Cenni sul contratto di locazione

Cenni sul contratto di locazione

Cenni sul contratto di locazione


Brevi cenni sul contratto di locazione, l’art. 1571 del codice civile e i principali aspetti dottrinali e giurisprudenziali dell’istituto.


L’articolo 1571 del Codice Civile

Cenni sul contratto di locazione a cura di Basilio Elio Antoci Avvocato a Nicolosi

Definizione. Il contratto di locazione è disciplinato dal Codice Civile all’art. 1571. Questa norma prevede, infatti, che «la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo». L’istituto della locazione (comunemente detto anche affitto) è, dunque, un contratto a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico). Il Codice Civile ha innovato rispetto alla tradizione del diritto romano. Lo ha fatto distinguendo la locazione di beni mobili e/o immobili, da altri tipi di locatio.

Nel diritto romano, infatti, anche il lavoro era considerato oggetto di locazione. nel sistema dell’ordinamento italiano, invece, la c.d. locatio operis è stata disciplinata con altre e diverse norme relative al lavoro. Per cui, l’art. 1571 c.c., si occupa di aprire il catalogo di norme della disciplina – unitaria e stratta – della locazione di cose (mobili o immobili). In tal senso, il Legislatore del 1942 (anno di redazione del Codice Civile) si è premurato di definire il contratto di locazione e le principali obbligazioni che da esso derivano. Leggendo la norma, infatti, si apprende che l’obbligo del locatore è quello di far godere un bene mobile o immobile al conduttore. Quest’ultimo, invece, deve corrispondere un prezzo quale corrispettivo del godimento.

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Il contratto di locazione

Cenni istituzionali sulla locazione. La normativa in esame, contenuta nel codice civile, è ancora vigente nonostante le varie leggi speciali che hanno innovato la materia. Ci si riferisce, ex multis, alla legge c.d. sull’equo canone, la n. 392 del 1978 e alla legge n. 431 del 1998. la Dottrina civilistica ritiene che la normativa del Codice Civile sia sopravvissuta a tali leggi e sia ancora applicabili. Per cui, tutte queste leggi speciali, presuppongono la definizione del contratto di locazione, data dall’art. 1571 c.c.

Si tratta, in sintesi, di un contratto:

  • consensuale
  • a effetti obbligatori
  • a prestazioni corrispettive – sinallagmatico
  • a titolo oneroso
  • di durata

Ciò significa che, il contratto di locazione, è un accordo che le parti raggiungono autonomamente e in piena libertà (consensuale). Da questo accordo derivano degli effetti giuridici, ossia l’obbligo di far godere il bene e l’obbligo di pagare il canone (effetti obbligatori). Tali obblighi possono essere adempiuti mediante il sinallagma che prevede la messa disposizione del bene – da una parte – e il pagamento del canone – dall’altra parte – (prestazioni corrispettive). Si tratta, ovviamente, di un contratto a titolo oneroso, in quanto non esiste una locazione gratuita (nel qual caso si avrebbe il c.d. comodato d’uso, che è sempre gratuito).

Si tratta, infine, di un contratto di durata, poiché il protrarsi per un dato tempo di talune obbligazioni è una condizione essenziale per la realizzazione dello scopo del contratto.

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Consulenza e assistenza legale per contratto di locazione e sfratto

Studio Legale Antoci – Avvocato a Nicolosi. Per capire cos’è lo sfratto per morosità, bisogna avere chiaro il funzionamento del contratto di locazione. Come abbiamo detto sopra – facendo brevi cenni sull’istituto – il contratto di locazione prevede il diritto dell’inquilino conduttore di godere del bene di proprietà del locatore proprietario. Quest’ultimo ha diritto di ricevere puntualmente il pagamento del canone di locazione, ossia il corrispettivo del godimento. Perché, dunque, parliamo dello sfratto per morosità? Perché è la situazione più frequente che pone in contrasto il proprietario con l’inquilino dell’immobile.

Lo Studio Legale Antoci si occupa da anni di locazione e sfratti. L’Avv. Basilio Elio Antoci difende sia il proprietario, sia l’inquilino – a seconda dei casi. Il primo passo per entrambe le posizioni è quello della consulenza legale. Successivamente il proprietario viene guidato e assistito durante la fase di avvio dello sfratto per morosità fino alla fase del rilascio coattivo dell’immobile.

Specialmente nell’ultima fase, quella esecutiva, in cui l’Ufficiale Giudiziario con l’assistenza dei Carabinieri deve buttare fuori l’inquilino moroso, è indispensabile che l’Avvocato sia fermo e determinato. Ciò onde evitare che l’inquilino furbo, possa ottenere ulteriori dilazioni e rinvii, intenerendo l’Ufficiale Giudiziario.

Per altro verso, l’Avv. Basilio Elio Antoci di Nicolosi, ha sperimentato la necessità di altrettanta fermezza anche nel difendere gli inquilini. Questi ultimi, infatti, spesso subiscono violazioni dei propri diritti da parte dei proprietari. In tal senso, se da un lato sussiste sempre il diritto del proprietario a rientrare nel possesso del proprio bene, esiste anche il diritto dell’inquilino a che vi sia un contratto valido che legittimi lo sfratto per morosità, nonché che lo sfratto sia giudicato ed eseguito nel rispetto della legge civile e processuale.

Così come si riesce a ottenere lo sgombero degli immobili in favore del proprietario, non di rado si riesce a ottenere non solo il termine di grazia e la sanatoria della morosità, ma nei casi di gravi violazioni da parte del proprietario locatore, anche il rigetto dello sfratto, con vittoria dell’inquilino incolpevole.

Se hai problemi con l’inquilino che non paga il canone di locazione oppure il padrone di casa non vuole redigere o registrare il contratto di locazione, contatta lo Studio Legale Antoci e chiedi subito una consulenza collegandoti al sito www.studiolegaleantoci.it.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Zaccaria Alessio, Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, seconda edizione, Wolters Kluver – CEDAM, Milano 2021, pagina 72-74.
  • Redazione, Come funziona lo sfratto?, in La Legge per Tutti – informazione e consulenza legale, Cosenza 19 ottobre 2020, pagina www.laleggepertutti.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/casa-propriet%c3%a0-immobiliare-mutuo-5902665/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 15 Gennaio 2021 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Tumisu – Edeta”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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