Credito da recuperare? Ecco cosa si può fare!

Credito da recuperare? Ecco cosa si può fare!

Credito da recuperare: un problema diffuso

Credito da recuperare - contatta avvocato civilista a Catania e Nicolosi - studio legale Basilio Elio Antoci Avvocato e Amministratore di condominio

Credito da recuperare – Quello del recupero crediti è un problema frequente – oserei dire “sistemico” – delle società umane. Dal mondo degli affari e del lavoro, ai rapporti tra privati, passando per le operazioni tra consumatori e professionisti (B2C) si troverà sempre una voce in bilancio dedicata ai crediti non ancora recuperati. Insomma c’è (e forse ci sarà) sempre qualcuno che non paga. Ma come ci si può tutelare per recuperare il proprio credito? Cosa prevede la legge in caso di mancato pagamento di quanto dovuto? E quando è conveniente, se non necessario, rivolgersi a un avvocato per recuperare il proprio credito?

Prima di vedere come affrontare la spinosa questione del credito da recuperare è, innanzitutto, necessario chiarire immediatamente che i crediti non sono tutti uguali. La legge, infatti, distingue tra le varie “fonti” delle obbligazioni. Ed è proprio l’art. 1173 c.c., a elencare le varie fonti da cui nascono le obbligazioni.

Articolo 1173 Codice Civile – Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

In termini tecnici, il credito non è altro che un’obbligazione: ossia un obbligo di pagare una somma di denaro in favore di qualcuno. Quest’obbligo può avere origine da un contratto: si pensi al contratto di compravendita, mediante il quale una parte (venditore) si obbliga a consegnare un bene a un’altra parte (compratore), la quale si obbliga a sua volta a pagare il prezzo del bene al venditore. Il credito può nascere da un fatto illecito: ad esempio quando un soggetto (con dolo o colpa) causa un danno ingiusto (Art. 2043 c.c. e seguenti), è obbligato dalla legge a risarcire colui che ha subito quel danno. Fatta questa premessa è evidente che, quando chi ha l’obbligo di pagare non paga, il creditore può azionare il proprio diritto di credito. Vediamo come.

Prescrizione del credito da recuperare

C’è subito da dire che ogni giorno milioni di contratti vengono stipulati e onorati senza problemi. In certi casi, però, accade che una delle parti rifiuti di adempiere i propri obblighi. Spesso non si tratta di un rifiuto espresso: anzi il più delle volte il debitore assicura che pagherà in seguito. In buona fede molto spesso si aspetta, nella speranza che spontaneamente il proprio debitore prenda contatto per comunicare come e quando pagherà. Aspettare va bene, ma fino a un certo punto, perché bisogna innanzitutto stare attenti ala prescrizione: ossia a quel meccanismo legale per cui un certo diritto, se non viene azionato entro un determinato lasso di tempo, si estingue e non può più essere fatto valere. La prescrizione ordinaria, è decennale, così come previsto nell’art. 2946 del Codice Civile. Questa norma, però, fa salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti: la legge, infatti, prevede termini di prescrizione differenti a seconda dei vari tipi di diritti in gioco. Termini differenti sono previsti, infatti, per le obbligazioni risarcitorie nascenti da fatto illecito, o per le obbligazioni derivanti da rendite/pensioni alimentari/pigioni, o ancora da contratto di mediazione, trasporto, e via discorrendo. Quindi è sempre bene consultare un professionista al fine di evitare che il proprio credito da recuperare cada in prescrizione.

Credito da recuperare: iter da seguire per recuperare il proprio credito

Se dopo le classiche richieste bonarie a voce, per telefono, tramite Whatsapp e simili, il debitore fa orecchie da mercante, bisogna innanzitutto formulare espressa richiesta di adempimento. Perché questa richiesta possa valere come messa in mora, va fatta per iscritto (art. 1219 c.c.). Tecnicamente questa prima lettera raccomandata può essere spedita dalla parte personalmente. Ovviamente l’invio di un documento scritto in certi casi può diventare una questione delicata, se si pensa che tale “lettera” in un futuro processo potrebbe essere usata contro il mittente e magari compromettere l’esito stesso del giudizio. In questi casi è sempre opportuno valutare di farsi assistere già da un Avvocato. Questo perché il legale potrebbe consigliare l’invio non di una mera messa in mora ex art. 1219 c.c., ma ove necessario di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (che avrebbe l’effetto di risolvere di diritto il contratto). Queste valutazioni spettano al legale di concerto con il cliente. Fatta questa prima richiesta di pagamento, in proprio o a mezzo avvocato, si potrebbe avere una reazione positiva dall’altra parte la quale messa sotto pressione, si risolve a pagare. Può, però, ben succedere che l’altra parte non risponda o neghi il suo debito. Qui, ovviamente, si apre la strada alla via giudiziale. In realtà, per la richiesta di pagamento di somme inferiori ai cinquantamila euro, è obbligatoria la negoziazione assistita da avvocati. Questa fase è condizione di procedibilità della domanda: significa che, se non si tenta prima la negoziazione assistita, non si può procedere con il giudizio vero e proprio. Anche qui, come sopra, la negoziazione potrebbe avere esito positivo: et voilà, credito recuperato. Ove ciò non accadesse, si potrà adire il giudice. E qui sorge il problema della scelta dello strumento processuale più adatto: se il credito, infatti, è certo, liquido ed esigibile, allora si potrà agire con ricorso monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo. Se il credito non ha i caratteri sopra indicati, si dovrà preferire un giudizio ordinario o anche un giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c. Tali valutazioni tecniche competono all’Avvocato. Lasciando stare l’iter processuale, che può svilupparsi in modi differenti a seconda dei casi concreti, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo o la sentenza di condanna, tale provvedimento andrà notificato al debitore. Il decreto ingiuntivo va di solito notificato in copia conforme (a meno che non sia stata concessa la provvisoria esecutorietà) e – solo dopo 40 giorni diventa esecutivo (se non opposto). Le sentenze, invece, sono provvisoriamente esecutive sin dalla pubblicazione e quindi possono essere notificate immediatamente in forma esecutiva, unitamente all’atto di precetto. Se nonostante la notifica, il debitore ancora non dovesse pagare, allora l’atto di precetto apre la strada alla procedura esecutiva: con tale procedura si porta a esecuzione il titolo esecutivo e si può aggredire il patrimonio del debitore pignorando denaro, crediti o beni mobili/immobili per ottenere il pagamento di quanto precettato. L’atto di pignoramento apre la fase esecutiva, ossia un particolare grado di giudizio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione. Tralasciando la complessa articolazione del processo esecutivo, in poche parole se si è riusciti a pignorare beni del debitore, il G.E. procederà alla loro vendita o all’assegnazione per pagare i creditori che hanno agito in executivis o che sono intervenuti.

Studio Legale Avvocato Antoci Basilio e recupero crediti

Lo Studio Legale dell’Avvocato Basilio Elio Antoci, avvocato a Nicolosi – Catania e provincia, offre servizi di consulenza e assistenza legale nella delicata materia delle obbligazioni e dei crediti da recuperare. Lo studio può consigliare il cliente e guidarlo passo passo lungo tutto l’iter giudiziale e stragiudiziale che è stato descritto in questo articolo. Sulla pagina CONTATTI si trovano tutti i recapiti dello studio.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.