettività del diritto di difesa – anche attraverso l’assistenza tecnica di un Avvocato Rotale o matrimonialista. La sentenza canonica di nullità matrimoniale che sia stata resa in un processo che abbia rispettato tali principi, non potrà essere delibata e, dunque, non può avere effetti civili in Italia.

Il controllo sostanziale

Il controllo delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, in sede di delibazione, si spinge anche alla sostanza del provvedimento. Il parametro di riferimento è quello del rispetto dell’ordine pubblico italiano.

La giurisprudenza italiana è stata molto spesso chiamata a controllare la conformità delle sentenze canoniche all’ordine pubblico italiano. Innanzitutto il concetto di ordine pubblico va rapportato ad alcuni principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico. Non si può, infatti, recepire una sentenza straniera che contrasti con tali principi. Prima dell’introduzione del divorzio, ad esempio, non era possibile delibare una sentenza di nullità straniera, poiché essa avrebbe violato il principio di indissolubilità del matrimonio. Oggi è, invece, contrario all’ordine pubblico il riconoscimento del ripudio.

La riserva mentale

Ciò posto, sussiste violazione dell’ordine pubblico quando viene violato – ad esempio – il principio dell’affidamento e della buona fede di uno dei coniugi. Nel diritto canonico, infatti, ha rilevanza la riserva mentale. Ad esempio se uno dei due nubendi, già all’atto del matrimonio, serba segretamente l’intenzione di non avere figli, il matrimonio potrà essere annullato in sede canonica.

In tale ipotesi, l’eventuale sentenza canonica di nullità matrimoniale, non potrà essere delibata, proprio per violazione del principio di buona fede e affidamento. Da qui l’impossibilità di delibare di tutte le sentenze canoniche per riserva mentale.

La convivenza

Altro parametro per la delibazione della nullità canonica è quello del principio di prevalenza della convivenza coniugale. L’actio nullitatis è imprescrittibile. Il Diritto Canonico, perciò, ammette la declaratoria di nullità matrimoniale in ogni tempo. Sennonché dottrina e giurisprudenza italiane si sono interrogate sul valore da conferire alla convivenza coniugale, specialmente se di lunga data.

Secondo un orientamento risalente, rintracciabile nella sentenza 4700 del 1988 della Corte di Cassazione, la convivenza prolungata non inciderebbe sulla possibilità di delibare le sentenze canoniche.

Sennonché, il problema, è stato successivamente riconsiderato sempre dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza 16379/2014, ha affermato che la convivenza coniugale assume rilievo ai fini della possibilità di delibare la sentenza canonica di nullità matrimoniale.

Ragionando per analogia e facendo riferimento alla disciplina dell’adozione, che è consentita a coppie formatesi da almeno 3 anni, la giurisprudenza ha rintracciato il limite temporale da applicare alla delibazione di sentenze canoniche di nullità matrimoniali. Per cui, per analogia, ove la convivenza matrimoniale si sia protratta per un tempo uguale o superiore a tre anni, l’eventuale sentenza di nullità del vincolo matrimoniale non potrà essere delibata in Italia per contrarietà all’ordine pubblico.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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