Beni demaniali: quali sono?

Beni demaniali: quali sono?

Quali sono i beni demaniali


Quali sono beni demaniali? Ecco una breve spiegazione dell’Avvocato Antoci sui beni in generale e sui beni pubblici indisponibili, secondo la legge italiana.


I beni in generale

Beni demaniali

I beni in generale e i beni demaniali. L’approccio allo studio del diritto privato pone lo studioso di diritto a contatto con alcuni istituti giuridici fondamentali. Il concetto di “beni” è, infatti, una nozione imprescindibile per la comprensione di tutto il diritto.

L’articolo 810 del Codice Civile stabilisce, infatti, che «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti». I beni, per la legge, sono tutte le cose – materiali e immateriali – che possono essere oggetto di diritti.

Chiarito cosa è il “bene in senso giuridico”, assume rilievo il successivo articolo 812 del Codice Civile, il quale stabilisce la differenza tra beni mobili e beni immobili. In tal senso la legge stabilisce che si considerano immobili il suolo, gli alberi, le sorgenti e i corsi d’acqua, nonché gli edifici e «le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo».

La stessa norma definisce, in modo residuale, i beni mobili. Sono tali, pertanto, tutti gli altri beni che non rientrano nella definizione di bene immobile. L’art. 812 c.c. ultimo comma stabilisce, infatti, che: «sono mobili tutti gli altri beni».

I beni pubblici

I beni possono essere di proprietà dei privati, o della Pubblica Amministrazione. Quelli appartenenti alla P.A., sono beni pubblici e, come tali, sono regolati da una disciplina particolare (vedi Articolo 828 c.c.).

L’articolo 822 del Codice Civile stabilisce che «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale». La stessa norma continua precisando che «fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».

I beni demaniali

I beni pubblici si distinguono a loro volta in disponibili e indisponibili. L’Art. 823 c.c., in merito ai beni demaniali, stabilisce che essi «sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». Più nello specifico, il successivo articolo 826 c.c. stabilisce che «fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che […] costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo […] le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra».

Conclusioni

I beni patrimoniali indisponibili dello Stato formano un complesso eterogeneo. Si passa, infatti, da beni naturali come foreste, acque, cave a beni immobili della P.A. o strutture di rilievo storico, archeologico o simile, fino a giungere alle dotazioni di beni mobili dei vari uffici pubblici.

Come detto, tali beni non possono essere venduti o espropriati o formare oggetto di diritti da parte di singoli. Sennonché si rileva che l’Art. 4 del D.P.R. 327/2001 prevede la possibilità che «i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici, possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore» a quello perseguito dalla precedente destinazione del bene stesso. In tal senso, in dottrina, si parla di affievolimento dell’interesse pubblico di minor rilievo. Ciò significa che tra due interessi pubblici concorrenti e/o confliggenti, prevale quello di maggior rilievo.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Lametre Francesco; Miranda Raffaella, “Diritto Amministrativo”, collana Mini Manuali MM4, Editest – Edises, Napoli 2010, pagina 214-220

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/marmo-grotta-cave-di-marmo-blu-393356/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 15 Luglio 2014 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Katrin Schulz – Backpackerin”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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