Cani abbaiano di notte: condannati i padroni

Cani abbaiano di notte: condannati i padroni

Cani abbaiano di notte: è possibile difendersi?

Basilio Antoci – Avvocato a Nicolosi – analizza un caso

Cani abbaiano di notte: in certi casi è possibile far condannare i padroni indisciplinati. Basilio Antoci, avvocato a Catania e Nicolosi, analizza un caso.

Cani abbaiano di notte – Non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, gli amanti degli animali non resistono alla tentazione di possedere un cane. Nei luoghi ad alta densità abitativa (quartieri residenziali o condomini), la convivenza con questi simpatici animali può – però – diventare un problema fastidioso.

Le immissioni – Il diritto considera gli animali sotto diversi aspetti. Il diritto penale, ad esempio, tutela il sentimento verso gli animali (è previsto, infatti, il reato di maltrattamento di animali all’art. 544-ter c.p. o l’abbandono di animali all’art. 727 c.p.). Il diritto civile, volendo semplificare, si occupa degli animali da un punto di vista patrimoniale, li considera beni sui quali è possibile vantare diritti e dai quali derivano obblighi. la normativa civilistica di riferimento per ciò che concerne i rumori molesti in condominio o tra vicini è quella delle immissioni. L’art. 844 c.c. è la norma cardine dalla disciplina e, con la sua formulazione, fa capire che non è semplice impedire che il cane del vicino rechi disturbo. Anzi, la norma, letteralmente stabilisce che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino». Per il diritto civile, dunque, l’abbaiare dei cani è da annoverare tra le immissioni: l’art. 844 c.c. ci dice che non si possono impedire le immissioni (nello specifico i rumori). Quindi, in linea di principio, tutti si ha il diritto di far del rumore (o altre immissioni). Se così non fosse persino ascoltando musica, suonando uno strumento, utilizzando un trapano o un martello si finirebbe per violare di continuo la legge. Per questa ragione la legge ci dice che non è possibile impedire le immissioni del vicino. Ma la stessa norma prevede un limite: ossia le immissioni (tra cui anche i rumori e, nello specifico, l’abbaiare dei cani) non devono superare la normale tollerabilità. I più acuti avranno già intuito che, il concetto di normale tollerabilità, è ampio e la sua formulazione si presta a diverse interpretazioni.

Sostenere un giudizio civile – Il processo civile si fonda sul principio della domanda e sull’onere della prova. Chi vuol far valere un diritto in giudizio, infatti, deve proporre apposita domanda e deve dare la prova della sussistenza di quel diritto che vuol far rispettare. Ciò significa che, se i cani del vicino abbaiano, nessuna autorità darà avvio a un processo d’ufficio: bisognerà consultare un Avvocato e proporre una vera e propria domanda giudiziale contro il proprietario del cane e, se diverso, anche contro il proprietario dell’immobile in cui il cane si trova. Ciò non basta: per sostenere un giudizio civile e ottenere una condanna bisognerà dare la prova che, l’abbaiare dei cani abbia superato i limiti della normale tollerabilità. E questa prova va data caso per caso, avendo cura dello stato dei luoghi, delle circostanze e di molti altri fattori determinanti. In questa analisi è indispensabile la consulenza di un Avvocato esperto e, se del caso, anche di un perito di parte che possa analizzare l’intensità del rumore, lo stato dei luoghi e quant’altro. Se si riesce a offrire tale prova si potrà ottenere una condanna al risarcimento del danno e alla cessazione dei rumori molesti. C’è da vedere se, nonostante la condanna, il padrone del cane provveda a porre rimedio: in caso contrario potrebbero esperirsi altri rimedi, ma non è questa la sede per analizzarli. Se, invece, l’azione non viene studiata e preparata per bene, c’è il rischio che la domanda venga dichiarata infondata e venga rigettata, con conseguente condanna alle spese del giudizio.

Sostenere un giudizio penale – Spesso si tenta di ottenere un risultato più celere scegliendo la via della “denuncia” del vicino alla polizia o ai carabinieri. Anche qui, senza una querela non si apre alcun processo. Il processo penale, però, non è un processo tra parti private: c’è il Giudice, c’è il Pubblico Ministero e c’è l’indagato/imputato. Il denunciante, tutt’al più, può costituirsi parte civile e nulla più. Anche qui, di quale reato si dovrebbe accusare il vicino? Sicuramente vi è il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall’art. 659 c.p. (generalmente indicato come disturbo della quiete pubblica): la norma fa espresso riferimento alla condotta di chi non impedisce gli strepiti di animali, disturbando le occupazioni o il riposo delle persone. Si tratta, però, di una contravvenzione (ossia di un reato lieve) e come tale punita con l’arresto da 15 giorni fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309,00 €. Nel processo penale è, però, richiesta una prova più stringente rispetto al processo civile, stante che la condanna all’arresto comporta la privazione della libertà di una persona. Per cui se si presenta querela è necessario che si offra la prova che l’illecito sia qualcosa di più rispetto a un mero superamento dei limiti di tollerabilità civilistici (si veda Cassazione 31279/2017). Nel caso in cui il vicino venisse assolto, si rischierebbe una contro-denuncia per il reato di calunnia.

Cani abbaiano di notte: i dettagli del caso in esame

Fatta questa premessa, si può ben capire come nel caso in esame si sia arrivati alla condanna dei padroni dei cani che abbaiavano di notte. Trattavasi di un processo penale per disturbo della quiete pubblica, in cui la Cassazione – chiamata a vagliare la correttezza delle valutazione svolte dai giudici di merito – ha ritenuto raggiunta la prova del disturbo in danno della collettività. Si legge, infatti, nella sentenza 38901/2018 che «poiché il bene tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica». La Cassazione ribadisce che la valutazione dell’entità del disturbo va rapportata al contesto in cui il fatto si verifica – non esistendo parametri matematici assoluti (in termin, ad esempio, di decibel e/o di durata della condotta). Precisati i limiti entro cui può considerarsi sussistente il reato, analizzando la sentenza e la nota di commento in esame, si evince che a sostegno dell’accusa vi erano forti fonti di prova (anche di natura “qualificata”): si avevano, infatti, le testimonianze di un vigile urbano, di un poliziotto e di tre vicini di casa, nonché un esposto firmato da ben trentuno persone. Ecco che, con elementi probatori di simile portata si è giunti alla condanna in sede penale dei padroni dei cani. La pena comminata è stata l’ammenda di 300,00 e per ciascun padrone.

Avvocato a Nicolosi – Avvocato a Catania

Non solo cani che abbaiano di notte – Per risolvere i problemi di vicinato (distanze legali, atti emulativi, costruzioni abusive), le liti in condominio, per separazioni e divorzi, per affitti, sfratti e locazioni e per ogni altra questione di diritto civile, è sempre consigliabile una consulenza legale di un Avvocato. Lo studio legale dell’Avvocato Basilio Elio Antoci opera a Nicolosi e Catania e offre consulenza e assistenza legali in materia civile e non solo. Per contattare l’Avvocato è possibile telefonare al numero 3896040727 (orari ufficio / No Whatsapp)

Link esterni correlati

  • Redazione, I cani abbaiano di notte: padroni condannati, in Diritto e Giustizia – Il quotidiano di informazione giuridica, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 24 Agosto 2018.
  • Zeppilli Valeria, Cani abbaiano? 300 euro di multa, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 08 settembre 2018.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/cani-comportamento-di-dominanza-567257/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 15 Dicembre 2014, con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta”, dal proprietario “Ulrike Mai – Counselling”.


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Valeria Zeppilli
Nella foto:
Valeria Zeppilli
Autrice di uno degli articoli correlati al presente post.

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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