Attribuzioni patrimoniali nella convivenza more uxorio

Attribuzioni patrimoniali nella convivenza more uxorio

Le attribuzioni patrimoniali nella convivenza


Recente sentenza della Cassazione sulle attribuzioni patrimoniali in sede di convivenza more uxorio. Obbligazioni naturali e arricchimento senza causa.


La Cassazione torna a distinguere tra obbligazioni naturali e arricchimento senza causa

Attribuzioni patrimoniali convivenza more uxorio Avvocato Antoci

Attribuzioni patrimoniali tra conviventi. L’argomento in commento non è nuovo. L’Avvocato Antoci vi aveva, infatti, già dedicato la propria attenzione quando nel 2014 aveva pubblicato, su Diritto & Diritti, l’articolo dal titolo «I rapporti tra conviventi hanno natura morale e sociale: la Cassazione conferma l’applicabilità dell’art. 2034 c.c.». In quel caso la Cassazione aveva avuto modo di ribadire un consolidato principio secondo il quale «i doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio rifluiscono […] sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza». La sentenza 1277/2014 aveva, infatti, rilevato che i rapporti che si creano nelle convivenze more uxorio, non sono regolati dalla legge. Le prestazioni, anche patrimoniali, che si elargiscono in tali ipotesi non sono dovute per legge, ma sono dettate dalla morale sociale. Sicché le prestazioni patrimoniali eseguite in costanza di convivenza, purché proporzionate, erano state ricondotte nell’alveo delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.

Da qui era stato fatto discendere il divieto di “ripetere” (ossia di chiedere la restituzione del) le somme versate all’altro convivente per le esigenze della vita in comune.

Civil law and common law

Come è noto, il sistema giuridico italiano è basato sulla codificazione (civil law). Le leggi scritte prevalgono sulla Giurisprudenza (case law) e, le sentenze precedenti non hanno il potere di vincolare i giudici nelle cause future (come invece avviene nei sistemi di common law). Sennonché la Cassazione tende – salvi i casi di overruling – a mantenere fermo un proprio orientamento per dare certezza al diritto.

Il caso della sentenza Cass. 2392/2020

Ciò posto, nel caso oggetto del presente commento, l’uomo ha chiesto e ottenuto la condanna della ex compagna alla restituzione di somme da lui versate in vent’anni di convivenza. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che tali somme avessero costituito un arricchimento senza causa della donna.

La donna ha proposto ricorso in Cassazione per ribaltare la condanna. L’obiettivo era quello di far dichiarare le attribuzioni patrimoniali da lei ricevute durante la convivenza, come adempimenti di obbligazioni naturali. In tal modo, se la Corte avesse accettato l’interpretazione suggerita dalla donna, le predette somme non avrebbero potuto formare oggetto di richiesta restitutoria (ripetizione) da parte dell’uomo.

La soluzione della Corte

Sennonché la Corte di Cassazione ha valutato che – nel caso concreto – le somme versate dall’uomo alla compagna risultavano, effettivamente, sproporzionate rispetto alle prestazioni che ci si possono, invece, aspettare in caso di adempimento di normali obbligazioni naturali.

Per cui, mancando il requisito della proporzionalità tra l’attribuzione patrimoniale e l’effettiva necessità del beneficiario, non si può parlare di obbligazioni naturali. La Corte ha, dunque, rigettato il ricorso riconoscendo il diritto dell’uomo a ottenere la restituzione (a titolo di arricchimento senza causa) delle somme versate durante la convivenza in favore della ex compagna.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.