Gli ausiliari dell’imprenditore

Gli ausiliari dell’imprenditore

Gli ausiliari dell’imprenditore


Chi sono e che poteri hanno gli ausiliari dell’imprenditore? L’Avvocato d’impresa Antoci illustra l’institore, il procuratore e il commesso.


Institori, procuratori e commessi

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Gli ausiliari subordinati. L’imprenditore è colui il quale esercita l’attività di impresa. Egli, inoltre, organizza i beni necessari all’esercizio d’impresa. Questi beni formano l’azienda. Nell’esercizio dell’impresa, l’imprenditore, può avvalersi di collaboratori. Si tratta di lavoratori subordinati che lavorano alle sue dipendenze. Tra questi lavoratori che coadiuvano l’imprenditore, esiste una gerarchia.

I commessi

Al livello più basso della piramide dell’impresa, infatti, troviamo i commessi. Si tratta di dipendenti che non hanno poteri o funzioni direttive. Essi, infatti, svolgono mansioni operative sotto la direzione dell’imprenditore e possono compiere solo gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono, invece, esigere il prezzo della merce che non abbiano personalmente consegnato. Non hanno, altresì, il potere di concedere sconti o dilazioni che non siano d’uso.

La disciplina di riferimento è dettata dagli articoli dal 2210 al 2213 c.c.

I procuratori

I procuratori si trovano, invece, a un livello superiore rispetto ai commessi. Essi, infatti, sono legati all’imprenditore da un rapporto continuativo. I procuratori dell’imprenditore possono compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 2209 c.c.

Gli institori

Gli institori sono, invece, paragonabili ai direttori. Si tratta di dipendenti che sono preposti all’esercizio di un’impresa. Possono, altresì, essere destinati alla gestione di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Essi agiscono in virtù della cosiddetta procura institoria. La procura institoria è un atto con cui l’institore viene investito dei poteri gestionali. L’institore ha una responsabilità solidale con l’imprenditore per gli adempimenti previsti dall’art. 2208 c.c. e ha legittimazione processuale.

Pubblicità della procura

Per ovviare ai problemi che la disciplina sulla rappresentanza in generale causerebbe alle transazioni commerciali, la rappresentanza commerciale ha una disciplina speciale. L’art. 2206 c.c. stabilisce, infatti, che «la procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese». Se si omette tale pubblicità, eventuali limitazioni al potere dell’ausiliario dell’imprenditore, non saranno opponibili ai terzi in buona fede.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Valentina Calasso, Institore e procuratore: differenza, in La Legge Per Tutti – Informazione e consulenza legale, Cosenza, 31 dicembre 2018, pagina laleggepertutti.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/attivit%c3%a0-commerciale-ufficio-testa-170645/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 10 Agosto 2013 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “DT – Wilfried Thünker”.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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