Il contratto di spedizione

Il contratto di spedizione

Il contratto di spedizione

Il contratto di spedizione: avvocato civilista a Catania e provincia, consulenza e assistenza legale in materia di trasporto e spedizioni nazionali e internazionali

L’Avvocato Basilio Antoci analizza la disciplina codicistica della spedizione

Contratto di spedizione – Il diritto è una scienza esatta, almeno per quel che concerne gli istituti giuridici e la teoria del diritto in generale. Trattandosi di una scienza esatta, è necessario apprendere con precisione il significato dei termini utilizzati dalla legge e le differenze che sussistono tra parole che, nel linguaggio comune, si utilizzano anche come sinonimi. Questa premessa è necessaria innanzitutto per fare una prima distinzione: nel diritto, la spedizione è una cosa diversa dal trasporto. E, dunque, il contratto di spedizione è cosa diversa dal contratto di trasporto. Se si legge, infatti, l’art. 1737 del Codice Civile si vede subito che la legge definisce il contratto di spedizione come un “mandato” con cui si conferisce l’incarico a un soggetto – che viene chiamato “spedizioniere” – perché stipuli un contratto di trasporto. Ecco riportato di seguito il testo letterale dell’art. 1737 c.c.:


Art. 1737 c.c. – Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.


Il contratto di mandato

Prima di proseguire nella analisi della disciplina del contratto di spedizione è bene soffermarsi brevemente sul contratto di mandato: la spedizione, infatti, è un mandato senza rappresentanza. Per cui è utile (in questa sede) richiamare l’art. 1703 c.c., secondo il quale «il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra». Ecco che, lo spedizioniere diventa un mandante del mittente e si sostituisce a lui nella stipula dei contratti di trasporto con i singoli vettori (ossia compie per conto del mittente uno o più atti giuridici).

Brevi cenni sulla disciplina del contratto di spedizione

Lo spedizioniere, dunque, prende in carico la merce e/o la corrispondenza e assume l’obbligo di stipulare uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori. Senza dubbio la figura dello spedizioniere assume rilevanza nelle grandi transazioni e spedizioni nazionali e internazionali, ma il fenomeno è più diffuso di quanto possa apparire, specialmente con la liberalizzazione dei servizi postali. Quando ci si reca in un ufficio postale privato, infatti, il più delle volte si pone in essere un contratto di spedizione. L’agente postale privato, infatti, prende in custodia la nostra merce/corrispondenza e si obbliga a “spedirla” (termine che uso volutamente e per comodità in modo a-tecnico) stipulando egli stesso i contratti di trasporto con le Poste Italiane e/o con altri corrieri privati per conto del mittente. Quest’ultimo ha, infatti, un rapporto diretto solo con lo spedizioniere.

Ma come funziona, da un punto di vista legale, il sistema di obblighi e responsabilità? Lo spedizioniere risponde solo per l’adempimento del mandato, secondo le norme (appunto) del mandato, ed esaurisce i propri obblighi nel momento in cui stipula il contratto di trasporto. Per cui, se si verificano problemi durante il trasporto (ad esempio la merce viene danneggiata, distrutta o smarrita – in termini tecnici si parla di avaria e/o di perdita della merce) la responsabilità sarà del vettore, e non dello spedizioniere. La responsabilità del vettore è regolata, però, dalle norme sul contratto di trasporto.

Revoca, rimborso spese e compenso dello spedizioniere

Il contratto di spedizione può essere revocato fintantoché lo spedizioniere non abbia stipulato il contratto di trasporto con il vettore: in caso di revoca del mandato dovranno essere rimborsate le spese sostenute e andrà corrisposto un compenso per l’attività svolta dallo spedizioniere (art. 1738 c.c.).

Obblighi e diritti dello spedizioniere

Come accade per ogni mandato, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mittente: se questo non ha dato istruzioni precise, lo spedizioniere deve agire nel migliore interesse del mandante. Lo spedizioniere deve assicurare la merce (a meno che il mittente gli abbia ordinato altrimenti e/o esistano usi contrari). Ogni sconto, premio e altro vantaggio che lo spedizioniere ottenga presso il vettore, deve essere accreditato al mittente – salvo patto contrario (art. 1739 c.c.).

Il compenso dello spedizioniere è stabilito secondo le tariffe professionali o (in mancanza) secondo gli usi del luogo in cui si perfeziona il contratto di spedizione. Vanno, anche, rimborsate tutte le spese anticipate e portate da documenti giustificativi, salvo che il compenso sia stato preventivamente fissato in modo globale (art. 1740 c.c.).

Spedizioniere-vettore

Se lo spedizioniere – con mezzi propri o altrui – si incarica anche del trasporto, assume gli obblighi e le responsabilità del vettore (ossia che sono connesse all’esecuzione del contratto di trasporto), delle quali si è già fatto cenno (art. 1741 c.c.). In questo caso egli assume la veste di spedizioniere vettore.

Nota bibliografica

  • Di Pirro Massimiliano (a cura di), Manuale di istituzioni di diritto privato (diritto civile), XXI Edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2015, pagg. 579-580.

Link esterni correlati

  • Contratto di spedizione, su Wikipedia – L’enciclopedia libera.
  • Spedizione, su Altalexpedia, Altalex editore.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/pallet-bancale-merci-cargo-1665471/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 14 Settembre 2016 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Francesco Romeo – FrancisRomeo”.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.