Internet banking (contratto di)

Internet banking (contratto di)

Il contratto di internet banking


Il contratto di internet banking è un istituto che, ormai, affianca il contratto di conto corrente bancario e ne integra le funzioni.


Home and corporate banking

contratto internet banking

Servizi bancari a distanza. Nell’ambito del diritto commerciale bancario si è ormai diffuso il contratto di internet banking. Nella regolamentazione di questo istituito, si seguono regole diverse a seconda che il servizio sia reso a clienti privati o imprenditori. Nel primo caso si parla di home banking. Nel secondo caso, invece, di corporate banking. Entrambe queste tipologie di contratto hanno, quale comune presupposto, il necessario collegamento con un contratto di conto corrente.

Il servizio di internet banking, infatti, costituisce un’estensione delle funzionalità del rapporto bancario tradizionale. Nel contratto di internet banking, infatti, è necessario il richiamo al contratto di conto corrente sottostante. In virtù di tale collegamento negoziale è possibile, infatti, annoverare il contratto di I.B. tra i contratti bancari.

Normativa di riferimento

Come detto, il contratto di internet banking, rientra nel novero dei contratti bancari tradizionali. Esso è, quindi, regolato dal T.U.B. (Testo Unico Bancario). Si tratta di una normativa speciale (D. Lgs. 385/1993) che racchiude tutta la regolamentazione del diritto bancario. Trovano, però, applicazione anche le norme generali contenute nel Codice Civile e le norme sulla tutela del consumatore (c.d. Codice del Consumo – D. Lgs. 206/2005).

In dottrina si è sviluppato un orientamento interpretativo – non condivisibile – secondo cui il contratto in esame potrebbe avere forma libera. Tale assunto si fonda sull’assunto che il contratto di I.B. sia solo una modalità di svolgimento del contratto di conto corrente. In tal senso sarebbe, perciò, sufficiente la forma scritta solo per quest’ultimo.

La prassi ha, correttamente, ignorato tale orientamento. Si è scelto, infatti, di utilizzare la forma scritta ad substantiam. Ad substantiam significa che, se il contratto di internet banking non è redatto in forma scritta, è nullo. Ciò, in quanto tale contratto ha una propria autonomia funzionale che lo rende differente al rapporto di conto corrente – di cui non può essere considerato solo come una mera modalità operativa.

L’esecuzione del contratto di I.B.

Il contratto trova esecuzione mediante il collegamento del cliente al sito dell’istituto bancario. Il cliente accede tramite apparecchiature di sua proprietà (pc – tablet – smartphone). La banca, dal canto suo, può prevedere la fornitura di kit di accesso.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Iaselli Michele, Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico, collana Altalex Professionale, Altalex Editore, Montecatini Terme, 2011, pagina 313-315.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/documento-accordo-documenti-segno-428334/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 27 Agosto 2014 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Michal Jarmoluk – jarmoluk”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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