Serve la procura all’Avvocato che è anche Amministratore di condominio?

Serve la procura all’Avvocato che è anche Amministratore di condominio?

Avvocato e Amministratore di condominio: gli serve la procura?

Avvocato Amministratore di condominio procura alle liti - Avvocato Antoci a Nicolosi

Avvocato amministratore di condominio: procura alle liti – Da sempre la professione di Avvocato si presta, per affinità di materia, alle amministrazioni immobiliari e condominiali. Con la riforma del Condominio del 2012 si erano sollevati alcuni dubbi circa la compatibilità tra le due professioni. Il Consiglio Nazionale Forense, ha espresso un parere positivo sancendo la compatibilità tra Avvocato e Amministratore di condominio (leggi il parere).


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Procura alle liti: serve il mandato dell’Assemblea?

Fugato ogni dubbio sul fatto che l’Avvocato può essere anche Amministratore di condominio, è ovvio che questi potrà rappresentare il condominio in giudizio. Per fare ciò gli serve una procura? E chi la rilascia?

Innanzitutto si dovrà distinguere se trattasi di una causa afferente l’ordinaria, oppure la straordinaria amministrazione. Partiamo esaminando proprio quest’ultima ipotesi.

Straordinaria amministrazione

Immaginiamo che il condominio abbia ricevuto un atto di citazione in giudizio oppure un decreto ingiuntivo: l’art. 1131 c.c. stabilisce che «qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini». In tal caso l’Amministratore, seppur Avvocato, non può costituirsi in giudizio o proporre opposizione a decreto ingiuntivo senza autorizzazione dell’assemblea. Nelle ipotesi testé esaminate sarà l’assemblea a conferire apposito mandato all’Amministratore Avvocato perché agisca o resista in giudizio. La delibera autorizzativa adottata dall’assemblea andrà, dunque, depositata in Cancelleria a corredo dell’atto giudiziario del condominio.

Ordinaria amministrazione

Discorso diverso va fatto per l’ipotesi in cui l’Amministratore debba agire per questioni che rientrano tra le sue ordinarie attribuzioni. Si pensi, ad esempio, al recupero delle quote condominiali arretrate: l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce, in proposito, che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione». È il caso in cui l’Amministratore debba proporre un Ricorso per decreto ingiuntivo: la legge stabilisce che l’Amministratore può (anzi deve agire entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è sorto) per la riscossione coattiva delle quote condominiali. Non solo può farlo senza autorizzazione dell’assemblea, ma anche in proprio, se è Avvocato.

Per evitare il paradosso di dover firmare una procura a sé stesso, il Codice di procedura civile prevede, all’articolo 86 che «la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore». In poche parole, essendo anche Avvocato (e quindi abilitato a esercitare l’ufficio di difensore) l’Amministratore può stare in giudizio personalmente senza bisogno di rilasciare una procura a sé stesso o ad altro Avvocato: basterà indicare nell’atto giudiziario il riferimento all’art. 86 c.p.c.

Profili deontologici

“C’è una causa che coinvolge il condominio? Vi difendo io!”

Da un punto di vista deontologico, l’Amministratore di condominio che sia anche un Avvocato, sarà vincolato al rispetto delle norme del Codice deontologico forense. In ipotesi come quella in commento, si dovrebbe porre attenzione all’art. 37 del Codice deontologico che vieta il c.d. accaparramento di clientela. Secondo tale norma l’Avvocato non deve mai offrire consulenze o prestazioni non richieste: si capisce bene che, nel caso in cui sia anche Amministratore del condominio, è forte la tentazione di prendere subito in mano la situazione. Anche solo per “deformazione professionale”.

A parere di chi scrive, il modo deontologicamente corretto di procedere in tali situazioni sarebbe quello di sottoporre le questioni di rilevanza giuridica all’assemblea (persino quelle del recupero crediti) e, solo nel momento in cui questa decida di procedere in giudizio e manifesti la volontà di affidare la propria difesa all’Amministratore, si potrà accordarsi circa gli oneri e gli Onorari.

In realtà, in tale ipotesi, delicatezza (o forse anche deontologia) imporrebbe di spiegare ai condomini che è loro diritto quello di affidare la pratica anche ad altri Avvocati. Si dovrà informarli che è possibile presentare preventivi per assistenza legale e che l’assemblea potrebbe scegliere quello che più le aggrada. Ovviamente anche l’Amministratore che sia Avvocato potrà sottoporre proprio preventivo.

Nota di copyright

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.