Risponde dei danni anche il custode del cane

Risponde dei danni anche il custode del cane

Danni causati dal cane: nuova sentenza della Cassazione


Il custode del cane risponde dei danni che l’animale cagiona a terzi. L’Avv. Basilio Antoci commenta la sentenza 27876/2020 della Cassazione.


Il custode che porta a spasso il cane è responsabile dei danni

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Il custode del cane e i danni a terzi. La materia della responsabilità per danni è un campo vasto, ma con diversi punti fermi. Già nel diritto civile l’art. 2051 c.c. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Questa norma fissa la responsabilità del custode per i danni causati dalle cose che ha in custodia. Si tratta di una responsabilità che viene definita di tipo “oggettivo”. In ta senso, la Cassazione Civile, con la Sentenza 2477/2018, ha già precisato che «l’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale».

Il caso di specie

Il caso in esame, risolto con la Sentenza 27876/2020 della Suprema Corte di Cassazione, ineriva la responsabilità per lesioni colpose causate da un cane. È stato ritenuto responsabile del danno e del reato un soggetto che, a suo dire, aveva solo il compito di portare a spasso l’animale.

L’imputato si era difeso affermando che il cane non fosse suo, bensì di altri suoi familiari. Egli lo portava solo a spasso.

La decisione della Corte

Sennonché, questa tesi appare già debole e, la Cassazione non ha esitato a rilevare che «le sentenze di merito (trattasi di doppia conforme) motivano adeguatamente […] la responsabilità del prevenuto, trattandosi del soggetto proprietario del cane, tenuto pertanto all’obbligo di non lasciarlo libero e di custodirlo con le debite cautele. La proprietà del cane è stata razionalmente desunta dalla circostanza che […] era solito portare quotidianamente il cane al guinzaglio a dimostrazione della relazione di affezione e possesso dell’animale da cui deriva l’obbligo di non lasciare libero l’animale o comunque di custodirlo con le debite cautele per evitare aggressioni a terzi».

Per tali ragioni la condanna del custode del cane è stata confermata, in quanto non solo è stato provato il suo rapporto di custodia con l’animale, bensì anche la proprietà dello stesso.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Annamaria Villafrate, Responsabile dei danni anche chi porta solo a spasso il cane, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 11 ottobre 2020, pagina www.studiocataldi.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/cani-comportamento-di-dominanza-567257/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 15 Dicembre 2014, con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta”, dal proprietario “Ulrike Mai – Counselling”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.