Cenni sulla volontaria giurisdizione

Cenni sulla volontaria giurisdizione

Brevi cenni sulla volontaria giurisdizione

Procedura civile: la volontaria giurisdizione - avvocato Antoci a Nicolosi (CT)

Cenni sulla volontaria giurisdizione. L’attività dell’Avvocato non può prescindere da un costante aggiornamento e dal ripasso di concetti e nozioni basilari delle varie materie. Il presente contributo si inserisce nella branca del diritto processuale civile. Ciò posto, la volontaria giurisdizione è una particolare attività giurisdizionale in cui non vi è una controversia da risolvere. In tali tipi di processi il giudice non statuisce su diritti soggettivi fondamentali, bensì regola e amministra interessi privati. In tal caso, il provvedimento invocato realizza gli interessi di una o più persone mediante una pronuncia costitutiva di una situazione giuridica. Le tipologie di provvedimenti, in tale particolare attività giurisdizionale, possono avere ad oggetto situazioni assai differenti. Possono riguardare status della persona, o concedere autorizzazioni o costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.

Qualificazione giuridica

I procedimenti di volontaria giurisdizione hanno destato controversie dottrinali tra chi li annovera come mera attività amministrativa (Chiovenda, Calamandrei, Allorio) e chi, invece, li qualifica come articolazioni dell’attività giurisdizionale (Carnelutti, Montesano). Tralasciando, in questa sede, i problemi relativi al dibattito sulla qualificazione giuridica di tali procedimenti, è opportuno analizzare la disciplina a essi applicabile. La giurisdizione volontaria è retta dalle norme dettate in materia di procedimenti in camera di consiglio: per cui si deve fare riferimento agli artt. 737-742-bis c.p.c., anche se non vi è esatta corrispondenza tra procedimenti camerali e di volontaria.

Forma della domanda, competenza, procedimento

Seguendo la disciplina del rito camerale, i procedimenti di volontaria giurisdizione prendono avvio mediante ricorso (forma della domanda). Competente è, di norma il Tribunale collegiale, seppur sono previste delle ipotesi in cui a decidere è il Presidente del Tribunale (in composizione monocratica ex art. 2016 c.c.) o addirittura il Giudice di Pace (art. 772, co. 2 c.p.c.). Per ciò che attiene la competenza territoriale è necessario, di volta in volta, avere riguardo al tipo di procedimento: ad ogni modo l’art. 28 c.p.c. stabilisce che la competenza così individuata è inderogabile. Per ciò che attiene allo svolgimento del processo, una volta depositato il ricorso, il Presidente nomina un relatore, che riferirà in camera di consiglio. Questi ha un’ampia discrezionalità istruttoria. Il procedimento si conclude con l’adozione di un decreto motivato. Tale decreto è reclamabile nel termine di 10 giorni dalla pronuncia e/o notifica. Anche il reclamo è deciso con decreto che, però, non è più impugnabile.

Biliografia

  • Redazionale, Volontaria giurisdizione, in Diritto & Diritti, Ragusa, 18 ottobre 2018.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.