Cenni sull’azione penale

Cenni sull’azione penale

L’Azione Penale


Brevi cenni dell’Avv. Basilio Antoci di Nicolosi sulla disciplina che regola l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.


L’esercizio dell’azione da parte del PM

azione penale Avvocato Antoci

Inizio del processo penale. Il Codice di Procedura penale disciplina la fase della conclusione delle indagini preliminari. L’art. 405 c.p.p. stabilisce, infatti, che il PM deve chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato entro sei mesi dalla data in cui il nome di questi è stato iscritto nel registro delle notizie di reato (volgarmente detto “registro degli indagati”). Perciò, quando il Pubblico ministero non deve chiedere l’archiviazione, egli esercita l’azione penale. Con tale atto viene formulato il capo di imputazione e chiesto il rinvio a giudizio dell’indagato.

Nel momento in cui il PM esercita l’azione penale, questa esce dalla sua disponibilità. Egli non potrà più fermare il procedimento, che si potrà concludere solo con un provvedimento giurisdizionale. Ciò, in virtù del principio di irretrattabilità dell’azione. Le indagini preliminari devono, dunque, di norma durare sei mesi. Ciò in virtù del principio della ragionevole durata del processo. Per dei particolari reati, indicati nel successivo art. 407 c.p.p. è previsto un termine più lungo pari a un anno. Il PM, prima della scadenza del termine, può chiedere al giudice una proroga, la cui disciplina è dettata dall’art. 406 c.p.p.

Limiti alla proroga dei termini

L’art. 406, comma 2-ter prevede che, nel caso in cui si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, omicidio colposo, omicidio stradale, lesioni colpose e lesioni stradali gravi o gravissime, la proroga può essere concessa solo una volta.

Avviso di conclusione delle indagini

La conclusione delle indagini è segnata dalla notifica del c.d. avviso di conclusione delle indagini. L’art. 415-bis c.p.p. stabilisce, infatti, che «prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405 […] il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione […] fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore […] avviso della conclusione delle indagini preliminari». In proposito la Legge 103 /2017 ha inserito all’art. 407 c.p.p. il comma 3-bis, che prevede che «in ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415 bis».

Consulenza e assistenza legale

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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